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Provincia Autonoma di Trento - Sicurezza sul lavoro

 
 
 

Il rappresentante dei lavoratori (RLS)


Il rappresentante per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali (su questo punto verificare le novità introdotte dalla legge 123/07 indicate in calce al presente documento);
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, tramite un corso di formazione specifico della durata minima di 32 ore, con contenuti minimi come stabiliti dal DM 16/1/97;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica ;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.


 

Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori resta in carica per cinque anni.
Nel caso di dimissioni , questi eserciterà le proprie funzioni fino a nuova elezione che deve avvenire entro 60 giorni.
Al rappresentante della sicurezza dei lavoratori sono applicabili le tutele previste dalla L. 300/70.
Su iniziativa dei lavoratori , il rappresentante della sicurezza dei lavoratori può essere revocato con una maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto al voto , risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.

La consultazione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, verrà effettuata dalla azienda in modo da consentire al rappresentante della sicurezza dei lavoratori di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti .
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e proposte formulate dal rappresentante della sicurezza dei lavoratori. Questi a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.

Recentemente la legge 123/2007, in vigore dal 25 agosto 2007 ha dato nuovi diritti al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
Egli ha ora infatti diritto a richiedere e soprattutto ricevere dal datore di lavoro la copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni.
Nuovi poteri sono infine stati assegnati al RLST (rappresentante dei lavoratori territoriale e di comparto) che, laddove presente, può esercitare tale funzione in tutte le aziende del territorio o del comparto.

 
Elenco RLS della PAT
 
 
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