From: Subject: d.lgs. 81/2008 Date: Wed, 7 Jul 2010 09:50:42 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CB1DB9.DCEF32D0" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5931 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CB1DB9.DCEF32D0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://D:\Documents and Settings\PR39477\Documenti\multimed81+106-09.htm d.lgs. 81/2008

DECRETO = LEGISLATIVO 9 aprile=20 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della = legge 3=20 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza = nei=20 luoghi di lavoro

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

(aggiornato al de= creto=20 legislativo 3 agosto 2009, n. 106)

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Capo=20 I - Disposizioni generali
Capo=20 II - Sistema istituzionale
Capo=20 III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I - Misure di tutele e = obblighi
Sezione=20 II - Valutazione dei rischi
Sezione III - Servizio di prevenzione e = protezione
Sezione IV - Formazione, informazione e = addestramento
Sezione=20 V - Sorveglianza sanitaria
Sezione VI - Gestione delle = emergenze
Sezione=20 VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei=20 lavoratori
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e=20 statistiche degli infortuni e delle malattie=20 professionali

Capo=20 IV - Disposizioni penali

Sezione I - Sanzioni
Sezione II - Disposizioni in tema di = processo=20 penale

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Capo=20 I - Disposizioni generali
Capo=20 II - Sanzioni

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI = PROTEZIONE=20 INDIVIDUALE

Capo=20 I - Uso delle attrezzature di lavoro
Capo=20 II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo=20 III - Impianti e apparecchiature elettriche

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O = MOBILI

Capo=20 I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o=20 mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro = nelle=20 costruzioni e nei lavori in quota

Sezione=20 I - Campo di applicazione
Sezione=20 II - Disposizioni di carattere generale
Sezione=20 III - Scavi e fondazioni
Sezione=20 IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione=20 V - Ponteggi fissi
Sezione=20 VI - Ponteggi movibili
Sezione=20 VII - Costruzioni edilizie
Sezione=20 VIII - Demolizioni

Capo=20 III - Sanzioni

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo=20 I - Disposizioni generali
Capo=20 II - Sanzioni

Titolo=20 VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sanzioni

Titolo=20 VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di = lavoro,=20 dei dirigenti e dei preposti
Capo III - Sanzioni

Titolo=20 VIII - AGENTI FISICI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Protezione dei lavoratori = contro=20 i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Capo III - = Protezione dei=20 lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Capo IV - = Protezione dei=20 lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Capo V = -=20 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche = artificiali
Capo VI - Sanzioni

Titolo=20 IX - SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I - Protezione da agenti chimici
Capo II - Protezione da = agenti=20 cancerogeni e mutageni

Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del = datore di=20 lavoro
Sezione III - Sorveglianza = sanitaria

Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione = all'amianto

Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del = datore di=20 lavoro

Capo IV - Sanzioni

Titolo=20 X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di=20 lavoro
Capo III - Sorveglianza sanitaria
Capo IV -=20 Sanzioni

Titolo=20 XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I - Disposizioni=20 generali
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Capo III -=20 Sanzioni

Titolo=20 XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA = PENALE

Titolo=20 XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

Allegato I - Gravi violazioni ai fini = dell=92adozione del provvedimento di sospensione dell=92attivit=E0=20 imprenditoriale
Allegato=20 II - Casi in cui =E8 consentito lo svolgimento diretto da parte del = datore di=20 lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Allegato III - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato=20 IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato V - Requisiti di sicurezza delle = attrezzature di=20 lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative ...
Allegati VI - Disposizioni concernenti l'uso delle=20 attrezzature di lavoro
Allegato VII - Verifiche di attrezzature
Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale = relative a=20 protezioni particolari
Allegato=20 IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed = impianti=20 elettrici
Allegato=20 X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89=20 comma 1, lettera a)
Allegato=20 XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la = sicurezza e la=20 salute dei lavoratori
Allegato=20 XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'art.=20 99
Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di = salute per la=20 logistica di cantiere
Allegato=20 XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori = per la=20 progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato=20 XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei = o=20 mobili
Allegato=20 XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato=20 XVII - Idoneit=E0 tecnico professionale
Allegato=20 XVIII - Viabilit=E0 nei cantieri, ponteggi e trasporto dei = materiali
Allegato XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi = metallici=20 fissi
Allegato XX -  Costruzione e impiego di scale = portatili -=20 Autorizzazione ai laboratori di certificazione
Allegato XXI - Accordo Stato, regioni e province = autonome sui=20 corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato=20 XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato=20 XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato=20 XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli=20 segnaletici
Allegato=20 XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle=20 tubazioni
Allegato=20 XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e = ad=20 indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato=20 XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di = pericolo=20 e per la segnalazione delle vie di circolazione
Allegato=20 XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato=20 XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato=20 XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali =
Allegato=20 XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato=20 XXXIV - Requisiti minimi
Allegato=20 XXXV - Vibrazioni
Allegato XXXVI - Campi elettromagnetici
Allegato XXXVII - Radiazioni ottiche (omissis)

Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione=20 professionale
Allegato=20 XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di = sorveglianza=20 sanitaria
Allegato XL  - Divieti
Allegato XLI  - Atmosfera: Norme UNI 
Allegato=20 XLII  - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli = di=20 contenimento
Allegato XLIII  - Valori limite di esposizione=20 professionale
Allegato=20 XLIV - Elenco esemplificativo di attivit=E0 lavorative che possono = comportare=20 la presenza di agenti biologici

Allegato XLV - Segnale di rischio = biologico
Allegato XLVI - Elenco egli agenti biologici = classificati
Allegato XLVII - Specifiche sulle misure di = contenimento e sui=20 livelli di contenimento
Allegato XLVIII - Specifiche per processi = industriali
Allegato=20 XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere=20 esplosive
Allegato=20 L - (articolo=20 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e=20 2) 
Allegato=20 LI - (articolo=20 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui = possono=20 formarsi atmosfere esplosive


Titolo I - PRINCIPI=20 COMUNI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1.=20 Finalit=E0

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo = costituiscono=20 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il = riassetto e=20 la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle=20 lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino = e il=20 coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente = decreto=20 legislativo persegue le finalit=E0 di cui al presente comma nel rispetto = delle=20 normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, = nonch=E9 in=20 conformit=E0 all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle = regioni a=20 statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e = alle=20 relative norme di attuazione, garantendo l'uniformit=E0 della tutela = delle=20 lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il = rispetto dei=20 livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e = sociali,=20 anche con riguardo alle differenze di genere, di et=E0 e alla condizione = delle=20 lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, = della=20 Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, = n. 11, le=20 disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di = competenza=20 legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, = nell'esercizio del=20 potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle = regioni e=20 nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la = normativa=20 regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di = entrata in=20 vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi=20 dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente = decreto=20 sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 = giugno=20 2003, n. 196.

Art. 2.=20 Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente = decreto=20 legislativo si intende per:

a) =ABlavoratore=BB: persona che, indipendentemente dalla tipologia = contrattuale, svolge un'attivit=E0 lavorativa nell'ambito = dell'organizzazione di=20 un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, = anche al=20 solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, = esclusi gli=20 addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos=EC = definito =E8=20 equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ=E0, anche = di fatto,=20 che presta la sua attivit=E0 per conto delle societ=E0 e dell'ente = stesso;=20 l'associato in partecipazione di cui all'articolo=20 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle = iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo = 18=20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni = delle=20 leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza = tra=20 studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la = conoscenza=20 diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione = ed=20 universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale = nei quali=20 si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti = chimici,=20 fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di = videoterminali=20 limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato = alla=20 strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo = nazionale=20 dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui = al=20 decreto legislativo 1=B0 dicembre 1997, n. 468, e successive=20 modificazioni;
(lettera cos=EC modificata=20 dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)
b) =ABdatore = di=20 lavoro=BB: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il = lavoratore o,=20 comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto = dell'organizzazione nel=20 cui ambito il lavoratore presta la propria attivit=E0, ha la = responsabilit=E0=20 dell'organizzazione stessa o dell'unit=E0 produttiva in quanto = esercita i poteri=20 decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'ar= ticolo=20 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per = datore di=20 lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, = ovvero=20 il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui = quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,=20 individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni = tenendo conto=20 dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene = svolta=20 l'attivit=E0, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In = caso di=20 omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri = sopra=20 indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice = medesimo;
c)=20 =ABazienda=BB: il complesso della struttura organizzata dal datore di = lavoro=20 pubblico o privato;
d) =ABdirigente=BB: persona che, in ragione = delle=20 competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati = alla=20 natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di = lavoro=20 organizzando l'attivit=E0 lavorativa e vigilando su di essa;
e) = =ABpreposto=BB:=20 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di = poteri=20 gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico = conferitogli,=20 sovrintende alla attivit=E0 lavorativa e garantisce l'attuazione delle = direttive=20 ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei = lavoratori ed=20 esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) =ABresponsabile = del=20 servizio di prevenzione e protezione=BB: persona in possesso delle = capacit=E0 e=20 dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal = datore di=20 lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e = protezione=20 dai rischi;
g) =ABaddetto al servizio di prevenzione e = protezione=BB: persona=20 in possesso delle capacit=E0 e dei requisiti professionali di cui = all'articolo=20 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) = =ABmedico=20 competente=BB: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti = formativi e=20 professionali di cui all'articolo=20 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo=20 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei = rischi=20 ed =E8 nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria = e per=20 tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) = =ABrappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza=BB: persona eletta o designata per = rappresentare i=20 lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della = sicurezza=20 durante il lavoro;
l) =ABservizio di prevenzione e protezione dai = rischi=BB:=20 insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda=20 finalizzati all'attivit=E0 di prevenzione e protezione dai rischi = professionali=20 per i lavoratori;
m) =ABsorveglianza sanitaria=BB: insieme degli = atti medici,=20 finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei = lavoratori, in=20 relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali = e alle=20 modalit=E0 di svolgimento dell'attivit=E0 lavorativa;
n) = =ABprevenzione=BB: il=20 complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la=20 particolarit=E0 del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o = diminuire i=20 rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e=20 dell'integrit=E0 dell'ambiente esterno;
o) =ABsalute=BB: stato di = completo=20 benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in = un'assenza di=20 malattia o d'infermit=E0;
p) =ABsistema di promozione della salute = e=20 sicurezza=BB: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con = la=20 partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi = di=20 intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e = sicurezza dei=20 lavoratori;
q) =ABvalutazione dei rischi=BB: valutazione globale e = documentata=20 di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti=20 nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria = attivit=E0,=20 finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di = protezione e=20 ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il = miglioramento nel=20 tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) =ABpericolo=BB: = propriet=E0 o qualit=E0=20 intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare=20 danni;
s) =ABrischio=BB: probabilit=E0 di raggiungimento del = livello potenziale=20 di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un = determinato=20 fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) =ABunit=E0 = produttiva=BB:=20 stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o = all'erogazione=20 di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico = funzionale;
u) =ABnorma=20 tecnica=BB: specifica tecnica, approvata e pubblicata da = un'organizzazione=20 internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di = normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) = =ABbuone prassi=BB:=20 soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa = vigente e con=20 le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a = promuovere=20 la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei = rischi=20 e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte = dalle=20 regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del = lavoro=20 (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli = infortuni sul=20 lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, = validate=20 dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa=20 istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la pi=F9 = ampia=20 diffusione;
z) =ABlinee guida=BB: atti di indirizzo e coordinamento = per=20 l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza = predisposti=20 dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in = sede di=20 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano;
aa) =ABformazione=BB: processo = educativo=20 attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti = del=20 sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure = utili=20 alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei = rispettivi=20 compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla = gestione dei=20 rischi;
bb) =ABinformazione=BB: complesso delle attivit=E0 dirette = a fornire=20 conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione = dei=20 rischi in ambiente di lavoro;
cc) =ABaddestramento=BB: complesso = delle attivit=E0=20 dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di = attrezzature,=20 macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione = individuale, e=20 le procedure di lavoro;
dd) =ABmodello di organizzazione e di = gestione=BB:=20 modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione = di una=20 politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo=20 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. = 231,=20 idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli=20 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione = delle=20 norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul = lavoro;
ee)=20 =ABorganismi paritetici=BB: organismi costituiti a iniziativa di una o = pi=F9=20 associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente = pi=F9=20 rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la=20 programmazione di attivit=E0 formative e l'elaborazione e la raccolta = di buone=20 prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla = salute e=20 alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata=20 all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivit=E0 o = funzione=20 assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di = riferimento;
ff)=20 =ABresponsabilit=E0 sociale delle imprese=BB: integrazione volontaria = delle=20 preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni = nelle loro=20 attivit=E0 commerciali e nei loro rapporti con le parti=20 interessate.

Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di = attivit=E0,=20 privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei = vigili=20 del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di=20 protezione civile, nonch=E9 nell'ambito delle strutture giudiziarie,=20 penitenziarie, di quelle destinate per finalit=E0 istituzionali alle = attivit=E0=20 degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, = delle=20 universit=E0, degli istituti di istruzione universitaria, delle = istituzioni=20 dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione = ed=20 educazione di ogni ordine e grado, dei coltivatori diretti del fondo, = degli=20 artigiani e dei piccoli commercianti, degli uffici all=92estero di = cui=20 all=92articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di = trasporto=20 aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono = applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse = al=20 servizio espletato o alle peculiarit=E0 organizzative ivi comprese = quelle per la=20 tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed = attivit=E0 condotte dalla Forze armate, compresa l=92Arma dei = carabinieri, nonch=E9=20 dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonch=E9 = dal=20 Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, = individuate=20 entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del = presente=20 decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell=92articolo 17, = comma 3,=20 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di = concerto con=20 i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le = riforme=20 e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere = della=20 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali=20 comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale nonch=E9, = relativamente=20 agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma = dei=20 carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a = livello=20 nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si = provvede per=20 quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso = siano=20 sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e=20 culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla = data di=20 entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma = 3,=20 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, = di=20 concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della = salute,=20 acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato, le=20 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a = dettare le=20 disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina = recata=20 dal presente decreto della normativa relativa alle attivit=E0 lavorative = a bordo=20 delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in = ambito=20 portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il = settore=20 delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. = 298, e=20 l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al = XII del=20 medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario = contenuta=20 nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di=20 attuazione.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 29,=20 comma 2, legge n. 69 del 2008 poi dall'articolo 3 del d.lgs. n. 196 del=20 2009)

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve = le=20 disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo = 19=20 settembre 1994, n. 626, nonch=E9 le disposizioni di cui al decreto = legislativo 27=20 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al = decreto=20 legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del = d.P.R. 27=20 aprile 1955, n. 547, e del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate = dalla legge=20 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso=20 inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al = presente decreto.

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla le= gge 8=20 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della=20 protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e = del=20 Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili = del=20 fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate = tenendo=20 conto delle particolari modalit=E0 di svolgimento delle rispettive = attivit=E0,=20 individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento = della=20 protezione civile e il Ministero dell=92interno, sentita la Commissione = consultiva=20 permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
(comma introdotto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e=20 lavoratrici, subordinati e autonomi, nonch=E9 ai soggetti ad essi = equiparati,=20 fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente = articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto = di=20 somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del = decreto=20 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo = restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del = citato=20 decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e = protezione di cui al presente decreto sono a carico = dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del = decreto=20 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti = gli=20 obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, = fatto=20 salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il = lavoratore=20 sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni = per le=20 quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche = amministrazioni di=20 cui all'ar= ticolo 1,=20 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta = servizio=20 con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni = pubbliche,=20 organi o autorit=E0 nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto = sono a=20 carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o = autorit=E0=20 ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e = seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e = successive=20 modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui = all'articolo=20 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le = disposizioni di=20 cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si = svolga nei=20 luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni = occasionali di=20 tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto = legislativo 10=20 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il = presente=20 decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia = di=20 sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli = lavori=20 domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato=20 supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli = ammalati=20 e ai disabili.

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. = 877, ai=20 lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di=20 applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati = trovano=20 applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli = articoli 36 e=20 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di = protezione=20 individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi = in cui=20 il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di = terzi,=20 tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al = titolo=20 III.
(comma cos=EC modificato dall'articolo = 3 del d.lgs.=20 n. 196 del 2009)

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione=20 continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e=20 telematico, compresi quelli di cui al d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, e di = cui=20 all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si = applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente = dall'ambito in=20 cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di = lavoro=20 fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali = attrezzature=20 devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I = lavoratori a=20 distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche = aziendali in=20 materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle = esigenze=20 relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive = aziendali di=20 sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa = in=20 materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a = distanza,=20 il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorit=E0 = competenti=20 hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della = normativa=20 nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere = subordinato al=20 preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta = presso=20 il suo domicilio. Il lavoratore a distanza pu=F2 chiedere ispezioni. Il = datore di=20 lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento = del=20 lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni = all'azienda,=20 permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle = informazioni=20 dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo=20 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli=20 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui = all'articolo=20 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli = artigiani=20 e dei piccoli commercianti e dei soci delle societ=E0 semplici = operanti nel=20 settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articoli=20 21.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 3 del=20 d.lgs. n. 196 del 2009)

13. In considerazione della specificit=E0 dell'attivit=E0 esercitata = dalle=20 imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della = salute=20 e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni = dalla=20 data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli = generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e = salute nei=20 luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori=20 stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate = lavorative e per=20 un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti = colturali=20 aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli = adempimenti=20 relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti = dal=20 presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali=20 comparativamente pi=F9 rappresentative del settore sul piano nazionale. = I=20 contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono = specifiche modalit=E0 di attuazione delle previsioni del presente = decreto=20 legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza nel=20 caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori = stagionali=20 di cui al precedente periodo.

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1=B0 agosto = 1991, n.=20 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le = disposizioni=20 relative ai lavoratori autonomi di cui all=92articolo 21. Con accordi = tra il=20 volontario e l=92associazione di volontariato o l=92ente di servizio = civile possono=20 essere individuate le modalit=E0 di attuazione della tutela di cui al = precedente=20 periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell=92ambito=20 dell=92organizzazione di un datore di lavoro, questi =E8 tenuto a = fornire al=20 volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli = ambienti in cui =E8 chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e = di=20 emergenza adottate in relazione alla propria attivit=E0. Egli =E8 = altres=EC tenuto ad=20 adottare le misure utili ad eliminare o, ove ci=F2 non sia possibile, = ridurre al=20 minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e = altre=20 attivit=E0 che si svolgano nell=92ambito della medesima=20 organizzazione.
(comma aggiunto = dall'articolo 3=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 4. Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il = presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono = computati:

a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice = civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini = formativi e=20 di orientamento;
(lettera cos=EC = modificata=20 dall'articolo 4 del d.lgs. n. 106 del 2009)
c) gli = allievi degli=20 istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di = formazione=20 professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di = lavoro in=20 genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le = attrezzature=20 munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di = lavoro a=20 tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6=20 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro = assenti=20 con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori = che=20 svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli = articoli=20 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e=20 successive modificazioni, nonch=E9 prestazioni che esulano dal mercato = del=20 lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i = lavoratori di=20 cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivit=E0 non = sia svolta=20 in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i=20 volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i = volontari del=20 Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i = volontari=20 che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei = lavori=20 socialmente utili di cui al decreto legislativo 1=B0 dicembre 1997, n. = 468, e=20 successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo=20 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla = successiva=20 lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui=20 all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, = nonch=E9 i=20 lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto=20 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove = la loro=20 attivit=E0 non sia svolta in forma esclusiva a favore del=20 committente;
l-bis) i lavoratori in prova.
(lettera aggiunta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 = del=20 2009)

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai = sensi degli=20 articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. = 276, e=20 successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai = sensi del=20 decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, = si=20 computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato = nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle = attivit=E0=20 stagionali definite dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive=20 modificazioni, nonch=E9 di quelle individuate dai contratti collettivi = nazionali=20 stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro=20 comparativamente pi=F9 rappresentative, il personale in forza si computa = a=20 prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro = effettuato.

