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Provincia Autonoma di Trento - Sicurezza sul lavoro

 
 
 

CORONAVIRUS, Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - validità della videoconferenza

A seguito del perdurare dell’emergenza COVID-19, si forniscono alcune indicazioni in merito allo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si ricorda che in questa fase emergenziale, deve essere evitata l’organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione -, che comportino la presenza fisica di numerose persone all’interno delle aziende o in aule didattiche.  Pertanto, la formazione deve essere svolta in modalità a distanza, secondo i limiti previsti dalle specifiche norme.

Come noto, i corsi in modalità a distanza (e-learning), - i cui contenuti sono caricati su piattaforme elettroniche certificate e  fruibili secondo tempistiche e modalità “asincrone” da parte dei partecipanti-, sono da anni adottati come modalità formative ordinarie per talune tipologie di corso.

 

A fianco della citata modalità asincrona, si rende ora necessario ricorrere anche ad un'altra tipologia di formazione a distanza, in questo caso “sincrona”, che possiamo definire  “formazione in videoconferenza”.

  

La videoconferenza, -detta webinar poiché i contenuti dei corsi sono diffusi attraverso il web-, per avere valore formale deve essere intesa come: un evento formativo veicolato attraverso supporto multimediale che prevede la compresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona). Deve svolgersi presso sedi stabilite dal soggetto organizzatore che provvede direttamente alla gestione delle presenze (fissando orari di inizio e fine evento) e al tracciamento delle persone che si “loggano” nella piattaforma.

 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto ed in assenza di controindicazioni specifiche, le attività formative realizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi attività di tipo residenziale ed essere quindi equiparate1 , a tutti gli effetti, alla formazione in presenza.  

Risultano di conseguenza idonee a soddisfare gli adempimenti formativi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

Resta inteso che la modalità in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quali ad es. e a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per l’utilizzo attrezzature specifiche, l’uso dell’estintore, ecc).

Nota:

  1. L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 e la Circolare Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”, modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell’emergenza in atto.
 
 
 
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