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche = stagionali,=20 nel settore agricolo si computa per frazioni di unit=E0 lavorative anno = (ULA) come=20 individuate sulla base della normativa comunitaria.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

Capo II - Sistema istituzionale

Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche = attive e=20 per il coordinamento nazionale delle attivit=E0 di vigilanza in materia = di salute=20 e sicurezza sul lavoro
(omissis)

Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e = sicurezza sul=20 lavoro
(omissis)

Art. 7. Comitati regionali di coordinamento
(omissis)

Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei = luoghi di=20 lavoro
(omissis)

Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia = di salute=20 e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con = competenze=20 in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie = attivit=E0,=20 anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del = lavoro, della=20 salute e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro, della salute = e delle=20 politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano.

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle = attribuzioni loro=20 assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per = una=20 maggiore sinergia e complementariet=E0, le seguenti attivit=E0:

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di=20 attivit=E0;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in = logiche=20 di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti = conoscitivi al=20 sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza = e=20 salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per = verificare=20 l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare = e=20 proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno = degli=20 infortuni e delle malattie professionali;
c) consulenza alle = aziende, in=20 particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso = forme di=20 sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei = pi=F9=20 adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione = dei=20 livelli di rischiosit=E0 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, = sia=20 all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in = materia con=20 finalit=E0 prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni = pubbliche=20 operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed = erogazione=20 di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro = tenuto conto=20 ed in conformit=E0 ai criteri e alle modalit=E0 elaborati ai sensi = degli articoli=20 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi = di=20 prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
f) promozione e=20 divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro = nei=20 percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni = dell'alta=20 formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite = convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con = funzioni=20 consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle = politiche=20 attive e per il coordinamento nazionale delle attivit=E0 di vigilanza = in materia=20 di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
h) = consulenza alla=20 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro = di cui=20 all'articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone = prassi=20 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione = delle linee=20 guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al = Sistema=20 informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo = quanto=20 previsto dall'articolo 8.

3. L'attivit=E0 di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non = pu=F2=20 essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo = che=20 svolgono attivit=E0 di controllo e verifica degli obblighi nelle materie = di=20 competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale = attivit=E0 non=20 possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, = esercitare=20 attivit=E0 di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di = competenza=20 degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivit=E0 di consulenza = non vi =E8=20 l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura = penale o=20 di comunicazione ad altre Autorit=E0 competenti delle contravvenzioni = rilevate ove=20 si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e = sicurezza sul=20 lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attivit=E0 di consulenza non = esclude o=20 limita la possibilit=E0 per l'ente di svolgere l'attivit=E0 di controllo = e verifica=20 degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con=20 successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, =E8 = disciplinato lo=20 svolgimento dell'attivit=E0 di consulenza e dei relativi proventi, fermo = restando=20 che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attivit=E0 di = consulenza sono=20 devoluti in ragione della met=E0 all'ente di appartenenza e nel resto al = Fondo di=20 cui all'articolo 52, comma 1.

4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della = legge 11=20 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre = 1995, n.=20 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, = nonch=E9=20 da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalit=E0 di = ridurre il=20 fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale = gestore=20 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le = malattie=20 professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri = articoli=20 del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati = relativi=20 agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di = almeno un=20 giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione = di studi=20 e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, = coordinandosi=20 con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e = con=20 l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e = proposte,=20 della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento = delle=20 necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e = delle=20 politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, = comma 1187,=20 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, = le=20 relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni = verificatisi=20 a fare data dal 1=B0 gennaio 2007.

5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro = - ISPESL=20 =E8 ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di = autonomia=20 scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL = =E8=20 organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca,=20 sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,=20 informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni = e delle=20 malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela = della=20 salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli = organi=20 centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, = del lavoro=20 e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di=20 Bolzano.

6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera=20 avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo=20 unitariet=E0 della azione di prevenzione nei suoi aspetti = interdisciplinari e=20 svolge le seguenti attivit=E0:

a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e = programmi=20 di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e = delle=20 malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione = e tutela=20 della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene = nelle=20 materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi = centrali dello=20 Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di = Bolzano,=20 nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza = scientifica. Ai=20 fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,=20 accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del = lavoro;
c) =E8=20 organo tecnico-scientifico delle Autorit=E0 nazionali preposte alla = sorveglianza=20 del mercato ai fini del controllo della conformit=E0 ai requisiti di = sicurezza e=20 salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge = attivit=E0=20 di organismo notificato per attestazioni di conformit=E0 relative alle = Direttive=20 per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del = mercato;
e)=20 =E8 titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di = attrezzature di=20 lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al = Ministero del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e = alle=20 regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del=20 lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della = salute e=20 delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per=20 l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari = regionali e=20 dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio = delle=20 azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per = la=20 verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in=20 materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo=20 informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture = operative per=20 la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di=20 lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e = sicurezza nei=20 luoghi di lavoro delle ASL, l'attivit=E0 di vigilanza sulle strutture = sanitarie=20 del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la = divulgazione=20 dei risultati derivanti dalle attivit=E0 di prevenzione nei luoghi di = lavoro=20 svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
m) = partecipa alla=20 elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e = proposte circa=20 la congruit=E0 della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di = sicurezza=20 previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la=20 standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle = procedure per la=20 valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato = di=20 salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio = e=20 contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o) = diffonde,=20 previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, = comma 1,=20 lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e = sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualit=E0 di focal point italiano = nel network=20 informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi = di=20 lavoro;
q) supporta l'attivit=E0 di monitoraggio del Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli=20 essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di=20 lavoro.

7. L'IPSEMA svolge, con la finalit=E0 di ridurre il fenomeno = infortunistico ed=20 ad integrazione delle proprie competenze quale gestore = dell'assicurazione=20 obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali = del=20 settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli = altri=20 articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati = relativi=20 agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di = almeno un=20 giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione = di studi=20 e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, = raccordandosi=20 con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e = con=20 l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese = istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di = salute e=20 sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le = amministrazioni=20 competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche = mediante=20 convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria = riabilitativa=20 per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro = reinserimento=20 lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse = da=20 parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche = sociali, le=20 prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge = 27=20 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore = marittimo.=20 In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite = con=20 riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1=B0 gennaio=20 2007.

Art. 10. Informazione e assistenza in materia di = salute e=20 sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite = le=20 AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del = Corpo=20 nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione = e la=20 sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e = delle=20 politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore=20 estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli = infortuni sul=20 lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo = (IPSEMA), gli=20 organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante=20 convenzioni, attivit=E0 di informazione, assistenza, consulenza, = formazione,=20 promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in = particolare=20 nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle = piccole e=20 medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Art. 11. Attivit=E0 promozionali
(articolo cos=EC modificato dall'articolo 9 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 = sono=20 definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui=20 all'articolo 5, le attivit=E0 promozionali della cultura e delle azioni = di=20 prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento, da parte dell=92INAIL e previo trasferimento = delle=20 necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e = delle=20 politiche sociali, di progetti di investimento in materia di = salute e=20 sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; = per=20 l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicit=E0 = delle=20 procedure;
b) finanziamento, da parte dell=92INAIL e delle = regioni, previo=20 trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi=20 specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi = compresi=20 quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) = finanziamento delle=20 attivit=E0 degli istituti scolastici, universitari e di formazione = professionale=20 finalizzata all'inserimento in ogni attivit=E0 scolastica ed = universitaria,=20 nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei = percorsi di=20 istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi=20 interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la = conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto = delle=20 autonomie didattiche.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico = delle=20 risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, = n. 123,=20 come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre = 2007, n.=20 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche = sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,=20 dell'istruzione e dell'universit=E0 e della ricerca, acquisito il parere = della=20 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle = risorse=20 tra le attivit=E0 di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e = dell'articolo 52,=20 comma 2, lettera d).

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di = Trento e=20 di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla=20 programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di = salute e=20 sicurezza sul lavoro, attraverso modalit=E0 operative da definirsi in = sede di=20 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata = in=20 vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo = sviluppo di=20 quanto previsto nel periodo precedente possono altres=EC concorrere le = parti=20 sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, = nel=20 rispetto delle proprie competenze e con l=92utilizzo appropriato di = risorse gi=E0=20 disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di = soluzioni=20 tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza = sul=20 lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti = sociali, o gli=20 enti bilaterali, e l=92INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei = premi per=20 l=92assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie = professionali di=20 cui all=92articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, = ferma=20 restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo = 3, si=20 tiene anche conto dell=92adozione , da parte delle imprese, delle = soluzioni=20 tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate=20 dall=92INAIL.

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute = e=20 sicurezza sul lavoro =E8 facolt=E0 degli istituti scolastici, = universitari e di=20 formazione professionale inserire in ogni attivit=E0 scolastica ed = universitaria=20 nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei = percorsi di=20 istruzione e formazione professionale, percorsi formativi = interdisciplinari alle=20 diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal = comma=20 1, lettera c) e volti alle medesime finalit=E0. Tale attivit=E0 =E8 = svolta nell'ambito=20 e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 = trasferite dal=20 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'INAIL=20 finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute = e=20 sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro = imprese=20 e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di = natura=20 organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilit=E0 = sociale delle=20 imprese. Costituisce criterio di priorit=E0 per l'accesso al = finanziamento=20 l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo = 2, comma=20 1, lettera v). L=92INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, = strumentali=20 e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e = tecnopatici a=20 tutte le cure necessarie ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e=20 successive modificazioni, l=92INAIL pu=F2 provvedere utilizzando servizi = pubblici e=20 privati, d=92intesa con le regioni interessate. L=92INAIL svolge tali = compiti con le=20 risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza = incremento di=20 oneri per le imprese.

6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le = amministrazioni=20 pubbliche promuovono attivit=E0 specificamente destinate ai lavoratori = immigrati o=20 alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei = medesimi=20 negli ambienti di lavoro.

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in = vigore=20 del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, = della legge=20 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della = legge=20 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorit=E0, ivi = compresa una=20 campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi = dall'entrata in=20 vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione = delle=20 parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato, le=20 regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12. Interpello

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti = territoriali e=20 gli enti pubblici nazionali, nonch=E9, di propria iniziativa o su = segnalazione dei=20 propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei=20 lavoratori comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale e = i consigli=20 nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla=20 Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite = posta=20 elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della = normativa in=20 materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche = sociali =E8=20 istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la = Commissione=20 per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del = lavoro e=20 previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, = della salute=20 e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e = delle=20 province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa = competenze=20 di altre amministrazioni pubbliche la Commissione =E8 integrata con = rappresentanti=20 delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, = rimborso spese o indennit=E0 di missione.

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 = costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle = attivit=E0=20 di vigilanza.

Art. 13. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di = salute e=20 sicurezza nei luoghi di lavoro =E8 svolta dalla azienda sanitaria locale = competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal = Corpo=20 nazionale dei vigili del fuoco, nonch=E9 per il settore minerario, fino=20 all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai = sensi=20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive = modificazioni, dal=20 Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di = seconda=20 categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province = autonome di=20 Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano = provvedono alle=20 finalit=E0 del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, = secondo=20 quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di = polizia e=20 dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione = in=20 materia di salute e sicurezza sul lavoro =E8 svolta esclusivamente dai = servizi=20 sanitari e tecnici istituiti presso le predette = amministrazioni.
(comma introdotto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite = dalla=20 legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, = della=20 salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di = salute e=20 sicurezza dei lavoratori di cui all=92articolo 35 della legge 26 aprile = 1974, n.=20 191, lo stesso personale esercita l'attivit=E0 di vigilanza=20 sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza = nei luoghi=20 di lavoro nelle seguenti attivit=E0, nel quadro del coordinamento = territoriale=20 di cui all=92articolo 7:
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 10 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) attivit=E0 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile = e pi=F9 in=20 particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, = demolizione,=20 conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, = in=20 muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, = scavi,=20 montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in = sotterraneo e=20 gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori = mediante=20 cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori = attivit=E0=20 lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con = decreto=20 del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri = del lavoro=20 e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il = comitato di=20 cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i = rapporti=20 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano, in=20 relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, = della=20 salute e delle politiche sociali svolge attivit=E0 di vigilanza=20 sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza = nei=20 luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di = prevenzione e=20 sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per=20 territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di = vigilanza=20 sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza = sui luoghi=20 di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza = dei=20 lavoratori attribuite alle autorit=E0 marittime a bordo delle navi ed in = ambito=20 portuale, agli uffici di sanit=E0 aerea e marittima, alle autorit=E0 = portuali ed=20 aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di = navi e=20 di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonch=E9 ai servizi = sanitari e=20 tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i = Vigili=20 del fuoco; i predetti servizi sono competenti altres=EC per le aree = riservate o=20 operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, = anche=20 per quel che riguarda le modalit=E0 di attuazione, con decreto del = Ministro=20 competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza = sociale e=20 della salute. L'Amministrazione della giustizia pu=F2 avvalersi dei = servizi=20 istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione = con i=20 rispettivi Ministeri, nonch=E9 dei servizi istituiti con riferimento = alle=20 strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo =E8 esercitata nel = rispetto del=20 coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli = uffici che=20 svolgono attivit=E0 di vigilanza, non pu=F2 prestare, ad alcun titolo e = in alcuna=20 parte del territorio nazionale, attivit=E0 di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualit=E0 di organo di = vigilanza,=20 ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma = 2,=20 primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra = l'apposito capitolo regionale per  inanziare l'attivit=E0 di = prevenzione nei=20 luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle = AA.SS.LL.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del d.P.R. 19 = marzo 1956,=20 n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come = individuati=20 dal presente decreto.

Art. 14. Disposizioni per il contrasto del = lavoro=20 irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei=20 lavoratori
(articolo cos=EC modificato = dall'articolo=20 11 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e = la=20 sicurezza dei lavoratori, nonch=E9 di contrastare il fenomeno del lavoro = sommerso=20 e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per = l=92esecuzione=20 dei lavori di cui all=92articolo=20 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle=20 amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono = adottare=20 provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell=92attivit=E0=20 imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano = l=92impiego di=20 personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura = pari o=20 superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo = di=20 lavoro, nonch=E9 in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di = tutela=20 della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del = Ministero=20 del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il=20 Ministero dell=92interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra = lo Stato,=20 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa = della=20 adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della = salute e=20 della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per = l=92adozione del=20 provvedimento di sospensione dell=92attivit=E0 imprenditoriale sono = quelle=20 individuate nell=92Allegato=20 I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla = commissione di=20 una violazione oggetto di prescrizione dell=92organo di vigilanza = ottemperata dal=20 contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo = stesso=20 soggetto commette pi=F9 violazioni della stessa indole. Si considerano = della=20 stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di = disposizioni=20 diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al = precedente=20 periodo, nell=92Allegato=20 I. L=92adozione del provvedimento di sospensione =E8 comunicata = all=92Autorit=E0 per=20 la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di = cui all=92articolo=20 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero = delle=20 infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva = competenza, al=20 fine dell=92adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei = trasporti,=20 di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche=20 amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del=20 provvedimento =E8 pari alla citata sospensione nel caso in cui la = percentuale dei=20 lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei = lavoratori=20 presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei = lavoratori=20 irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei = lavoratori=20 presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate = violazioni in=20 materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei = casi di=20 reiterazione la durata =E8 incrementata di un ulteriore periodo di tempo = pari al=20 doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due = anni; nel=20 caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione =E8 = successiva al=20 termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non = intervenuta=20 revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data = della sua=20 emissione, la durata del provvedimento =E8 pari a due anni, fatta salva = l=92adozione=20 di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata=20 dell=92interdizione a seguito dell=92acquisizione della revoca della = sospensione. Le=20 disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai = lavori=20 nell=92ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo = non si=20 applicano le disposizioni di cui alla le= gge 7=20 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione = dell=92attivit=E0 di=20 impresa, all=92accertamento delle violazioni in materia di prevenzione = incendi,=20 indicate all=92Allegato=20 I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco = territorialmente=20 competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni = pubbliche=20 rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne = danno=20 segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il = quale=20 procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo = 2006, n.=20 139, e di cui al comma 2.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli = organi di=20 vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento = all'accertamento della=20 reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela = della salute=20 e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di = prevenzione=20 incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei = vigili=20 del fuoco di cui all=92articolo=20 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, = 19 e 20=20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione pu=F2 essere revocato da parte = dell'organo=20 di vigilanza che lo ha adottato.

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo = di=20 vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche = sociali di=20 cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle = scritture o da=20 altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino = delle=20 regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni = della=20 disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo = giornaliero e=20 settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e = successive=20 modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in = materia=20 di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il = pagamento di=20 una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 = euro=20 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro = nelle=20 ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di = tutela=20 della salute e della sicurezza sul lavoro.

5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo = di=20 vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di = lavoro nelle=20 ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di = tutela=20 della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una = somma=20 aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. =

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, = civili e=20 amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), = integra la=20 dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, = del=20 decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, = dalla legge=20 19 luglio 1993, n. 236, ed =E8 destinato al finanziamento degli = interventi di=20 contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del = Ministro=20 del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo = 1, comma=20 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), = integra=20 l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivit=E0 di prevenzione = nei=20 luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 =E8 = ammesso=20 ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del = lavoro=20 territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i = quali si=20 pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso = inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde=20 efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di = sospensione=20 di cui al presente articolo =E8 punito con l=92arresto fino a sei mesi = nelle ipotesi=20 di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela = della=20 salute e della sicurezza sul lavoro e con l=92arresto da tre a sei mesi = o con=20 l=92ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per = lavoro=20 irregolare.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza = sul=20 lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si = applicano nel=20 rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro = irregolare=20 non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti = l=92unico occupato=20 dall=92impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro = irregolare gli=20 effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore = dodici del=20 giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell=92attivit=E0 = lavorativa in=20 corso che non pu=F2 essere interrotta, salvo che non si riscontrino = situazioni di=20 pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei = terzi.

Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di = lavoro

Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei = lavoratori=20 nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e = sicurezza;
b) la=20 programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri = in modo=20 coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive = dell'azienda=20 nonch=E9 l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione = del=20 lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ci=F2 non sia = possibile, la loro=20 riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al=20 progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici=20 nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, = nella=20 scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e=20 produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute = del=20 lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi = alla=20 fonte;
f) la sostituzione di ci=F2 che =E8 pericoloso con ci=F2 che = non lo =E8, o =E8=20 meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei = lavoratori che=20 sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo = limitato=20 degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) = la=20 priorit=E0 delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure = di=20 protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei = lavoratori;
m)=20 l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi = sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad = altra=20 mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i = lavoratori;
o)=20 l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) = l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei = lavoratori per=20 la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la=20 partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione = e=20 consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la = sicurezza;
t) la=20 programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il = miglioramento=20 nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di = codici di=20 condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in = caso di=20 primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e = di=20 pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e = di=20 sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, = impianti,=20 con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit=E0 = alla=20 indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute = durante il=20 lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i=20 lavoratori.

Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non = espressamente=20 esclusa, =E8 ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che = il=20 delegato possegga tutti i requisiti di professionalit=E0 ed esperienza = richiesti=20 dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa = attribuisca al=20 delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo = richiesti=20 dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa = attribuisca al=20 delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle = funzioni=20 delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per=20 iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e = tempestiva=20 pubblicit=E0.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo = al datore=20 di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle = funzioni trasferite. L=92obbligo di cui al primo periodo si intende = assolto in=20 caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e = controllo di=20 cui all=92articolo=20 30, comma 4.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 12 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3-bis. Il soggetto delegato pu=F2, a sua volta, previa intesa con = il datore=20 di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza = sul=20 lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di = funzioni di=20 cui al primo periodo non esclude l=92obbligo di vigilanza in capo al = delegante in=20 ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto = al quale=20 sia stata conferita la delega di cui al presente comma non pu=F2, a sua = volta,=20 delegare le funzioni delegate.
(comma = aggiunto=20 dall'articolo 12 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non=20 delegabili

1. Il datore di lavoro non pu=F2 delegare le seguenti attivit=E0:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione = del=20 documento previsto dall'articolo=20 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di = prevenzione e=20 protezione dai rischi.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del=20 dirigente
(articolo cos=EC modificato = dall'articolo=20 13 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivit=E0 di cui = all'articolo 3, e i=20 dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit=E0 secondo le = attribuzioni=20 e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della = sorveglianza=20 sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) = designare=20 preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure = di=20 prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di = lavoro=20 in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo = soccorso e,=20 comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai = lavoratori, tenere conto delle capacit=E0 e delle condizioni degli = stessi in=20 rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai = lavoratori i=20 necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il=20 responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico = competente,=20 ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinch=E9 soltanto = i=20 lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico = addestramento=20 accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e = specifico;
f)=20 richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme = vigenti,=20 nonch=E9 delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di = igiene del=20 lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi = di=20 protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i=20 lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma = di=20 sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente = l=92osservanza degli=20 obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei = casi di=20 sorveglianza sanitaria di cui all=92articolo=20 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione = del=20 rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo = delle=20 situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni = affinch=E9 i=20 lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, = abbandonino=20 il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il pi=F9 = presto=20 possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e = immediato=20 circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in = materia di=20 protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione = e=20 addestramento di cui agli articoli=20 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da = esigenze=20 di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di = riprendere=20 la loro attivit=E0 in una situazione di lavoro in cui persiste un = pericolo grave=20 e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il = rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle = misure di=20 sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare = tempestivamente al=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi = e per=20 l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo=20 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come = previsto=20 dall'articolo=20 53, comma 5, nonch=E9 consentire al medesimo rappresentante di = accedere ai=20 dati di cui alla lettera r); il documento =E8 consultato = esclusivamente in=20 azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo=20 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto = dall=92articolo=20 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento = della sua=20 funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei = lavoratori=20 per la sicurezza; il documento =E8 consultato esclusivamente in=20 azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che = le=20 misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della=20 popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando = periodicamente la=20 perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica = all=92INAIL=20 e all=92IPSEMA, nonch=E9 per loro tramite, al sistema informativo = nazionale per la=20 prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all=92articolo 8, entro 48 ore = dalla=20 ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i = dati e le=20 informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino = l=92assenza dal=20 lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell=92evento e, a fini = assicurativi,=20 quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un=92assenza = dal lavoro=20 superiore a tre giorni; l=92obbligo di comunicazione degli infortuni = sul lavoro=20 che comportino un=92assenza dal lavoro superiore a tre giorni si = considera=20 comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all=92articolo 53 del = testo=20 unico delle disposizioni per l=92assicurazione obbligatoria contro gli = infortuni=20 sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno = 1965, n.=20 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza=20 nelle ipotesi di cui all'articolo=20 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione = incendi=20 e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonch=E9 per il caso di = pericolo grave=20 e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo=20 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura = dell'attivit=E0, alle=20 dimensioni dell'azienda o dell'unit=E0 produttiva, e al numero delle = persone=20 presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivit=E0 in regime = di appalto=20 e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di = riconoscimento,=20 corredata di fotografia, contenente le generalit=E0 del lavoratore e=20 l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unit=E0 produttive con = pi=F9 di 15=20 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo=20 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai = mutamenti=20 organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e=20 sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della = tecnica=20 della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via = telematica=20 all=92INAIL e all=92IPSEMA, nonch=E9 per loro tramite, al sistema = informativo=20 nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui = all=92articolo 8, in=20 caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti = dei=20 lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l=92obbligo = di cui=20 alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei = lavoratori=20 gi=E0 eletti o designati;
bb) vigilare affinch=E9 i lavoratori = per i quali=20 vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla = mansione=20 lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di = idoneit=E0.

1-bis. L=92obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo = alla=20 comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli = infortuni=20 che comportano l=92assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso = quello=20 dell=92evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi = dall=92adozione del=20 decreto di cui all=92articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e = protezione ed al=20 medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la=20 programmazione e l'attuazione delle misure preventive e = protettive;
c) la=20 descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di = cui al=20 comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie = professionali;
e) i=20 provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di = manutenzione=20 necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la=20 sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche=20 amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni = scolastiche ed=20 educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di = norme o=20 convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli = obblighi=20 previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti = interventi,=20 si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli = uffici=20 interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione=20 competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altres=EC a = vigilare in=20 ordine all=92adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, = 23, 24 e=20 25, ferma restando l=92esclusiva responsabilit=E0 dei soggetti obbligati = ai sensi=20 dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti = obblighi sia=20 addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto = di=20 vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19. Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attivit=E0 indicate all'articolo 3, i = preposti, secondo=20 le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli=20 lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch=E9 delle disposizioni = aziendali in=20 materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di = protezione=20 collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro=20 disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i = loro=20 superiori diretti;
b) verificare affinch=E9 soltanto i lavoratori = che hanno=20 ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un = rischio=20 grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il = controllo=20 delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni = affinch=E9 i=20 lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, = abbandonino il=20 posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il pi=F9 presto = possibile=20 i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa = il=20 rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di=20 protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal = richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit=E0 in una = situazione di=20 lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare = tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze = dei mezzi=20 e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione = individuale,=20 sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il = lavoro,=20 delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione = ricevuta;
g)=20 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto = dall'articolo=20 37.

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e = sicurezza e di=20 quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono = gli=20 effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, = alle=20 istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai = preposti,=20 all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e = sicurezza sui=20 luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni = impartite=20 dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della = protezione=20 collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le = attrezzature di=20 lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, = nonch=E9 i=20 dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i = dispositivi=20 di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare = immediatamente al=20 datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e = dei=20 dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonch=E9 qualsiasi eventuale = condizione=20 di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in = caso di=20 urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilit=E0 e fatto = salvo=20 l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni = di=20 pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza = autorizzazione i=20 dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non = compiere=20 di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro = competenza=20 ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri=20 lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di = addestramento=20 organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli = sanitari=20 previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal = medico=20 competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivit=E0 in regime di = appalto o=20 subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata = di=20 fotografia, contenente le generalit=E0 del lavoratore e l'indicazione = del datore=20 di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che=20 esercitano direttamente la propria attivit=E0 nel medesimo luogo di = lavoro, i=20 quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti = dell'impresa=20 familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori=20 autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis = del codice=20 civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi=20 dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del = fondo, i soci=20 delle societ=E0 semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e = i piccoli=20 commercianti devono:
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 14 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformit=E0 alle = disposizioni di cui=20 al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale = ed=20 utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo = III;
c)=20 munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, = contenente le proprie generalit=E0, qualora effettuino la loro = prestazione in un=20 luogo di lavoro nel quale si svolgano attivit=E0 in regime di appalto = o=20 subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle = attivit=E0 svolte e con oneri a proprio carico hanno facolt=E0 di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni = di cui=20 all'articolo=20 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b)=20 partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e = sicurezza=20 sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivit=E0 svolte, = secondo le=20 previsioni di cui all'articolo=20 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme = speciali.

Art. 22. Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti = rispettano=20 i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul = lavoro=20 al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,=20 componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni = legislative=20 e regolamentari in materia.

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei = fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la = concessione in=20 uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed = impianti=20 non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in = materia=20 di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure = di=20 attestazione alla conformit=E0, gli stessi debbono essere accompagnati, = a cura del=20 concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24. Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o = altri=20 mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle = norme di=20 salute e sicurezza sul lavoro, nonch=E9 alle istruzioni fornite dai = rispettivi=20 fabbricanti.

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di = prevenzione e=20 protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della = programmazione,=20 ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione = della=20 attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit=E0 = psico-fisica dei lavoratori, all'attivit=E0 di formazione e = informazione nei=20 confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla = organizzazione=20 del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di = lavorazione=20 ed esposizione e le peculiari modalit=E0 organizzative del lavoro. = Collabora=20 inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di = =ABpromozione=20 della salute=BB, secondo i principi della responsabilit=E0 = sociale;
b)=20 programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo=20 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi=20 specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi=F9=20 avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria = responsabilit=E0, una cartella sanitaria e di rischio per ogni = lavoratore=20 sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella =E8 conservata con=20 salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente=20 necessario per l=92esecuzione della sorveglianza sanitaria e la = trascrizione dei=20 relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento = della=20 nomina del medico competente;
(lettera = cos=EC=20 sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del = 2009)
d)=20 consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la = documentazione=20 sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al = decreto=20 legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto = professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del = rapporto=20 di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce = le=20 informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;=20 l=92originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel = rispetto=20 di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da = parte=20 del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine = previsto=20 da altre disposizioni del presente decreto;
(lettera cos=EC sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)
f) (lettera soppressa = dall'articolo=20 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)
g) fornisce informazioni = ai=20 lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono = sottoposti e,=20 nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla = necessit=E0=20 di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della = attivit=E0=20 che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altres=EC, a = richiesta,=20 informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la = sicurezza;=20
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della = sorveglianza=20 sanitaria di cui all'articolo=20 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della = documentazione=20 sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di = cui=20 all'articolo=20 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di = prevenzione=20 protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la = sicurezza, i=20 risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e = fornisce indicazioni sul significato di detti  risultati ai fini = della=20 attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit=E0 = psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro = almeno una=20 volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla = valutazione dei=20 rischi;
la indicazione di una periodicit=E0 diversa dall'annuale = deve essere=20 comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel = documento di=20 valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del = controllo=20 dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con=20 tempestivit=E0 ai fini della valutazione del rischio e della = sorveglianza=20 sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso = dei titoli=20 e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della = salute e=20 delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di = entrata in=20 vigore del presente decreto.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti = d'appalto o=20 d'opera o di somministrazione
(articolo = cos=EC=20 modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi = e=20 forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi = all'interno della=20 propria azienda, o di una singola unit=E0 produttiva della stessa, = nonch=E9=20 nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre = che=20 abbia la disponibilit=E0 giuridica dei luoghi in cui si svolge = l=92appalto o la=20 prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalit=E0 previste dal decreto di cui = all'articolo 6,=20 comma 8, lettera g), l'idoneit=E0 tecnico professionale delle imprese=20 appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai = servizi e=20 alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera = o di=20 somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di = cui al=20 periodo che precede, la verifica =E8 eseguita attraverso le seguenti=20 modalit=E0:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di = commercio,=20 industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione=20 dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei = requisiti di idoneit=E0 tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle=20 disposizioni legislative e regolamentari in materia di = documentazione=20 amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.=20 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui = rischi=20 specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e = sulle=20 misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla = propria=20 attivit=E0.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i = subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e = protezione dai=20 rischi sul lavoro incidenti sull'attivit=E0 lavorativa oggetto=20 dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e = prevenzione dai=20 rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente = anche al=20 fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle = diverse=20 imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera = complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il=20 coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di = valutazione=20 dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci=F2 non = =E8=20 possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento = =E8 allegato=20 al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione = dell=92evoluzione=20 dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati = anteriormente al 25=20 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il = documento di=20 cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. = Le=20 disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici = propri=20 dell'attivit=E0 delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori = autonomi.=20 Nel campo di applicazione del de= creto=20 legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale=20 documento =E8 redatto, ai fini dell=92affidamento del contratto, dal = soggetto=20 titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello=20 specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, = l=92obbligo di=20 cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle = mere=20 forniture di materiali o attrezzature, nonch=E9 ai lavori o servizi la = cui durata=20 non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi = derivanti=20 dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o = dalla=20 presenza dei rischi particolari di cui all=92allegato=20 XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di = cui=20 all=92articolo=20 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in = tutti i=20 casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il = soggetto che=20 affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da=20 interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard = relativi=20 alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare=20 dall=92esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere = eseguito=20 il contratto, prima dell=92inizio dell=92esecuzione, integra il predetto = documento=20 riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in = cui verr=E0=20 espletato l=92appalto; l=92integrazione, sottoscritta per accettazione=20 dall=92esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di=20 responsabilit=E0 solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e = dei=20 contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente = risponde in=20 solido con l'appaltatore, nonch=E9 con ciascuno degli eventuali = subappaltatori,=20 per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore = o dal=20 subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto = nazionale per=20 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto = di=20 previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del = presente comma=20 non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri = dell'attivit=E0=20 delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di = somministrazione,=20 anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del = presente=20 decreto, di cui agli articoli=20 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e = servizi=20 essenziali, 1655,=20 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati = a pena=20 di nullit=E0 ai sensi dell'articolo=20 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per = eliminare o, ove=20 ci=F2 non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute = e=20 sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I = costi di=20 cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai = contratti=20 di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi = della=20 sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, = qualora=20 gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati = possono=20 accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza e gli=20 organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori = comparativamente=20 pi=F9 rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione=20 dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di = lavori=20 pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti = a=20 valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al = costo=20 del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere=20 specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entit=E0 e alle = caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del = presente=20 comma il costo del lavoro =E8 determinato periodicamente, in apposite = tabelle, dal=20 Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base = dei=20 valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai=20 sindacati comparativamente pi=F9 rappresentativi, delle norme in materia = previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle = differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo = applicabile,=20 il costo del lavoro =E8 determinato in relazione al contratto collettivo = del=20 settore merceologico pi=F9 vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal de= creto=20 legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate = dall'articolo=20 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in = materia=20 di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivit=E0 in regime di appalto o = subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o = subappaltatrice=20 deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di=20 fotografia, contenente le generalit=E0 del lavoratore e l'indicazione = del datore=20 di lavoro.

Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese = e dei=20 lavoratori autonomi
(articolo cos=EC = modificato=20 dall'articolo 17 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Nell=92ambito della Commissione di cui all=92articolo 6, anche = tenendo=20 conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono = individuati=20 settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello = strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un = sistema di=20 qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento = alla=20 tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della = specifica=20 esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi = formativi mirati, e sulla base delle attivit=E0 di cui all=92articolo=20 21, comma 2, nonch=E9 sulla applicazione di determinati standard = contrattuali=20 e organizzativi nell=92impiego della manodopera, anche in relazione agli = appalti e=20 alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo = VIII, capo=20 I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1-bis. Con riferimento all=92edilizia, il sistema di = qualificazione delle=20 imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la = adozione e=20 diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal d.P.R. di cui=20 all=92articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la = continua=20 verifica della idoneit=E0 delle imprese e dei lavoratori autonomi, in = assenza di=20 violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti = previsti,=20 tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i=20 provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera = per=20 mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un = punteggio=20 iniziale che misuri tale idoneit=E0, soggetto a decurtazione a seguito = di=20 accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. = L=92azzeramento=20 del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e = sicurezza=20 sul lavoro determina l=92impossibilit=E0 per l=92impresa o per il = lavoratore autonomo=20 di svolgere attivit=E0 nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potr=E0, = con le=20 modalit=E0 ivi previste, essere esteso ad altri settori di attivit=E0 = individuati=20 con uno o pi=F9 accordi interconfederali stipulati a livello nazionale = dalle=20 organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori = comparativamente=20 pi=F9 rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la=20 qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento = preferenziale per=20 la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici = e per=20 l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della = finanza=20 pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di = qualificazione=20 previste dal de= creto=20 legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive = modificazioni.

Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28. Oggetto della valutazione dei=20 rischi
(articolo cos=EC modificato = dall'articolo 18=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. La valutazione di cui all'articolo=20 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di = lavoro e=20 delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch=E9 nella = sistemazione dei=20 luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la = salute=20 dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori = esposti a=20 rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress = lavoro-correlato,=20 secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli=20 riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto = previsto dal=20 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonch=E9 quelli connessi alle = differenze di genere, all'et=E0, alla provenienza da altri Paesi e = quelli=20 connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa = la=20 prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al = comma 1 =E8=20 effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all=92articolo 6, comma = 8,=20 lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione = delle=20 predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, = a fare=20 data dal 1=B0 agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo=20 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione = pu=F2=20 essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all=92articolo=20 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le = procedure=20 applicabili ai supporti informatici di cui all=92articolo=20 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento = medesimo da=20 parte del datore di lavoro, nonch=E9, ai soli fini della prova della = data, dalla=20 sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e = protezione, del=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove=20 nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la = sicurezza e la=20 salute durante l'attivit=E0 lavorativa, nella quale siano specificati = i criteri=20 adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di = redazione del=20 documento =E8 rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri = di=20 semplicit=E0, brevit=E0 e comprensibilit=E0, in modo da garantirne la = completezza e=20 l=92idoneit=E0 quale strumento operativo di pianificazione degli = interventi=20 aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di=20 prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione=20 individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo = articolo=20 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute = opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di=20 sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione = delle=20 misure da realizzare, nonch=E9 dei ruoli dell'organizzazione aziendale = che vi=20 debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti = in=20 possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del = nominativo=20 del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del = rappresentante=20 dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico=20 competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f)=20 l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i = lavoratori a=20 rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit=E0 = professionale,=20 specifica esperienza, adeguata formazione e = addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres=EC = rispettare le=20 indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi = contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di = lavoro =E8=20 tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando = il=20 relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della = propria=20 attivit=E0.

Art. 29. Modalit=E0 di effettuazione della = valutazione dei=20 rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il = documento di cui=20 all'articolo=20 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del = servizio=20 di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui = all'articolo=20 41.

2. Le attivit=E0 di cui al comma 1 sono realizzate previa = consultazione del=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente = rielaborata, nel=20 rispetto delle modalit=E0 di cui ai commi 1 e 2, in occasione di = modifiche del=20 processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai = fini=20 della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di = evoluzione=20 della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di = infortuni=20 significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne = evidenzino la=20 necessit=E0. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione = debbono=20 essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il = documento di=20 valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle = modalit=E0 di=20 cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive=20 causali.
(comma cos=EC sostituito = dall'articolo 19=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Il documento di cui all'articolo=20 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo=20 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unit=E0 produttiva = alla quale si=20 riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la = valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle = procedure=20 standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla = scadenza=20 del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del = decreto=20 interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, = comunque, non=20 oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono = autocertificare=20 l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel = precedente=20 periodo non si applica alle attivit=E0 di cui all'articolo 31, comma 6, = lettere=20 a), b), c), d) nonch=E9 g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono = effettuare la=20 valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui=20 all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di = tali=20 procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, = e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con=20 riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del = titolo IV,=20 sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all=92articolo=20 28.
(comma introdotto dall'articolo = 19 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivit=E0 = svolte=20 nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo=20 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui = si=20 svolgono attivit=E0 che espongono i lavoratori a rischi chimici, = biologici, da=20 atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad = amianto;
c) (lettera soppressa = dall'articolo 19 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 30. Modelli di organizzazione e di = gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere = efficacia=20 esimente della responsabilit=E0 amministrativa delle persone giuridiche, = delle=20 societ=E0 e delle associazioni anche prive di personalit=E0 giuridica di = cui al=20 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed = efficacemente=20 attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli = obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi = a=20 attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e=20 biologici;
b) alle attivit=E0 di valutazione dei rischi e di = predisposizione=20 delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle = attivit=E0 di=20 natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli = appalti,=20 riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei = lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivit=E0 di sorveglianza=20 sanitaria;
e) alle attivit=E0 di informazione e formazione dei=20 lavoratori;
f) alle attivit=E0 di vigilanza con riferimento al = rispetto delle=20 procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei=20 lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni = obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche = dell'applicazione e=20 dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve = prevedere=20 idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle = attivit=E0 di=20 cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto = richiesto=20 dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivit=E0 = svolta,=20 un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i = poteri=20 necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del = rischio, nonch=E9=20 un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle = misure=20 indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altres=EC prevedere un idoneo = sistema di=20 controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel = tempo=20 delle condizioni di idoneit=E0 delle misure adottate. Il riesame e = l'eventuale=20 modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano = scoperte=20 violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli = infortuni e=20 all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti = nell'organizzazione e=20 nell'attivit=E0 in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione = aziendale=20 definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di = gestione=20 della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al = British=20 Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al = presente=20 articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli = di=20 organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla = Commissione di=20 cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e = sicurezza sul=20 lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace = attuazione=20 dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e = medie=20 imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali.
(comma=20 introdotto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al = presente=20 articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivit=E0 = finanziabili=20 ai sensi dell'articolo=20 11.

Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E = PROTEZIONE

Art. 31. Servizio di prevenzione e = protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro = organizza il=20 servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della = unit=E0=20 produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso = le=20 associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le = regole=20 di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di = cui al=20 comma 1, devono possedere le capacit=E0 e i requisiti professionali di = cui=20 all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle=20 caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per = lo=20 svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire = pregiudizio a=20 causa della attivit=E0 svolta nell'espletamento del proprio = incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di = lavoro pu=F2=20 avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze=20 professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di = prevenzione e=20 protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni =E8 obbligatorio in assenza = di=20 dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unit=E0 produttiva, = siano in=20 possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non = =E8 per=20 questo esonerato dalla propria responsabilit=E0 in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno = dell'azienda, ovvero dell'unit=E0 produttiva, =E8 comunque obbligatoria = nei seguenti=20 casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto = legislativo=20 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette = all'obbligo di=20 notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo = decreto;
b)=20 nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni = di cui=20 agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. = 230, e=20 successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed = il=20 deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle = aziende=20 industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive = con=20 oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura = pubbliche e=20 private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di=20 prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con pi=F9 unit=E0 produttive nonch=E9 nei casi = di gruppi di=20 imprese, pu=F2 essere istituito un unico servizio di prevenzione e = protezione. I=20 datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione = del=20 servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Art. 32. Capacit=E0 e requisiti professionali = degli addetti=20 e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed=20 esterni

1. Le capacit=E0 ed i requisiti professionali dei responsabili e = degli addetti=20 ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere = adeguati=20 alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle = attivit=E0=20 lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al = comma 1,=20 =E8 necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore = al diploma=20 di istruzione secondaria superiore nonch=E9 di un attestato di = frequenza, con=20 verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati = alla=20 natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle = attivit=E0=20 lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del = servizio=20 prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente = periodo, =E8=20 necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica = dell'apprendimento,=20 a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione = dei=20 rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui = all'articolo=20 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit=E0 tecnico=20 amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni=20 sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in = ogni caso=20 quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di = Conferenza=20 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province = autonome di=20 Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 = febbraio=20 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altres=EC svolgere le funzioni di responsabile o addetto = coloro che,=20 pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, = dimostrino=20 di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle=20 dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 = agosto=20 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo = di cui al=20 comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle = regioni e=20 dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit=E0, = dall'ISPESL,=20 dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo = nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla = Scuola=20 superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori = delle=20 singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di = lavoro o dei=20 lavoratori o dagli organismi paritetici, nonch=E9 dai soggetti di cui al = punto 4=20 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle = specifiche=20 modalit=E0 ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere = individuati=20 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni = e le=20 province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle = seguenti=20 classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di = cui al=20 decreto del Ministro dell'universit=E0 e della ricerca in data 16 marzo = 2007,=20 pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o = nelle=20 classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universit=E0 e = della=20 ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel = S.O.=20 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe = 4 di cui=20 al decreto del Ministro dell'universit=E0 e della ricerca scientifica e=20 tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta = Ufficiale=20 n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali=20 riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto = del=20 Ministro dell=92istruzione, dell=92universit=E0 e della ricerca, su = parere conforme=20 del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa = vigente, sono=20 esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, = primo=20 periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede = di=20 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano.
(comma = cos=EC=20 modificato dall'articolo 21 del d.lgs. n. 106 del 2009)

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e = protezione sono=20 tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi = definiti=20 nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto = previsto=20 dall'articolo=20 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle = attivit=E0 di=20 formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del = servizio=20 interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui = all'articolo=20 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. = 276, e=20 successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto = attivato nel=20 rispetto delle vigenti disposizioni.
(comma cos=EC=20 modificato dall'articolo 21 del d.lgs. n. 106 del 2009)

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e = universitari e=20 nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore = di=20 lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del = servizio=20 di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del = servizio di=20 prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unit=E0 scolastica in possesso dei = requisiti di=20 cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) = il=20 personale interno ad una unit=E0 scolastica in possesso dei requisiti = di cui al=20 presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una = pluralit=E0 di=20 istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, = gruppi di=20 istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico = esperto=20 esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con = gli=20 enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, = con enti=20 o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o = con altro=20 esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di = un=20 esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio = deve=20 comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un = adeguato=20 numero di addetti.

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e=20 protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali=20 provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei = rischi e=20 all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit=E0 = degli ambienti=20 di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della = specifica=20 conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per = quanto di=20 competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, = comma 2,=20 e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le = procedure di=20 sicurezza per le varie attivit=E0 aziendali;
d) a proporre i = programmi di=20 informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle=20 consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul = lavoro, nonch=E9=20 alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai = lavoratori=20 le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti = al=20 segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza=20 nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto = legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione =E8 utilizzato dal datore = di=20 lavoro.

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore = di lavoro=20 dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di = lavoro=20 pu=F2 svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione = e=20 protezione dai rischi, di primo soccorso, nonch=E9 di prevenzione = incendi e di=20 evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato=20 II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori = per la=20 sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1- bis. Salvo che nei casi di cui all=92articolo=20 31, comma 6, nelle imprese o unit=E0 produttive fino a cinque = lavoratori il=20 datore di lavoro pu=F2 svolgere direttamente i compiti di primo = soccorso, nonch=E9=20 di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di = affidamento=20 dell=92incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione = a persone=20 interne all=92azienda o all=92unit=E0 produttiva o a servizi esterni = cos=EC come=20 previsto all=92articolo 31, dandone preventiva informazione al = rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma=20 2-bis.
(comma introdotto dall'articolo = 22 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma = 1, deve=20 frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di = 48 ore,=20 adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi = alle=20 attivit=E0 lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni = definiti=20 mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato,=20 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il = termine di=20 dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. = Fino alla=20 pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva = validit=E0 la=20 formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale = 16=20 gennaio 1997, il cui contenuto =E8 riconosciuto dalla Conferenza = permanente per i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano=20 in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di = cui al=20 comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti = agli articoli=20 45 e 46.
(comma introdotto = dall'articolo 22=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 =E8 = altres=EC=20 tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto = previsto=20 nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente = periodo=20 si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui = all'articolo 3=20 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla = frequenza dei=20 corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre = 1994, n.=20 626.

Art. 35. Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unit=E0 produttive che occupano pi=F9 di 15 = lavoratori,=20 il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e = protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui = partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il = responsabile del=20 servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico = competente,=20 ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la=20 sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame = dei=20 partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli=20 infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza = sanitaria;
c)=20 i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei = dispositivi=20 di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e = formazione dei=20 dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e = della=20 protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di = infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di = miglioramento della=20 sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di = gestione=20 della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altres=EC luogo in occasione di eventuali = significative=20 variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la=20 programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi = sulla=20 sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente = articolo,=20 nelle unit=E0 produttive che occupano fino a 15 lavoratori =E8 facolt=E0 = del=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione = di=20 un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che =E8 a = disposizione dei=20 partecipanti per la sua consultazione.

Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E = ADDESTRAMENTO

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinch=E9 ciascun lavoratore riceva = una=20 adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla = attivit=E0=20 della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il = primo=20 soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di = lavoro;
c) sui=20 nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui = agli articoli=20 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del = servizio di prevenzione e protezione, e del medico = competente.

2. Il datore di lavoro provvede altres=EC affinch=E9 ciascun = lavoratore riceva=20 una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui =E8 esposto in relazione all'attivit=E0 = svolta, le=20 normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) = sui=20 pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi = sulla base=20 delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e = dalle=20 norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivit=E0 di = protezione e=20 prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, = lettera=20 a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui = all'articolo=20 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente = comprensibile per i=20 lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. = Ove la=20 informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica = della=20 comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro=20 rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una = formazione=20 sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto = alle=20 conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, = organizzazione=20 della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti = aziendali,=20 organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle = mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di = prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di = appartenenza=20 dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalit=E0 della formazione di = cui al=20 comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente = per i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano=20 adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di = dodici=20 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto = legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altres=EC, che ciascun lavoratore = riceva una=20 formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui = ai=20 titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le = disposizioni gi=E0=20 in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede =E8 = definita=20 mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono = avvenire=20 in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio=20 dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di = lavoro;
b) del=20 trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di = nuove=20 attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e = preparati=20 pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di = lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere = periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o = all'insorgenza=20 di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di = lavoro,=20 un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in = relazione ai=20 propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti = della=20 formazione di cui al presente comma comprendono:
(comma cos=EC modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) = definizione e=20 individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei = rischi;
d)=20 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di=20 prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 pu=F2 essere effettuata = anche presso=20 gli organismi paritetici di cui all=92articolo 51 o le scuole edili, ove = esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei = lavoratori.
(comma introdotto = dall'articolo 23 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei = percorsi=20 formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, = in sede=20 di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attivit=E0 di prevenzione incendi e = lotta=20 antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo = grave ed=20 immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione=20 dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un=20 aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di = cui al=20 comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le = disposizioni di=20 cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, = pubblicato nel=20 S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo = dell'articolo 13=20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad = una=20 formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i = rischi=20 specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria = rappresentanza, tale=20 da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di = controllo e=20 prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalit=E0, la durata e i contenuti specifici della formazione = del=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di = contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti = minimi:=20

a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione = generale=20 e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) = principali=20 soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e = individuazione=20 dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) = individuazione=20 delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e=20 protezione;
g) aspetti normativi dell'attivit=E0 di rappresentanza = dei=20 lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. =

La durata minima dei corsi =E8 di 32 ore iniziali, di cui 12 sui = rischi=20 specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e=20 protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione = collettiva=20 nazionale disciplina le modalit=E0 dell'obbligo di aggiornamento = periodico, la cui=20 durata non pu=F2 essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che = occupano dai 15=20 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi=F9 di 50 = lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti = deve=20 avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti = nel=20 settore e nel territorio in cui si svolge l=92attivit=E0 del datore di = lavoro,=20 durante l=92orario di lavoro e non pu=F2 comportare oneri economici a = carico dei=20 lavoratori.
(comma cos=EC sostituito = dall'articolo=20 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente = comprensibile per i=20 lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e = competenze=20 necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la = formazione=20 riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della = comprensione e=20 conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle = attivit=E0 di=20 formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto = formativo del=20 cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto = legislativo 10=20 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente=20 disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti = disposizioni. Il=20 contenuto del libretto formativo =E8 considerato dal datore di lavoro ai = fini=20 della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza = tengono=20 conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente=20 decreto.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 23 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38. Titoli e requisiti del medico = competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente =E8 necessario = possedere uno=20 dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva = dei=20 lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in = medicina=20 preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale = o in=20 igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica = del=20 lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo=20 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) = specializzazione=20 in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con = esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, = compresa=20 l=92Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di = finanza,=20 svolgimento di attivit=E0 di medico nel settore del lavoro per almeno = quattro=20 anni.
(lettera aggiunta dall'articolo = 24 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), = sono tenuti=20 a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con = apposito=20 decreto del Ministero dell'universit=E0 e della ricerca di concerto con = il=20 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti = di cui=20 al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del = presente=20 decreto, svolgano le attivit=E0 di medico competente o dimostrino di = avere svolto=20 tali attivit=E0 per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori = all'entrata in=20 vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le = medesime=20 funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione = del datore=20 di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivit=E0.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente =E8 = altres=EC=20 necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina = ai sensi=20 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive = modificazioni e=20 integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata = in vigore=20 del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma = triennale=20 dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento = del totale=20 nella disciplina =ABmedicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di = lavoro=BB.

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente = articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito = presso il=20 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 39. Svolgimento dell'attivit=E0 di medico=20 competente

1. L'attivit=E0 di medico competente =E8 svolta secondo i principi = della medicina=20 del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute = occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualit=E0 di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o = privata,=20 convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c)=20 dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che = svolgono attivit=E0 di vigilanza, non pu=F2 prestare, ad alcun titolo e = in alcuna=20 parte del territorio nazionale, attivit=E0 di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni = necessarie=20 per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente pu=F2 avvalersi, per accertamenti = diagnostici, della=20 collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di = lavoro=20 che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con pi=F9 unit=E0 produttive, nei casi di = gruppi d'imprese=20 nonch=E9 qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit=E0, = il datore di=20 lavoro pu=F2 nominare pi=F9 medici competenti individuando tra essi un = medico con=20 funzioni di coordinamento.

Art. 40. Rapporti del medico competente con il = Servizio=20 sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di = riferimento il=20 medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai = servizi=20 competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le = differenze=20 di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei = lavoratori,=20 sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato=20 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano = trasmettono le=20 informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie = locali,=20 all'ISPESL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di = Conferenza=20 permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome = di Trento=20 e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicit=E0 e certezza, = i=20 contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalit=E0 di trasmissione delle=20 informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione = relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di = entrata in=20 vigore del decreto di cui al primo periodo.
(comma=20 aggiunto dall'articolo 25 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria =E8 effettuata dal medico = competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni = fornite=20 dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
(lettera cos=EC modificata dall'articolo 26, comma 1, = del d.lgs.=20 n. 106 del 2009)
b) qualora il lavoratore ne faccia = richiesta e=20 la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi=20 lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di=20 controindicazioni al lavoro cui il lavoratore =E8 destinato al fine di = valutare=20 la sua idoneit=E0 alla mansione specifica;
b) visita medica = periodica per=20 controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio = di=20 idoneit=E0 alla mansione specifica. La periodicit=E0 di tali = accertamenti, qualora=20 non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in = una volta=20 l'anno. Tale periodicit=E0 pu=F2 assumere cadenza diversa, stabilita = dal medico=20 competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di = vigilanza,=20 con provvedimento motivato, pu=F2 disporre contenuti e periodicit=E0 = della=20 sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal = medico=20 competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora = sia=20 ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o = alle sue=20 condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa = dell'attivit=E0=20 lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneit=E0 alla = mansione=20 specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione = onde=20 verificare l'idoneit=E0 alla mansione specifica;
e) visita medica = alla=20 cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa=20 vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase = preassuntiva;
e-ter)=20 visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza = per=20 motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, = al fine=20 di verificare l=92idoneit=E0 alla mansione.
(lettere=20 aggiunte dall'articolo 26, comma 2, del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase=20 preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o = dai=20 dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di = prevenzione=20 non =E8 incompatibile con le disposizioni dell=92articolo=20 39, comma 3.
(comma introdotto = dall'articolo=20 26, comma 3, del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere = effettuate:

a) (lettera soppressa = dall'articolo 26,=20 comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2009)
b) per accertare = stati di=20 gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa=20 vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di = lavoro,=20 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati = al=20 rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle = condizioni=20 previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), = b), d),=20 e-bis) e e-ter) sono altres=EC finalizzate alla = verifica di=20 assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze = psicotrope=20 e stupefacenti.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo=20 26, comma 5, del d.lgs. n. 106 del 2009)

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza = Stato-regioni,=20 adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le = condizioni e le modalit=E0 per l=92accertamento della tossicodipendenza = e della=20 alcol dipendenza.
(comma introdotto = dall'articolo=20 26, comma 6, del d.lgs. n. 106 del 2009)

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella = sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), = secondo i=20 requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato = cartaceo o=20 informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite = mediche di=20 cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione=20 specifica:

a) idoneit=E0;
b) idoneit=E0 parziale, temporanea o permanente, = con=20 prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneit=E0 temporanea;
d) = inidoneit=E0=20 permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il = medico=20 competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del = giudizio=20 medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
(comma introdotto dall'articolo 26, comma 7, del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneit=E0 temporanea = vanno=20 precisati i limiti temporali di validit=E0.

8. (comma abrogato dall'articolo 26, comma = 8, del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli = formulati=20 in fase preassuntiva, =E8 ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla = data di=20 comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza = territorialmente=20 competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la = conferma, la=20 modifica o la revoca del giudizio stesso.
(comma cos=EC=20 modificato dall'articolo 26, comma 9, del d.lgs. n. 106 del = 2009)

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneit=E0 = alla mansione=20 specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto = dalla=20 le= gge 12=20 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all=92articolo 41, = comma 6,=20 attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse = prevedano=20 un=92inidoneit=E0 alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove = possibile, a=20 mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il=20 trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 27 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

2. (comma abrogato dall'articolo 27 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo=20 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti = in=20 materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione=20 dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui = all'articolo=20 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che = possono=20 essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure = predisposte e i=20 comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i=20 provvedimenti e da' istruzioni affinch=E9 i lavoratori, in caso di = pericolo=20 grave e immediato che non pu=F2 essere evitato, possano cessare la = loro=20 attivit=E0, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo = di=20 lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinch=E9 qualsiasi = lavoratore,=20 in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per = quella=20 di altre persone e nell'impossibilit=E0 di contattare il competente = superiore=20 gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le = conseguenze di=20 tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici=20 disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di = estinzione idonei=20 alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di = lavoro,=20 tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere = usati.=20 L=92obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, = manuali o=20 automatici, individuati in relazione alla valutazione dei=20 rischi.
(lettera aggiunta = dall'articolo 28 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il = datore di=20 lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici=20 dell'azienda o della unit=E0 produttiva secondo i criteri previsti nei = decreti di=20 cui all'articolo=20 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, = rifiutare la=20 designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e = disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei = rischi=20 specifici dell'azienda o dell'unit=E0 produttiva. Con riguardo al = personale=20 della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la = scuole=20 della stessa Amministrazione =E8 abilitativa alla funzione di addetto = alla=20 gestione delle emergenze.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 28 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, = astenersi=20 dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit=E0 in una = situazione di=20 lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di = pericolo grave=20 e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non = pu=F2=20 essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona = pericolosa, non=20 pu=F2 subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi = conseguenza=20 dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e=20 nell'impossibilit=E0 di contattare il competente superiore gerarchico, = prende=20 misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non pu=F2 subire = pregiudizio=20 per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivit=E0 e = delle=20 dimensioni dell'azienda o della unit=E0 produttiva, sentito il medico = competente=20 ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo = soccorso e di=20 assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali = persone=20 presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i = servizi=20 esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i=20 requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in = relazione=20 alla natura dell'attivit=E0, al numero dei lavoratori occupati ed ai = fattori di=20 rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 = e dai=20 successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della = Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della = Conferenza=20 permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i = rapporti tra=20 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, = vengono=20 definite le modalit=E0 di applicazione in ambito ferroviario del decreto = ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi =E8 la funzione di preminente interesse = pubblico, di=20 esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri = applicativi=20 uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita = umana,=20 di incolumit=E0 delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo = devono=20 essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare=20 l'incolumit=E0 dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo = 2006, n.=20 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al = presente=20 decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, = in=20 relazione ai fattori di rischio, adottano uno o pi=F9 decreti nei quali = sono=20 definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a = limitarne le=20 conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di = esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e = delle=20 attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle=20 emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e = protezione=20 antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua=20 formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad = applicarsi=20 i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle = emergenze=20 nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data = 10=20 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza = antincendio=20 nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), = del=20 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro = dell'interno=20 sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, = dei nuclei=20 specialistici per l'effettuazione di una specifica attivit=E0 di = assistenza alle=20 aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento = della=20 attivit=E0 di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni = disposizione=20 contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di = prevenzione=20 incendi, sia per l'attivit=E0 di disciplina che di controllo, deve = essere riferita=20 agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, = del=20 soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del = decreto=20 legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze = di cui=20 all'articolo=20 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di=20 controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo = nazionale dei=20 vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei = luoghi di=20 lavoro.

Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI=20 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la=20 sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza =E8 istituito a = livello=20 territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione = dei=20 rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit=E0 di cui al = comma=20 6.

2. In tutte le aziende, o unit=E0 produttive, =E8 eletto o designato = il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unit=E0 produttive che occupano fino a 15 = lavoratori il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza =E8 di norma eletto = direttamente=20 dai lavoratori al loro interno oppure =E8 individuato per pi=F9 aziende = nell'ambito=20 territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo=20 48.

4. Nelle aziende o unit=E0 produttive con pi=F9 di 15 lavoratori il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza =E8 eletto o designato = dai=20 lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In = assenza di=20 tali rappresentanze, il rappresentante =E8 eletto dai lavoratori della = azienda al=20 loro interno.

5. Il numero, le modalit=E0 di designazione o di elezione del = rappresentante=20 dei lavoratori per la sicurezza, nonch=E9 il tempo di lavoro retribuito = e gli=20 strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di=20 contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza = aziendali,=20 territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di=20 contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della = giornata=20 nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito = della=20 settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del = Ministro=20 del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il = Ministro=20 del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le = confederazioni=20 sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi=F9=20 rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono = disciplinate=20 le modalit=E0 di attuazione  del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 = =E8 il=20 seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit=E0 produttive sino a = 200=20 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit=E0 = produttive da=20 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre = aziende o=20 unit=E0 produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero = dei=20 rappresentanti =E8 aumentato nella misura individuata dagli accordi=20 interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le = funzioni=20 di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai=20 rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le = associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro = comparativamente=20 pi=F9 rappresentative sul piano nazionale.

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza=20 territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di = cui=20 all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo=20 50 e i termini e con le modalit=E0 ivi previste con riferimento a = tutte le=20 aziende o unit=E0 produttive del territorio o del comparto di competenza = nelle=20 quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori = per la=20 sicurezza.

2. Le modalit=E0 di elezione o designazione del rappresentante di cui = al comma=20 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali = o di=20 categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei = lavoratori=20 comparativamente pi=F9 rappresentative sul piano nazionale. In mancanza = dei=20 predetti accordi, le modalit=E0 di elezione o designazione sono = individuate con=20 decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, = sentite=20 le associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unit=E0 produttive nel cui ambito non =E8 stato = eletto o=20 designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano = al Fondo=20 di cui all'articolo=20 52. Con uno o pi=F9 accordi interconfederali stipulati a livello = nazionale=20 dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori=20 comparativamente pi=F9 rappresentative vengono individuati settori e = attivit=E0,=20 oltre all=92edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati = sistemi di=20 rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di = pariteticit=E0, le=20 aziende o unit=E0 produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi = di=20 rappresentanza o di pariteticit=E0, non siano tenute a partecipare al = Fondo di cui=20 all=92articolo=20 52.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 29=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei=20 lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel = rispetto=20 delle modalit=E0 e del termine di preavviso individuati dagli accordi di = cui al=20 comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. = In tale=20 ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo=20 paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalit=E0 = di cui al=20 presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza=20 territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua = mancanza,=20 all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui = all'articolo 52=20 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del=20 rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha = diritto=20 ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza = concernente i=20 rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria=20 rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle = principali=20 tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalit=E0, la = durata e=20 i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori = per la=20 sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione = collettiva=20 secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi = entro 3=20 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento=20 annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza territoriale =E8 incompatibile con l'esercizio di altre = funzioni=20 sindacali operative.

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza di=20 sito produttivo

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo = sono=20 individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati = dalla=20 compresenza di pi=F9 aziende o cantieri:

a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), = della legge=20 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorit=E0 portuale nonch=E9 quelli = sede di=20 autorit=E0 marittima da individuare con decreto dei Ministri del = lavoro e della=20 previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi = dalla data=20 di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di = trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 = ottobre=20 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno = 30.000=20 uomini-giorno, intesa quale entit=E0 presunta dei cantieri, = rappresentata dalla=20 somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche = autonomi,=20 previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti = produttivi con=20 complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e = da un=20 numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore = a=20 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza di sito produttivo =E8 individuato, su loro iniziativa, = tra i=20 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti = nel sito=20 produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalit=E0 di = individuazione di=20 cui al comma 2, nonch=E9 le modalit=E0 secondo cui il rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui = all'articolo=20 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi = siano=20 rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i = rappresentanti=20 dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, = il=20 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le = lavorazioni;
b) =E8=20 consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla = valutazione dei=20 rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica = della=20 prevenzione nella azienda o unit=E0 produttiva;
c) =E8 consultato = sulla=20 designazione del responsabile e degli addetti al servizio di = prevenzione, alla=20 attivit=E0 di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione = dei=20 luoghi di lavoro e del medico competente;
d) =E8 consultato in = merito=20 all'organizzazione della formazione di cui all'articolo=20 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale = inerente=20 alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, = nonch=E9 quelle=20 inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli = impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli = infortuni ed=20 alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti = dai=20 servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, = comunque, non=20 inferiore a quella prevista dall'articolo=20 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione = delle=20 misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrit=E0 = fisica dei=20 lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e = verifiche=20 effettuate dalle autorit=E0 competenti, dalle quali =E8, di norma, = sentito;
l)=20 partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo=20 35;
m) fa proposte in merito alla attivit=E0 di = prevenzione;
n)=20 avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso = della=20 sua attivit=E0;
o) pu=F2 fare ricorso alle autorit=E0 competenti = qualora ritenga=20 che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal = datore di=20 lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano = idonei a=20 garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre = del tempo=20 necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, = nonch=E9=20 dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle = facolt=E0=20 riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo = 18, comma=20 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non pu=F2 subire=20 pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit=E0 e = nei suoi=20 confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le=20 rappresentanze sindacali.

3. Le modalit=E0 per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 = sono=20 stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua = richiesta e per=20 l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui=20 all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori=20 rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese = appaltatrici,=20 su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono = copia del=20 documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo=20 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza =E8 tenuto al = rispetto=20 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 = e del=20 segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel = documento di=20 valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui = all'articolo=20 26, comma 3, nonch=E9 al segreto in ordine ai processi lavorativi di = cui=20 vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la = sicurezza =E8 incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al = servizio di=20 prevenzione e protezione.

Art. 51. Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di = cui=20 all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli = organismi=20 di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a = controversie=20 sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e=20 formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese = nell'individuazione=20 di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare = la tutela=20 della salute e sicurezza sul lavoro.

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attivit=E0 = di=20 formazione, anche attraverso l=92impiego dei fondi interprofessionali di = cui=20 all=92articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive=20 modificazioni, e dei fondi di cui all=92articolo 12 del decreto = legislativo 10=20 settembre 2003, n. 276, nonch=E9, su richiesta delle imprese, rilasciano = una=20 attestazione dello svolgimento delle attivit=E0 e dei servizi di = supporto al=20 sistema delle imprese, tra cui l=92asseverazione della adozione e della = efficace=20 attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di = cui=20 all=92articolo=20 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini = della=20 programmazione delle proprie attivit=E0.
(comma=20 introdotto dall'articolo 30 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici=20 istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente=20 competenti.
(comma introdotto = dall'articolo 30 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o=20 partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, = nazionali,=20 territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo=20 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di = cui al=20 comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della = partecipazione=20 di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purch=E9 dispongano di = personale=20 con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul = lavoro,=20 possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei = comparti=20 produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalit=E0 di cui al comma = 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato = di cui=20 all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivit=E0 svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo=20 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la = sicurezza=20 territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi = di=20 vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all=92INAIL i = nominativi delle=20 imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il = nominativo=20 o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza=20 territoriali.
(comma introdotto = dall'articolo 30=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, = ai=20 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla=20 pariteticit=E0

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli = infortuni sul=20 lavoro (INAIL) =E8 costituito il fondo di sostegno alla piccola e media = impresa,=20 ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla=20 pariteticit=E0. Il fondo opera a favore delle realt=E0 in cui la = contrattazione=20 nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore = edile,=20 sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticit=E0 = migliorativi o,=20 almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
(comma cos=EC modificato dall'articolo 31, comma 1, del = d.lgs. n.=20 106 del 2009)

a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al = cinquanta per=20 cento delle disponibilit=E0 del Fondo, delle attivit=E0 delle = rappresentanze dei=20 lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla=20 formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro = delle=20 piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo=20 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore = agricolo e=20 dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivit=E0 degli = organismi=20 paritetici.

2. Il fondo di cui al comma 1 =E8 finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo=20 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per  = ogni=20 lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unit=E0 produttiva = calcolate=20 sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore = industria e=20 convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per = il=20 calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate=20 dall=92INAIL. Il computo dei lavoratori =E8 effettuato in base = all=92articolo 4 e la=20 giornata lavorativa convenzionale =E8 stabilita in 8 = ore;
(lettera cos=EC modificata dall'articolo 31, comma 2, = del d.lgs.=20 n. 106 del 2009)
b) (lettera = soppressa=20 dall'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 106 del = 2009)
c)=20 (lettera cos=EC modificata dall'articolo 31, = comma 2, del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)
d) (lettera cos=EC=20 modificata dall'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche = sociali, di=20 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa = intesa=20 con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori = comparativamente pi=F9=20 rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente = per i=20 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano,=20 entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalit=E0 di = funzionamento=20 e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al = comma 1,=20 i criteri di riparto delle risorse tra le finalit=E0 di cui al medesimo = comma=20 nonch=E9 il relativo procedimento amministrativo e contabile di = alimentazione e=20 di articolazione settoriale e territoriale del Fondo.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 31, comma 3, del = d.lgs. n.=20 106 del 2009)

3-bis. In fase di prima attuazione il fondo =E8 alimentato con i = residui=20 iscritti nel bilancio dell=92INAIL delle risorse previste per le = finalit=E0 di cui=20 all=92articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 = febbraio 2000,=20 n. 38.
(comma introdotto dall'articolo = 31, comma=20 4, del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale = redige una=20 relazione annuale sulla attivit=E0 svolta, da inviare al Fondo.

Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO = AMMINISTRATIVA E=20 STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53. Tenuta della documentazione

1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei = dati per=20 la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal = presente=20 decreto legislativo.

2. Le modalit=E0 di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema = di gestione=20 della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai = soggetti a=20 ci=F2 espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la = validazione delle=20 informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, = in=20 funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione = dei dati=20 di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone=20 responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di = codice=20 identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali = informazioni di=20 modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalit=E0 e ai dati = occupazionali=20 del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gi=E0 = memorizzate;
e) sia=20 possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli = documenti,=20 ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni = contenute nei=20 supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su = due=20 distinti supporti informatici di memoria e siano implementati = programmi di=20 protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia = redatta, a=20 cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano = dettagliatamente=20 descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema = medesimo. Nella=20 procedura non devono essere riportati i codici di = accesso.

3. Nel caso in cui le attivit=E0 del datore di lavoro siano = articolate su vari=20 sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso = ai dati=20 pu=F2 avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la = trasmissione della password in modalit=E0 criptata e fermo restando = quanto=20 previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati = da=20 parte delle persone responsabili.

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve = essere=20 custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, = in=20 materia di protezione dei dati personali.

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e = sicurezza=20 sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro pu=F2 essere tenuta su = unico=20 supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative = alla=20 valutazione dei rischi, le modalit=E0 per l'eventuale eliminazione o per = la tenuta=20 semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono = definite=20 con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti = sociali,=20 sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni = e le=20 province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data = di=20 entrata in vigore del presente decreto.

6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto = interministeriale di=20 cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le=20 disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti = ad=20 agenti cancerogeni e biologici.

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della=20 documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o=20 amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto = legislativo=20 possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le = modalit=E0=20 indicati dalle strutture riceventi.

Capo IV - Disposizioni penali

Sezione I - SANZIONI

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il=20 dirigente
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo=20 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)

1. E=92 punito con l=92arresto da tre a sei mesi o = con l=92ammenda da=20 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell=92articolo=20 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile = del=20 servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell=92articolo 17, = comma 1,=20 lettera b), o per la violazione dell=92articolo=20 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si = applica la pena=20 dell=92arresto da quattro a otto mesi se la violazione =E8 = commessa:

a) nelle aziende di cui all=92articolo=20 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in = cui si=20 svolgono attivit=E0 che espongono i lavoratori a rischi biologici di = cui all=92articolo=20 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni = mutageni, e da attivit=E0 di manutenzione, rimozione smaltimento e = bonifica di=20 amianto;
c) per le attivit=E0 disciplinate dal Titolo=20 IV caratterizzate dalla compresenza di pi=F9 imprese e la cui = entit=E0=20 presunta di lavoro non sia inferiore a 200 = uomini-giorno.

3. E=92 punito con l=92ammenda da 2.000 a 4.000 euro = il datore di=20 lavoro che adotta il documento di cui all=92articolo=20 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all=92articolo=20 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalit=E0 di cui = all=92articolo=20 29, commi 2 e 3.

4. E=92 punito con l=92ammenda da 1.000 a 2.000 euro = il datore di=20 lavoro che adotta il documento di cui all=92articolo=20 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all=92articolo=20 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono = puniti:

a) con l=92arresto da due a quattro mesi o con = l=92ammenda da 750=20 a 4.000 euro per la violazione degli articoli=20 3, comma 12-bis, 18,=20 comma 1, lettera o), 26,=20 comma 1, lettera b), 43,=20 commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45,=20 comma 1;
b) con l=92arresto da due a quattro mesi o con = l=92ammenda da=20 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell=92articolo=20 26, comma 1, lettera a);
c) con l=92arresto da due a quattro = mesi o con=20 l=92ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell=92articolo=20 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36,=20 commi 1 e 2, 37,=20 commi 1, 7, 9 e 10, 43,=20 comma 1, lettere d) ed e-bis), 46,=20 comma 2;
d) con l=92arresto da due a quattro mesi o con l=92ammenda = da 1.500 a=20 6.000 euro per la violazione degli articolo=20 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, = primo=20 periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l=92articolo=20 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
e) con l=92ammenda da = 2.000 a 4.000=20 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), = seconda=20 parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa = pecuniaria=20 da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli=20 29, comma 4, 35,=20 comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria = da 1.000=20 a 4.500 euro per la violazione dell=92articolo=20 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori = ai tre=20 giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa = pecuniaria da 500=20 a 1.800 euro per la violazione dell=92articolo=20 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni = superiori=20 ad un giorno, e dell=92articolo=20 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell=92articolo=20 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da = 100 a 500=20 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell=92articolo=20 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 = a 300=20 euro in caso di violazione dell=92articolo=20 18, comma 1, lettera aa).

6. L=92applicazione della sanzione di cui al comma 5, = lettera g),=20 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude = l=92applicazione=20 delle sanzioni conseguenti alla violazione dell=92articolo 53 del d.P.R. = 30 giugno=20 1965, n. 1124.

Art. 56. Sanzioni per il = preposto
(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 33, comma 1, = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del = presente=20 decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, = sono=20 puniti:

a) con l=92arresto fino a due mesi o con = l=92ammenda da 400 a=20 1.200 euro per la violazione dell=92articolo=20 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l=92arresto fino = a un mese=20 o con l=92ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell=92articolo = 19, comma 1,=20 lettere b), d) e g).

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i = fabbricanti, i=20 fornitori e gli installatori
(articolo = cos=EC=20 sostituito dall'articolo 34, comma 1, d.lgs. n. 106 del = 2009)

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo=20 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l=92ammenda da = 1.500 a=20 6.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo=20 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l=92ammenda da = 10.000 a=20 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo=20 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da = 1.000 a=20 5.200 euro.

Art. 58. Sanzioni per il medico = competente
(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 35, comma 1, = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

1. Il medico competente =E8 punito:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro = 800 per la=20 violazione dell'articolo=20 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto = fino a=20 due mesi o con l'ammenda  da 300 a 1.200 euro per la violazione=20 dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto = fino a tre=20 mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione = dell=92articolo 25,=20 comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e = l);
d)=20 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la=20 violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la = sanzione=20 amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.0001.000 a 4.000 euro per la = violazione=20 degli articoli=20 40, comma 1 e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

Art. 59. Sanzioni per i = lavoratori
(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 36, comma 1, = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 = euro per la=20 violazione degli articoli=20 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43,=20 comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa = pecuniaria da=20 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo=20 20 comma 3.

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa = familiare=20 di cui all=92articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori = autonomi, i=20 coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ=E0 semplici operanti = nel=20 settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 37, comma 1, = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:

a) con l=92arresto fino a un mese o con l=92ammenda da 200 a 600 = euro per la=20 violazione dell'articolo=20 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa = pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione = dell'articolo=20 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione=20 amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell=92articolo=20 20, comma 3.

Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO = PENALE

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona=20 offesa

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio = colposo=20 o di lesioni personali colpose, se il fatto =E8 commesso con violazione = delle=20 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative = all'igiene del=20 lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico = ministero=20 ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle = rispettive=20 competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e = dell'azione di=20 regresso.

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle = vittime=20 di infortuni sul lavoro hanno facolt=E0 di esercitare i diritti e le = facolt=E0 della=20 persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura = penale, con=20 riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la = prevenzione=20 degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che = abbiano=20 determinato una malattia professionale.

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono = per=20 luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente = titolo, i=20 luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all=92interno = dell=92azienda o=20 dell=92unit=E0 produttiva, nonch=E9 ogni altro luogo di pertinenza = dell=92azienda o=20 dell=92unit=E0 produttiva accessibile al lavoratore nell=92ambito del = proprio=20 lavoro.
(comma cos=EC sostituito = dall'articolo 38=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o = mobili;
c) alle=20 industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai = boschi e=20 agli altri terreni facenti parte di un=92azienda agricola o=20 forestale.
(lettera aggiunta = dall'articolo 38=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 63. Requisiti di salute e di = sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati=20 nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del = caso,=20 dei lavoratori disabili.

3. L=92obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, = le vie di=20 circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli = accessi=20 alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da=20 lavoratori disabili.
(comma cos=EC = sostituito=20 dall'articolo 39 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di = lavoro gi=E0=20 utilizzati prima del 1=B0 gennaio 1993; in ogni caso devono essere = adottate misure=20 idonee a consentire la mobilit=E0 e l'utilizzazione dei servizi sanitari = e di=20 igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti = di cui al=20 comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei = lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di = vigilanza=20 territorialmente competente, adotta le misure alternative che = garantiscono un=20 livello di sicurezza equivalente.

6. (comma abrogato dall'articolo 39 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinch=E9:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui = all'articolo 63,=20 commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che=20 conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza = siano=20 sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; =
c) i=20 luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a = regolare=20 manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto pi=F9 rapidamente = possibile, i=20 difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei = lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi = vengano=20 sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche=20 adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati = alla=20 prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a = regolare=20 manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 65. Locali sotterranei o = semisotterranei

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o=20 semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere = destinati al=20 lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano = particolari=20 esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad = assicurare=20 idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L'organo di vigilanza pu=F2 consentire l'uso dei locali chiusi = sotterranei o=20 semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono = le=20 esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni = di=20 agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto = legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al = comma=20 2.

Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di=20 inquinamento

1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, = fogne,=20 camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, = condutture,=20 caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza = che sia=20 stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e = l'integrit=E0=20 fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento = dell'atmosfera=20 mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio = sulla=20 pericolosit=E0 dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con = cintura di=20 sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, = forniti di=20 apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve = avere=20 dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore = privo di=20 sensi.

Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza = competente per=20 territorio

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a = lavorazioni industriali, nonch=E9 gli ampliamenti e le ristrutturazioni = di quelli=20 esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di = settore ed=20 essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti = considerati nella=20 valutazione e relativi:

a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle = principali=20 modalit=E0 di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle=20 caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro trenta giorni = dalla data=20 di notifica, l=92organo di vigilanza territorialmente competente = pu=F2=20 chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai = dati=20 notificati.
(lettera cos=EC modificata = dall'articolo=20 40 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di = lavoro ove=20 =E8 prevista la presenza di pi=F9 di tre lavoratori.

4. La notifica di cui al presente articolo =E8 valida ai fini delle=20 eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo=20 53, comma 5.

Capo II - Sanzioni

Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il=20 dirigente
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo=20 41, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l=92ammenda da 2.500 a = 6.400 euro=20 per la violazione dell'articolo=20 66;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l=92ammenda da = 1.000 a=20 4.800 euro per la violazione degli articoli=20 64, comma 1,  e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione = amministrativa=20 pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo=20 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di pi=F9 precetti riconducibili alla = categoria=20 omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui = all=92allegato=20 IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, = 1.12,=20 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, =E8 = considerata una=20 unica violazione ed =E8 punita con la pena prevista dal comma 1, lettera = b).=20 L=92organo di vigilanza =E8 tenuto a precisare in ogni caso, in sede di=20 contestazione, i diversi precetti violati.

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si = intende=20 per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, = utensile o=20 impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e = componenti=20 necessari all=92attuazione di un processo produttivo, destinato ad = essere=20 usato durante il lavoro;
(lettera cos=EC = modificata=20 dall'articolo 42 del d.lgs. n. 106 del 2009)
b) uso di = una=20 attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad = una=20 attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,=20 l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la = manutenzione,=20 la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: = qualsiasi zona=20 all'interno ovvero in prossimit=E0 di una attrezzatura di lavoro nella = quale la=20 presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la = sicurezza=20 dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si = trovi=20 interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il = lavoratore=20 incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70. Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe = a=20 disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche = disposizioni=20 legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie = di=20 prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni = legislative=20 e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei = lavoratori=20 antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di=20 recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere = conformi ai=20 requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le=20 attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti=20 ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente = della=20 Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto=20 legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Qualora gli organi di = vigilanza,=20 nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e=20 sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro = messa a=20 disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o = messa in=20 servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, = risulta non=20 rispondente a uno o pi=F9 requisiti essenziali di sicurezza previsti = dalle=20 disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano = immediatamente l'autorit=E0 nazionale di sorveglianza del mercato = competente per=20 tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e = 21 del=20 decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in = sede di=20 utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore = dell'esemplare di=20 attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione = a=20 rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata = rispondenza ad=20 uno o pi=F9 requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di = vigilanza=20 territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei = soggetti=20 della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento = tecnico=20 effettuato dall'autorit=E0 nazionale per la sorveglianza del=20 mercato.

4. Qualora gli organi di vigilanza, = nell=92espletamento delle=20 loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, = constatino=20 che un=92attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori = dopo essere=20 stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla = legislazione=20 nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili = ed=20 utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una=20 situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o pi=F9 = requisiti=20 essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e = regolamentari=20 di cui al comma 1, ne informano immediatamente l=92autorit=E0 nazionale = di=20 sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso = le=20 procedure previste dagli articoli=20 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono=20 espletate:
(comma cos=EC sostituito = dall'articolo 43=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in = sede di=20 utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro=20 utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita = prescrizione a=20 rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una=20 contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle = modalit=E0=20 di uso in sicurezza dell=92attrezzatura di lavoro ove non sia stata = accertata=20 una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente=20 competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei = soggetti=20 della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione = dell'accertamento=20 tecnico effettuato dall'autorit=E0 nazionale per la sorveglianza del = mercato,=20 risulti la non conformit=E0 dell=92attrezzatura ad uno o pi=F9 = requisiti essenziali=20 di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari = di cui al=20 comma 1 dell=92articolo 70.

Art. 71. Obblighi del datore di = lavoro
(articolo cos=EC modificato dall'articolo 44 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori = attrezzature=20 conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini = della=20 salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali = scopi che=20 devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di=20 recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore = di

lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da=20 svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i = rischi=20 derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi = derivanti da=20 interferenze con le altre attrezzature gi=E0 in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi = connessi=20 all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette = attrezzature=20 possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le = quali non=20 sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le = quali=20 quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch=E9:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformit=E0 alle istruzioni = d'uso;
2)=20 oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la = permanenza=20 dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, = ove=20 necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di = manutenzione;
3)=20 assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di = sicurezza=20 stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in = relazione=20 alle prescrizioni di cui all'articolo=20 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di = controllo delle=20 attrezzature di lavoro per cui lo stesso =E8 = previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo = 1, comma=20 2, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di = sicurezza=20 in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera = a),=20 numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi = dell'articolo 1,=20 comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle = modalit=E0 di=20 utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch=E9 il = posto di=20 lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature = presentino=20 requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze = o=20 responsabilit=E0 particolari in relazione ai loro rischi specifici, il = datore di=20 lavoro prende le misure necessarie affinch=E9:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori = allo scopo=20 incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed=20 addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di = trasformazione o=20 manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera = specifica=20 per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, = secondo=20 le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, = dalle=20 pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, = provvede=20 affinch=E9:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle = condizioni di=20 installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo = l'installazione e=20 prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio = in un=20 nuovo cantiere o in una nuova localit=E0 di impianto, al fine di = assicurarne=20 l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le = attrezzature=20 soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili = di dare=20 origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze = stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero = dalle=20 norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili = dai codici=20 di buona prassi;
2) ad interventi di controllo = straordinari al=20 fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, = ogni=20 volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere = conseguenze=20 pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali = riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi=20 prolungati di inattivit=E0;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) = sono=20 volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a = fini di=20 sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da = persona=20 competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere = riportati per=20 iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere=20 conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate = al di=20 fuori della sede dell'unit=E0 produttiva devono essere accompagnate da = un=20 documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito = positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro = sottopone le=20 attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche = volte=20 a valutarne l=92effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini = di=20 sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La = prima di=20 tali verifiche =E8 effettuata dall=92ISPESL che vi provvede nel termine = di sessanta=20 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro = pu=F2=20 avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le = modalit=E0=20 di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti = di cui=20 al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni = dalla=20 richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro pu=F2 = avvalersi di=20 soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalit=E0 di cui al comma = 13.=20 Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono = a carico=20 del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e = l'ISPESL=20 possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. = I=20 soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di = pubblico=20 servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare = della=20 funzione.

13. Le modalit=E0 di effettuazione delle verifiche periodiche di cui=20 all'allegato VII, nonch=E9 i criteri per l'abilitazione dei soggetti = pubblici o=20 privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del = Ministro del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il = Ministro=20 dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e = delle=20 politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra = Stato, le=20 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi = entro dodici=20 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, = d'intesa=20 con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e = province=20 autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di = cui=20 all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII = relativamente=20 all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di = cui al=20 comma 11.

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei = concedenti in=20 uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione = finanziaria=20 macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di = fuori della=20 disciplina di cui all'articolo=20 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilit=E0, che le = stesse siano=20 conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, = noleggio o=20 locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all=92allegato=20 V.
(comma cos=EC sostituito = dall'articolo 45 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza=20 operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono = stato di=20 conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovr=E0 = altres=EC=20 acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o = della=20 concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che = riporti=20 l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i = quali=20 devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente = titolo=20 e, ove si tratti di attrezzature di cui all=92articolo 73, comma 5, = siano in=20 possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 45 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

Art. 73. Informazione, formazione e = addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli=20 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinch=E9 per ogni = attrezzatura di=20 lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano = di ogni=20 necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un=20 addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza=20 relativamente:
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 46=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle = situazioni=20 anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altres=EC a informare i lavoratori = sui rischi=20 cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle = attrezzature=20 di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da = essi=20 non usate direttamente, nonch=E9 sui cambiamenti di tali = attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare = comprensibili ai=20 lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinch=E9 i lavoratori incaricati = dell'uso=20 delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilit=E0 = particolari di cui=20 all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed=20 addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l=92utilizzo = delle=20 attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che = possano=20 essere causati ad altre persone.
(comma = cos=EC=20 modificato dall'articolo 46 del d.lgs. n. 106 del 2009)

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le = regioni e le=20 province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le = attrezzature di=20 lavoro per le quali =E8 richiesta una specifica abilitazione degli = operatori=20 nonch=E9 le modalit=E0 per il riconoscimento di tale abilitazione, i = soggetti=20 formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit=E0 = della=20 formazione.

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione=20 individuale

Art. 74. Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito=20 denominato =ABDPI=BB, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere = indossata e tenuta=20 dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi=F9 rischi = suscettibili di=20 minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonch=E9 ogni = complemento=20 o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non = specificamente=20 destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) = le=20 attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le = attrezzature=20 di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e = del=20 personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) = le=20 attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di=20 trasporto;
(lettera cos=EC modificata = dall'articolo 47=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)
e) i materiali sportivi = quando=20 utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivit=E0 = lavorative;
f)=20 i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli = apparecchi=20 portatili per individuare e segnalare rischi e fattori = nocivi.

Art. 75. Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere = evitati o=20 sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di=20 protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di = riorganizzazione del=20 lavoro.

Art. 76. Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto = legislativo 4=20 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per = s=E9 un=20 rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul = luogo di=20 lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del=20 lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le = sue=20 necessit=E0.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di = pi=F9 DPI,=20 questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche = nell'uso=20 simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi=20 corrispondenti.

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono = essere=20 evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI = necessarie=20 affinch=E9 questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), = tenendo conto=20 delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi=20 DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso = fornite=20 dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI = disponibili sul=20 mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) = aggiorna=20 la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli = elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite = dal=20 fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, = specie per=20 quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entit=E0 del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al = rischio;
c)=20 caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) = prestazioni=20 del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di = cui=20 all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai = requisiti=20 previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni = d'igiene,=20 mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie = e=20 secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) = provvede a che=20 i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi = specifici ed=20 eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) = fornisce=20 istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad = un uso=20 personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI = da=20 parte di pi=F9 persone, prende misure adeguate affinch=E9 tale uso non = ponga alcun=20 problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa=20 preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo = protegge;
f)=20 rende disponibile nell'azienda ovvero unit=E0 produttiva informazioni = adeguate=20 su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al = termine=20 dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura = una=20 formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico = addestramento=20 circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento =E8 indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre = 1992, n.=20 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di = protezione=20 dell'udito.

Art. 78. Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo=20 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma = di=20 formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi = ritenuti=20 necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo=20 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro=20 disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e = all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) = non vi=20 apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure = aziendali in=20 materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al = dirigente o=20 al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI = messi a=20 loro disposizione.

Art. 79. Criteri per l'individuazione e = l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di = riferimento per=20 l'applicazione di quanto previsto all'articolo=20 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita = la=20 Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto = della=20 natura, dell'attivit=E0 e dei fattori specifici di rischio sono = indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le = circostanze e=20 le situazioni in cui, ferme restando le priorit=E0 delle misure di = protezione=20 collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Capo III - Impianti e apparecchiature = elettriche

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch=E9 i = lavoratori=20 siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi = all=92impiego=20 dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a = loro=20 disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
(alinea cos=EC sostituito dall'articolo 49 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici = indiretti;
c)=20 innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a = sovratemperature=20 pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di = esplosioni;
e)=20 fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre = condizioni=20 di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi = di cui=20 al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi = comprese=20 eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di = lavoro;
c)=20 tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di = lavoro=20 adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o = ridurre al=20 minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione = collettivi=20 ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a=20 predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel = tempo la=20 permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle = misure di cui=20 al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altres=EC, le misure necessarie = affinch=E9=20 le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte = ed=20 attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle = indicazioni=20 contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature = ricadenti nelle=20 direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti = norme=20 tecniche.
(comma aggiunto dall'articolo = 49 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 81. Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonch=E9 le=20 installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere = progettati,=20 realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di = recepimento=20 delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le=20 apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma = precedente, si=20 considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le=20 pertinenti norme tecniche.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 50 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. (comma abrogato dall'articolo 50 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

Art. 82. Lavori sotto tensione

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono = tuttavia=20 consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di = sicurezza,=20 secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i = lavori sono=20 eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
(comma cos=EC modificato dall'articolo 51 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi = ai=20 criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di=20 categoria 0 e I purch=E9 l'esecuzione di lavori su parti in tensione = sia=20 affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei = per tale=20 attivit=E0 secondo le indicazioni della pertinente normativa=20 tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria = purch=E9:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati = da=20 aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto = tensione;
2)=20 l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a = lavoratori=20 abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa = tecnica=20 riconosciuti idonei per tale = attivit=E0

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore = del=20 presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio = delle=20 autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gi=E0 = autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83. Lavori in prossimit=E0 di parti = attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza = di linee=20 elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o = che per=20 circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente = protette, e=20 comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato=20 IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e = procedurali=20 idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 52 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni = contenute=20 nelle pertinenti norme tecniche.
(comma cos=EC=20 modificato dall'articolo 52 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 84. Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinch=E9 gli edifici, gli impianti, = le=20 strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini = realizzati=20 secondo le norme tecniche.
(comma = cos=EC=20 modificato dall'articolo 53 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 85. Protezione di edifici, impianti = strutture ed=20 attrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinch=E9 gli edifici, gli impianti, = le=20 strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati = dall'innesco=20 elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o = sviluppo di=20 gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili=20 infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito = di=20 materiali esplosivi.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 53 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le = specifiche=20 disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti = norme=20 tecniche di cui all'allegato=20 IX.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 54 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 86. Verifiche e controlli
(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 55 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

1. Ferme restando le = disposizioni del=20 d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il = datore di=20 lavoro provvede affinch=E9 gli impianti elettrici e gli impianti di = protezione dai=20 fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le = indicazioni delle=20 norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato = di=20 conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del = Ministro dello=20 sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute = e delle=20 politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i = rapporti tra=20 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono = stabilite le modalit=E0 ed i criteri per l=92effettuazione delle = verifiche e dei=20 controlli di cui al comma 1.

3. L=92esito dei = controlli di cui al=20 comma 1 =E8 verbalizzato e tenuto a disposizione dell=92autorit=E0 di=20 vigilanza.

Art. 87. Sanzioni a carico del datore di=20 lavoro
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo 56=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro =E8 punito con la pena = dell=92arresto da tre=20 a sei mesi o con l=92ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione = dell=92articolo=20 80, comma 2.

2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la = pena=20 dell=92arresto da tre a sei mesi o con l=92ammenda da 2.500 a 6.400 euro = per la=20 violazione:

a) dell=92articolo=20 70, comma 1;
b) dell=92articolo=20 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, = 5.9.1,=20 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell=92allegato V, parte II;
c) dell=92articolo=20 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli=20 75 e 77,=20 commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articolo=20 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma = 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con = la pena=20 dell=92arresto da due a quattro mesi o con l=92ammenda da 1.000 a 4.800 = euro per la=20 violazione:

a) dell=92articolo=20 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, = 5.1.3,=20 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4,=20 dell=92allegato V, parte II;
b) dell=92articolo=20 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, = 3.1.7,=20 3.2.1 dell=92allegato VI;
c) dell=92articolo=20 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell=92articolo=20 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con = la=20 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la=20 violazione:

a) dell=92articolo=20 70, comma 2, limitatamente ai punti dell=92allegato V, parte II, = diversi da=20 quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del = comma=20 2;
b) dell=92articolo=20 71, comma 3, limitatamente ai punti dell=92allegato VI diversi da = quelli=20 indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) = dell=92articolo=20 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell=92articolo=20 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di pi=F9 precetti riconducibili alla = categoria=20 omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui=20 all=92allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, = 4.3,4.4,=20 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, = 5.13, 5.14,=20 5.15 e 5.16 =E8 considerata una unica violazione, penale o = amministrativa a=20 seconda della natura dell=92illecito, ed =E8 punita con la pena o la = sanzione=20 amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. = L=92organo di vigilanza =E8 tenuto a precisare in ogni caso, in sede di=20 contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di pi=F9 precetti riconducibili alla = categoria=20 omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui=20 all=92allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, = 2,3.1, 3.2,=20 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 =E8 considerata una unica violazione ed =E8 punita = con la pena=20 prevista dal comma 2, lettera b). L=92organo di vigilanza =E8 tenuto a = precisare in=20 ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti = violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in = uso =E8=20 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per = la=20 violazione dell=92articolo=20 72.

Titolo IV - CANTIERI = TEMPORANEI O=20 MOBILI

Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri = temporanei=20 o mobili

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle = misure per=20 la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri = temporanei=20 o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze=20 minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle = attivit=E0=20 minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle=20 concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli = impianti che=20 costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o = esterni,=20 i pozzi, le gallerie, nonch=E9 i macchinari, gli apparecchi e utensili = destinati=20 alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati=20 all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro = delle=20 concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura = e=20 trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di = tali=20 prodotti dai piazzali;
e) alle attivit=E0 di prospezione, ricerca,=20 coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel = territorio=20 nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e = nelle=20 altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) = ai=20 lavori svolti in mare;
g) alle attivit=E0 svolte in studi teatrali, = cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino = riprese,=20 purch=E9 tali attivit=E0 non implichino l'allestimento di un cantiere = temporaneo o=20 mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti=20 informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non = comportino=20 lavori edili o di ingegneria civile di cui all=92allegato = X;
g-ter), alle=20 attivit=E0 di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che = non=20 comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all=92allegato=20 X.
(lettere aggiunte dall'articolo 57 = del d.lgs.=20 n. 106 del 2009)

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si = intendono=20 per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: = =ABcantiere=BB:=20 qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria = civile il=20 cui elenco =E8 riportato nell'allegato=20 X;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera = opera viene=20 realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua=20 realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente = =E8 il=20 soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla = gestione=20 dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che pu=F2 = essere=20 incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti = dal=20 presente decreto; nel campo di applicazione del de= creto=20 legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il = responsabile dei lavori =E8 il responsabile del = procedimento;
(lettera cos=EC sostituita dall'articolo 58 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)
d) lavoratore autonomo: persona fisica la = cui=20 attivit=E0 professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera = senza=20 vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza = e di=20 salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato = coordinatore=20 per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal = responsabile=20 dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo=20 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante = la=20 realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per = l'esecuzione=20 dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile = dei=20 lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo=20 92, che non pu=F2 essere il datore di lavoro delle imprese = affidatarie=20 ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del = servizio  di=20 prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le = incompatibilit=E0 di cui=20 al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra = committente e=20 impresa esecutrice;
(lettera cos=EC = modificata=20 dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)
g) uomini-giorno: = entit=E0 presunta del=20 cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate = dai=20 lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione = dell'opera;
h)=20 piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro=20 dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere=20 interessato, ai sensi dell'articolo=20 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato=20 XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di = appalto=20 con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, pu=F2 = avvalersi di=20 imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui = titolare=20 del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la = funzione=20 di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti = pubblici o=20 privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, = l=92impresa affidataria =E8 l=92impresa consorziata assegnataria dei = lavori oggetto=20 del contratto di appalto individuata dal consorzio nell=92atto di = assegnazione=20 dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralit=E0 di = imprese=20 consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell=92atto di = assegnazione=20 dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato = tale=20 individuazione;
(lettera cos=EC = modificata=20 dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)
i-bis) = impresa=20 esecutrice: impresa che esegue un=92opera o parte di essa impegnando = proprie=20 risorse umane e materiali;
(lettera = introdotta=20 dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)
l) = idoneit=E0=20 tecnico-professionale: possesso di capacit=E0 organizzative, nonch=E9=20 disponibilit=E0 di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in=20 riferimento ai lavori da realizzare.

Art. 90. Obblighi del committente o del = responsabile dei=20 lavori
(articolo cos=EC modificato = dall'articolo 59=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di=20 progettazione dell=92opera, si attiene ai principi e alle misure = generali di=20 tutela di cui all=92articolo=20 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed = organizzative,=20 onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno=20 simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione = della=20 durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di=20 lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l=92attuazione di quanto previsto al = comma 1=20 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del = procedimento e=20 al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della=20 progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di = cui=20 all'articolo=20 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui =E8 prevista la presenza di pi=F9 imprese=20 esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei = casi di=20 coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,=20 contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa = il=20 coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui =E8 prevista la presenza di pi=F9 imprese = esecutrici,=20 anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei = lavori, prima=20 dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione = dei=20 lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo=20 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in = cui, dopo=20 l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o = di parte=20 di essi sia affidata a una o pi=F9 imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso = dei=20 requisiti di cui all'articolo=20 98, ha facolt=E0 di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la=20 progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle = imprese=20 affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il = nominativo=20 del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per = l'esecuzione=20 dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolt=E0 di = sostituire in=20 qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di = cui=20 all'articolo=20 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di = affidamento=20 dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneit=E0 tecnico-professionale delle imprese=20 affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in = relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalit=E0 di = cui all'allegato=20 XVII. Nei cantieri la cui entit=E0 presunta =E8 inferiore a 200 = uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui=20 all=92allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si = considera=20 soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei = lavoratori=20 autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, = industria=20 e artigianato e del documento unico di regolarit=E0 contributiva, = fatto salvo=20 quanto previsto dall=92articolo=20 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, = convertito, con=20 modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da = autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti = previsti=20 dall'allegato=20 XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione = dell'organico=20 medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle = denunce dei=20 lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale = (INPS),=20 all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e = alle casse=20 edili, nonch=E9 una dichiarazione relativa al contratto collettivo = stipulato=20 dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi=F9 rappresentative, = applicato=20 ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entit=E0 presunta =E8 = inferiore a=20 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di = cui=20 all=92allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si = considera=20 soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del = documento unico=20 di regolarit=E0 contributiva e dell'autocertificazione relativa al = contratto=20 collettivo applicato;
c) trasmette all=92amministrazione = concedente, prima=20 dell=92inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della = denuncia di=20 inizio attivit=E0, copia della notifica preliminare di cui = all=92articolo 99, il=20 documento unico di regolarit=E0 contributiva delle imprese e dei = lavoratori=20 autonomi, fatto salvo quanto previsto dall=92articolo=20 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, = convertito, con=20 modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una = dichiarazione=20 attestante l=92avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui = alle=20 lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui = all'articolo=20 100 o del fascicolo di cui all'articolo=20 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di = notifica di=20 cui all'articolo=20 99, quando prevista oppure in = assenza del=20 documento unico di regolarit=E0 contributiva delle imprese o dei = lavoratori=20 autonomi, =E8 sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. = L'organo di=20 vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori = privati non=20 soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e = comunque di=20 importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del = coordinatore per=20 la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei=20 lavori.
(comma cos=EC sostituito = dall'articolo 39, comma=20 1, legge n. 88 del 2009)

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la=20 progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della = richiesta di=20 presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo=20 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati = nell'allegato=20 XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche = dell=92opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato=20 XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e = della=20 protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto = delle=20 specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE = 26 maggio=20 1993. Il fascicolo non =E8 predisposto nel caso di lavori di = manutenzione=20 ordinaria di cui all'articolo=20 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative = e=20 regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, = n.=20 380;
(lettera cos=EC modificata = dall'articolo 60=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)
b-bis) coordina = l=92applicazione delle=20 disposizioni di cui all=92articolo=20 90, comma 1.
(lettera aggiunta = dall'articolo 39,=20 comma 1, legge n. 88 del 2009)

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), =E8 preso in = considerazione=20 all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92. Obblighi del coordinatore per = l'esecuzione dei=20 lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per = l'esecuzione dei=20 lavori:
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 61, comma=20 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,=20 l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori = autonomi,=20 delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e = di=20 coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la = corretta=20 applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica = l'idoneit=E0 del=20 piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare = di=20 dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo=20 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,=20 adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo=20 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, = comma 1,=20 lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali = modifiche=20 intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a=20 migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese = esecutrici=20 adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di = sicurezza;
c)=20 organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, = la=20 cooperazione ed il coordinamento delle attivit=E0 nonch=E9 la loro = reciproca=20 informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli = accordi tra=20 le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i = rappresentanti=20 della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in=20 cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei = lavori,=20 previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi=20 interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli=20 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di = cui=20 all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei = lavori,=20 l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, = o la=20 risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il = responsabile=20 dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, = senza=20 fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' = comunicazione=20 dell'inadempienza alla azienda unit=E0 sanitaria locale e alla = direzione=20 provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in = caso di=20 pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole = lavorazioni=20 fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese = interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo=20 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i = compiti di=20 cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e = predispone il=20 fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo = restando=20 quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera = b).
(comma cos=EC modificato dall'articolo 61, comma 2, del = d.lgs. n.=20 106 del 2009)

Art. 93. Responsabilit=E0 dei committenti e dei = responsabili=20 dei lavori

1. Il committente =E8 esonerato dalle responsabilit=E0 connesse = all'adempimento=20 degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei = lavori.=20
(comma cos=EC modificato dall'articolo 62 = del d.lgs. n.=20 106 del 2009)

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del = coordinatore=20 per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o = il=20 responsabile dei lavori dalle responsabilit=E0 connesse alla verifica=20 dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, = comma 1,=20 lettere a), b), c), d ed e).
(comma = cos=EC=20 modificato dall'articolo 62 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi =

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivit=E0 nei = cantieri,=20 fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si = adeguano=20 alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, = ai fini=20 della sicurezza.

Art. 95. Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione=20 dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo=20 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in=20 particolare:
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 63=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di = soddisfacente=20 salubrit=E0;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro = tenendo conto=20 delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di = spostamento=20 o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari=20 materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in = servizio=20 e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di = lavoro,=20 degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti = che=20 possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la = delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito = dei vari=20 materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze=20 pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del = cantiere,=20 della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di=20 lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di = lavoro e=20 lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivit=E0 che = avvengono sul=20 luogo, all'interno o in prossimit=E0 del cantiere.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei = dirigenti e=20 dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese = esecutrici,=20 anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche = familiare o=20 con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato=20 XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere = con=20 modalit=E0 chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la = disposizione o=20 l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il = crollo o=20 il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le = influenze=20 atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro=20 salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali = pericolosi,=20 previo, se del caso, coordinamento con il committente o il = responsabile dei=20 lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e = delle=20 macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di=20 sicurezza di cui all'articolo=20 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica = alle=20 mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano = comunque=20 applicazione le disposizioni di cui all=92articolo=20 26.
(comma introdotto dall'articolo = 64 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle = imprese del=20 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonch=E9 = la=20 redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente = al=20 singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui = all'articolo=20 17 comma 1, lettera a), all=92articolo=20 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all=92articolo=20 29, comma 3.
(comma cos=EC = sostituito=20 dall'articolo 64 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro = dell'impresa=20 affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le = condizioni=20 di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni = e delle=20 prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 65 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo=20 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, = sono=20 riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la = verifica=20 dell'idoneit=E0 tecnico professionale si fa riferimento alle modalit=E0 = di cui=20 all'allegato=20 XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) = verificare=20 la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese = esecutrici=20 rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani = operativi di=20 sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli=20 apprestamenti, gli impianti e le altre attivit=E0 di cui al punto=20 4 dell=92allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, = l=92impresa=20 affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri = della=20 sicurezza.
(comma aggiunto dall'articolo = 65 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

3-ter) Per lo svolgimento delle attivit=E0 di cui al presente = articolo, il=20 datore di lavoro dell=92impresa affidataria, i dirigenti e i preposti = devono=20 essere in possesso di adeguata formazione.
(comma=20 aggiunto dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 98. Requisiti professionali del = coordinatore per la=20 progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per = l'esecuzione=20 dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti=20 requisiti:
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 66 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, = da=20 LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro=20 dell'universit=E0 e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato = nel=20 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del 9 = luglio 2007,=20 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da = 25/S a=20 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro = dell'universit=E0 e della=20 ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, = pubblicato nel=20 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio = 2001,=20 ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del = Ministro=20 dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca in data 5 maggio = 2004,=20 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, = nonch=E9=20 attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante=20 l'espletamento di attivit=E0 lavorativa nel settore delle costruzioni = per almeno=20 un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, = L17, L23,=20 di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero = laurea=20 conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro = dell=92universit=E0 e della ricerca scientifica e tecnologica in data = 4 agosto=20 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. = 245 del=20 19 ottobre 2000, nonch=E9 attestazione, da parte di datori di = lavoro o=20 committenti, comprovante l'espletamento di attivit=E0 lavorative nel = settore=20 delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o = perito=20 industriale o perito agrario o agrotecnico, nonch=E9 attestazione, da = parte di=20 datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di = attivit=E0=20 lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre = anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altres=EC, in = possesso di=20 attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a = specifico=20 corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le = strutture=20 tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione=20 professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, = dall'Istituto=20 italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi = professionali, dalle=20 universit=E0, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei = lavoratori o=20 dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo = restando l=92obbligo di aggiornamento di cui all=92allegato=20 XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della = previgente=20 normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in = vigore=20 del presente decreto.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. I contenuti, le modalit=E0 e la durata dei corsi di cui al comma 2 = devono=20 rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato=20 XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non =E8 richiesto per coloro che, = non pi=F9 in=20 servizio, abbiano svolto attivit=E0 tecnica in materia di sicurezza = nelle=20 costruzioni, per almeno cinque anni, in qualit=E0 di pubblici ufficiali = o di=20 incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un = certificato=20 universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno = specifico=20 insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i = contenuti=20 minimi di cui all'allegato=20 XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento=20 universitario i cui programmi e le relative modalit=E0 di svolgimento = siano=20 conformi all=92allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non =E8 = richiesto per=20 coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 66 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 = sono a=20 totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento = dei=20 corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei=20 partecipanti.

Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei = lavori,=20 trasmette all'azienda unit=E0 sanitaria locale e alla direzione = provinciale del=20 lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata=20 conformemente all'allegato=20 XII, nonch=E9 gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo=20 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti = all'obbligo di=20 notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto = di=20 varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera = un'unica=20 impresa la cui entit=E0 presunta di lavoro non sia inferiore a = duecento=20 uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile = presso il=20 cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza = territorialmente=20 competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni = in=20 attuazione dell'articolo=20 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche = preliminari=20 presso gli organi di vigilanza.

Art. 100. Piano di sicurezza e di = coordinamento

1. Il piano =E8 costituito da una relazione tecnica e prescrizioni = correlate=20 alla complessit=E0 dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi = critiche del=20 processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la = sicurezza e=20 la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui = all'allegato=20 XI, nonch=E9 la stima dei costi di cui al punto=20 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) =E8 = corredato=20 da tavole  esplicative di progetto, relative agli aspetti della = sicurezza,=20 comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, = ove la=20 particolarit=E0 dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. = I=20 contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e = l'indicazione della=20 stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato=20 XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento =E8 parte integrante del = contratto di=20 appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori = autonomi sono=20 tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel = piano=20 operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione = dei=20 rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di = coordinamento=20 e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio = dei=20 lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolt=E0 di presentare al=20 coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di = sicurezza e=20 di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel = cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le = eventuali=20 integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi=20 pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori = la cui=20 esecuzione immediata =E8 necessaria per prevenire incidenti imminenti o = per=20 organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la = continuit=E0 in=20 condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la = popolazione=20 quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di = comunicazione.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 66 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

6-bis. Il committente o il responsabile dei = lavori, se=20 nominato, assicura l=92attuazione degli obblighi a carico del datore di = lavoro=20 dell=92impresa affidataria previsti dall=92articolo=20 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del de= creto=20 legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si = applica=20 l=92articolo=20 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto=20 legislativo.
(comma aggiunto=20 dall'articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 101. Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di=20 sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare = offerte=20 per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si = considera=20 trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti = alla gara=20 di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il = piano di=20 cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa = esecutrice=20 trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa = affidataria, la=20 quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo = trasmette al=20 coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito = positivo delle=20 suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non = oltre 15=20 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per = la=20 sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento = di cui=20 all'articolo=20 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore = di=20 lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei = lavoratori=20 per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del = piano.=20 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolt=E0 di = formulare=20 proposte al riguardo.

Art. 103. Modalit=E0 di previsione dei livelli = di emissione=20 sonora
(abrogato dall'articolo 68 del = d.lgs. n.=20 106 del 2009)

Art. 104. Modalit=E0 attuative di particolari=20 obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori =E8 inferiore ai = duecento=20 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102=20 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo=20 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per = la=20 sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori =E8 inferiore ai = 200 giorni=20 lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo=20 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in = cantieri=20 aventi caratteristiche analoghe a quelli gi=E0 visitati dallo stesso = medico=20 competente e gestiti dalle stesse imprese, =E8 sostituita o integrata, a = giudizio=20 del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai = cantieri in=20 cui svolgono la loro attivit=E0 i lavoratori soggetti alla sua = sorveglianza. Il=20 medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro = in cui=20 svolgono la loro attivit=E0 i lavoratori soggetti alla sua = sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo=20 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei = loro=20 rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di=20 contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando =E8 previsto nei contratti di = affidamento dei=20 lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi = apposito=20 servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, = sono=20 esonerati da quanto previsto dall'articolo=20 18, comma 1, lettera b).

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni = sul lavoro=20 nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I - Campo di=20 applicazione

Art. 105. Attivit=E0 soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivit=E0 che, da = chiunque=20 esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, = concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, = riparazione,=20 demolizione, conservazione, risanamento,  ristrutturazione o=20 equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento = di opere=20 fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in = metallo, in=20 legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, = le opere=20 stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di = bonifica,=20 sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di=20 costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo = smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di = lavori=20 edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai = lavori=20 in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivit=E0 = lavorativa.

Art. 106. Attivit=E0 escluse

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole=20 disposizioni relative ai lavori in quota, non si = applicano:
(alinea cos=EC modificato dall'articolo 69 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze=20 minerali;
b) alle attivit=E0 di prospezione, ricerca, coltivazione = e=20 stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio = nazionale, nel=20 mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree=20 sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori = svolti in=20 mare.

Art. 107. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende = per=20 lavoro in quota: attivit=E0 lavorativa che espone il lavoratore al = rischio di=20 caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un = piano=20 stabile.

Sezione II - Disposizioni di carattere = generale

Art. 108. Viabilit=E0 nei cantieri

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la = viabilit=E0 delle=20 persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato=20 XVIII.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 70 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 109. Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve = essere dotato=20 di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli = estranei=20 alle lavorazioni.

Art. 110. Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e = simili deve=20 essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o = cautele=20 adeguate.

Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso = di=20 attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota = non=20 possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni = ergonomiche=20 adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le = attrezzature di=20 lavoro pi=F9 idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, = in=20 conformit=E0 ai seguenti criteri:

a) priorit=E0 alle misure di protezione collettiva rispetto alle = misure di=20 protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro=20 confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni = prevedibili=20 e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo pi=F9 idoneo di sistema di = accesso ai=20 posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di = circolazione,=20 al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato = deve=20 consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da = un=20 sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non = deve=20 comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinch=E9 sia utilizzata una scala a = pioli=20 quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre = attrezzature=20 di lavoro considerate pi=F9 sicure non =E8 giustificato a causa del = limitato livello=20 di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche=20 esistenti dei siti che non pu=F2 modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinch=E9 siano impiegati sistemi di = accesso e=20 di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore =E8 = direttamente=20 sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione = dei=20 rischi, risulta che il lavoro pu=F2 essere effettuato in condizioni di = sicurezza e=20 l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata pi=F9 sicura = non =E8=20 giustificato a causa della breve durata di impiego e delle = caratteristiche=20 esistenti dei siti che non pu=F2 modificare. Lo stesso datore di lavoro = prevede=20 l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione = dell'esito della=20 valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei = vincoli=20 di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di = lavoro=20 adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a = minimizzare i=20 rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, = prevedendo, ove=20 necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le = cadute. I=20 predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una = resistenza tali=20 da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da = prevenire,=20 per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di = protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni = soltanto=20 nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di = natura=20 particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di = protezione=20 collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed = efficaci.=20 Il lavoro =E8 eseguito previa adozione di tali misure. Una volta = terminato=20 definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i=20 dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere=20 ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto = se le=20 condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la = salute dei=20 lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinch=E9 sia vietato assumere e = somministrare=20 bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai = lavori in=20 quota.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo=20 71 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 112. Idoneit=E0 delle opere = provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale = ed a=20 regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere = conservate=20 in efficienza per la intera durata  del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si = deve=20 provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti pi=F9 = idonei ai=20 sensi dell'allegato XIX.

Art. 113. Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli = ambienti di=20 lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da

resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni = di=20 emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola = d'arte e=20 larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi = pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto = normale o di=20 altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono = essere munite=20 di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o=20 incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, = devono=20 essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di = una solida=20 gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale = da=20 impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete = della=20 gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pi=F9 di cm = 60. I=20 pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono = applicati=20 o alla quale la scala =E8 fissata. Quando l'applicazione della gabbia = alle scale=20 costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolt=E0 = costruttive,=20 devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza = atte ad=20 evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con = materiale=20 adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente = resistenti=20 nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni = appropriate al=20 loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai = montanti=20 mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli = devono essere=20 trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; = nelle scale=20 lunghe pi=F9 di 4 metri deve essere applicato anche un tirante = intermedio. E'=20 vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui = montanti al=20 posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremit=E0 inferiori dei = due=20 montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle=20 estremit=E0 superiori, quando sia necessario per assicurare la = stabilit=E0 della=20 scala.

4. Per le scale provviste alle estremit=E0 superiori di dispositivi = di=20 trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di = sicurezza=20 indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per = l'accesso=20 ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste = l'una in=20 prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente = due ponti,=20 quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere = provviste=20 sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, = comporti=20 pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o=20 trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate = in modo=20 da garantire la loro stabilit=E0 durante l'impiego e secondo i seguenti=20 criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto = stabile,=20 resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la = posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono = essere=20 agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in = maniera tale=20 da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo = scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro = uso,=20 deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore = dei=20 montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a = qualsiasi=20 altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate = per=20 l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il = livello di=20 accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa = sicura;
e) le=20 scale a pioli composte da pi=F9 elementi innestabili o a sfilo devono = essere=20 utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari = elementi;
f)=20 le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di = accedervi.=20

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate = in modo=20 da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un = appoggio e di=20 una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una = scala a=20 pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o pi=F9 elementi = innestati=20 (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si = devono=20 osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, = salvo=20 particolari esigenze, nel qual caso le estremit=E0 superiori dei = montanti devono=20 essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe pi=F9 = di 8 metri=20 devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di=20 inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando = se ne=20 effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei = lavori, una=20 persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della=20 scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono = essere=20 provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che = impedisca=20 l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo = di cui ai=20 commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

Art. 114. Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di = caricamento e=20 sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o = eseguite=20 altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere = protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di = materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere=20 delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto = i=20 carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come = quelli di=20 spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere=20 predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone = direttamente=20 addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in = vicinanza. Tali=20 misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di = pietrame nella=20 costruzione di muratura comune.

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute = dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di = protezione=20 collettiva come previsto all'articolo=20 111, comma 1, lettera a), =E8 necessario che i lavoratori utilizzino = idonei=20 sistemi di protezione idonei per l=92uso specifico composti da = diversi=20 elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi = alle=20 norme tecniche, quali i seguenti:
(alinea cos=EC=20 modificato dall'articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di=20 ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o = linee=20 vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h)=20 imbracature.

2. (comma abrogato dall'articolo 72 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, = direttamente o=20 mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle = opere=20 fisse o provvisionali.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o = mezzi=20 equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro = concernenti=20 l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante = funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento = mediante funi in conformit=E0 ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una = per=20 l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra = con=20 funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' = ammesso l'uso=20 di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda = fune rende=20 il lavoro pi=F9 pericoloso e se sono adottate misure adeguate per = garantire la=20 sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di = sostegno=20 collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di = meccanismi=20 sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto = a=20 evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo = dei propri=20 movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo = mobile=20 contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) = attrezzi ed=20 altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro = imbracatura di=20 sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori = programmati e=20 sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente = soccorrere=20 il lavoratore in caso di necessit=E0. Il programma dei lavori = definisce un piano=20 di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione = individuale,=20 le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento = degli=20 operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di = lavoro;=20
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi = di=20 lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza = competente per=20 territorio di compatibilit=E0 ai criteri di cui all'articolo=20 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una = formazione=20 adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di = procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e = deve=20 riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei = dispositivi=20 necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, = sia su=20 manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, = loro=20 caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) = gli=20 elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di=20 prevenzione e protezione;
f) le procedure di = salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti = minimi di=20 validit=E0 dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 117. Lavori in prossimit=E0 di parti attive =

1. Ferme restando le disposizioni di cui all=92articolo=20 83, quando occorre effettuare lavori in prossimit=E0 di linee = elettriche o=20 di impianti elettrici con parti attive non protette o che per = circostanze=20 particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme = restando le=20 norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti=20 precauzioni:
(alinea cos=EC modificato = dall'articolo 73=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta = la=20 durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano=20 l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, = persone,=20 macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni = altra=20 attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire = contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del = tipo di=20 lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque = la=20 distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui = all=92allegato=20 IX o a quelli risultanti dall=92applicazione delle pertinenti norme=20 tecniche.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 73=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Sezione III - Scavi e fondazioni

Art. 118. Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto = l=92accesso di=20 lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una = inclinazione=20 o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire=20 franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m = 1,50, =E8=20 vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e = conseguente=20 franamento della parete.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 74 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di = piogge, di=20 infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere = frane o=20 scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento = del=20 terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata = la=20 presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio = del=20 fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non = sia=20 munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi = alla base=20 della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza = dello=20 scavo o alle condizioni di accessibilit=E0 del ciglio della platea = superiore, la=20 zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante = opportune=20 segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pi=F9 di m 1,50, quando = la=20 consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilit=E0, = anche in=20 relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che = procede=20 lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi = degli=20 scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non = presenti=20 pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare = franamenti=20 della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man = mano che=20 procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pu=F2 essere = effettuata in=20 relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle = sottomurazioni=20 e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti = le cui=20 fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate = misure e=20 precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano = lesioni o=20 danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve = essere=20 disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed = all'asportazione del=20 materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio = della=20 benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata = assistenza=20 all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il = recupero di=20 un lavoratore infortunato privo di sensi.

7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere = effettuato=20 conformemente al punto 3.4. dell=92Allegato XVIII.
(comma aggiunto dall'articolo 75 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

Art. 120. Deposito di materiali in prossimit=E0 = degli=20 scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli = scavi.=20 Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si = deve=20 provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 121. Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e = fosse in=20 genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti = dalla=20 presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, = specie=20 in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di = fabbriche,=20 depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, = metanodotti=20 e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze=20 pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,=20 asfissianti o la irrespirabilit=E0 dell'aria ambiente e non sia = possibile=20 assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i = lavoratori=20 devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale = delle=20 vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione=20 individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve = essere=20 tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve=20 mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere = in=20 grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai = gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di=20 autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione = dei gas o=20 vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e = semprech=E9 sia=20 assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o = esplosivi, deve=20 provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; = deve=20 inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni = di gas=20 pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di = apparecchi=20 comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad = incendiare=20 il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere = abbinati=20 nell'esecuzione dei lavori.

Sezione IV - Ponteggi=20 in legname e altre opere provvisionali
(rubrica cos=EC sostituita dall'articolo 76 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

Art. 122. Ponteggi ed opere = provvisionali

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo = sviluppo=20 dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere = provvisionali=20 o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone = e di=20 cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato=20 XVIII.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 77 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere=20 provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono = essere=20 eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124. Deposito di materiali sulle = impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere =E8 = vietato=20 qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed = attrezzi=20 necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore = a=20 quello che =E8 consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo = spazio=20 occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre = necessarie per=20 l'andamento del lavoro.

Art. 125. Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui = punti=20 di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono = altres=EC=20 essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi = montanti=20 singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto = per gli=20 ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base = di=20 appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in = senso=20 verticale ed orizzontale.

4. L=92altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 = l=92ultimo=20 impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati = correnti e=20 tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano = sull=92ultimo impalcato.
(comma cos=EC = sostituito=20 dall'articolo 78 del d.lgs. n. 106 del 2009)

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore = a m=20 3,60; pu=F2 essere consentita una maggiore distanza quando ci=F2 sia = richiesto da=20 evidenti motivi di esercizio del cantiere, purch=E9, in tale caso, la = sicurezza=20 del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o = architetto=20 corredato dai relativi calcoli di stabilit=E0.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione = almeno in=20 corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, = con=20 disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126. Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che = siano=20 posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su = tutti i lati=20 verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di = conservazione.

Art. 127. Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di = ponti=20 normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purch=E9 la loro = costruzione=20 risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidit=E0 = e la=20 stabilit=E0.

Art. 128. Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di = sicurezza,=20 costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte pu=F2 essere omessa per i ponti = sospesi,=20 per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano = eseguiti=20 lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque = giorni.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 79 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in = conglomerato=20 cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, = quando=20 non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con = montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto = dei=20 pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano=20 raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza = utile di=20 almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva = soletta=20 o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo = del=20 fabbricato pi=F9 di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda = esterna del=20 cassero medesimo. Come sotto ponte pu=F2 servire l'impalcato o ponte a = sbalzo=20 costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve = essere=20 sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un = impalcato=20 di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali = dall'alto.=20 Tale protezione pu=F2 essere sostituita con una chiusura continua in = graticci sul=20 fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, = o con la=20 segregazione dell'area sottostante.

Art. 130. Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando = siano=20 destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate = al=20 trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 = per=20 cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di = riposo ad=20 opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati = listelli=20 trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sezione V - Ponteggi fissi

Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed=20 all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi = portanti=20 prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della = presente=20 sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero = del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla = costruzione=20 ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale = devono essere=20 specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, = in=20 aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a = seguito=20 di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio = gi=E0=20 autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti = alla=20 norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego = ponteggi aventi=20 interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i=20 risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su = prototipi=20 significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei = gradi di=20 sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione =E8 soggetta a rinnovo ogni dieci anni per = verificare=20 l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal = fabbricante=20 copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi = elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si = avvale=20 anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei = ponteggi=20 dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a = campione=20 presso le sedi di produzione.

Art. 132. Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro=20 dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
b)=20 caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti = di=20 sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle = prove di=20 carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del = ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le = prove=20 di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e=20 smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con = l'indicazione dei=20 massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di = larghezza degli=20 impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni = singola=20 applicazione.

Art. 133. Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali = nella=20 relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni=20 strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonch=E9 le = altre opere=20 provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di = notevole=20 importanza e complessit=E0 in rapporto alle loro dimensioni ed ai = sovraccarichi,=20 devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilit=E0 eseguito secondo le = istruzioni=20 approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno=20 esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto = abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve = risultare=20 quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle = sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo=20 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere = tenute ed=20 esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui = vengono=20 usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

Art. 134. Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed = esibita,=20 a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui = al comma=20 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio = (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati=20 nell'allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito = riportate=20 sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha = giustificato=20 l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Art. 135. Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad=20 incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del=20 fabbricante.

Art. 136. Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a = mezzo di=20 persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), = in=20 funzione della complessit=E0 del ponteggio scelto, con la valutazione = delle=20 condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici = sistemi=20 utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro=20 prevista. Tale piano pu=F2 assumere la forma di un piano di applicazione = generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per = gli=20 schemi speciali costituenti il ponteggio, ed =E8 messo a disposizione = del preposto=20 addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di pi=F9 aste concorrenti in un nodo i giunti devono = essere=20 collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di = cui uno=20 pu=F2 fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio =E8 = impedito=20 tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo=20 antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia=20 equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio = hanno una=20 capacit=E0 portante sufficiente;
c) il ponteggio =E8 stabile;
d) = (lettera soppressa dall'articolo 80 del d.lgs. n. 106 = del=20 2009)
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli = impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da = eseguire,=20 adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione = dei=20 lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati = dei=20 ponteggi =E8 tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti = durante=20 l'uso, nonch=E9 la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi = che=20 costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione = collettiva=20 contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio = non=20 pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, = smontaggio=20 o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo = generico e=20 delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona = di=20 pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, = smontati o=20 trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola = d'arte e=20 conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto = una=20 formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e = deve=20 riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o = trasformazione del=20 ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, = smontaggio o=20 trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione = vigente;
c)=20 le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di = oggetti;
d)=20 le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni = meteorologiche=20 pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di = carico=20 ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni = di=20 montaggio, smontaggio o trasformazione possono = comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti = minimi di=20 validit=E0 dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 137. Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente = perturbazioni=20 atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della=20 verticalit=E0 dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della = efficienza=20 degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il = rinforzo di elementi inefficienti.
(comma = cos=EC=20 modificato dall'articolo 81 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi = esterni=20 con idonei sistemi di protezione.

Art. 138. Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in = modo che=20 non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio = dalla=20 muratura non superiore a 20 centimetri.
(comma=20 cos=EC modificato dall'articolo 82, comma 1, del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del = ponteggio.

4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto=20 applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse = deroghe:

a) alla disposizione di cui all'articolo=20 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di = almeno 1=20 metro l'ultimo impalcato;
(lettera cos=EC = modificata=20 dall'articolo 82, comma 2, del d.lgs. n. 106 del = 2009)
b) alla=20 disposizione di cui all'articolo=20 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non = inferiore a=20 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui=20 all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede = sia non=20 inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) (lettera soppressa dall'articolo 82, comma 2, del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

Sezione VI - Ponteggi movibili

Art. 139. Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 = e non=20 devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su = cavalletti=20 devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2.=20 dell'allegato XVIII.
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 83 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 140. Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con = largo=20 margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere = sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che = non=20 possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il = carico=20 del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni = o altro=20 mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate = con cunei=20 dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi = appropriati=20 devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante=20 l=92esecuzione dei lavori in quota.
(comma cos=EC=20 sostituito dall'articolo 84 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno = ogni due=20 piani; =E8 ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre = conformi=20 all'allegato XXIII.

5. La verticalit=E0 dei ponti su ruote deve essere controllata con = livello o=20 con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche = di=20 contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano = lavoratori o=20 carichi.

Sezione VII - Costruzioni edilizie

Art. 141. Strutture speciali

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda = e di=20 opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per = impedirne la=20 caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la = stabilit=E0=20 dell'opera sia completamente assicurata.

Art. 142. Costruzioni di archi, volte e = simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali = archi,=20 volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera=20 sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, = devono=20 essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la = necessaria=20 solidit=E0 e con modalit=E0 tali da consentire, a getto o costruzione = ultimata, il=20 loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti = ad arco,=20 per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di = uso=20 corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o=20 architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilit=E0.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma = precedente,=20 devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di=20 vigilanza.

Art. 143. Posa delle armature e delle = centine

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle = opere di=20 cui all'articolo precedente, =E8 fatto obbligo di assicurarsi della = resistenza del=20 terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da=20 prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, = con=20 particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

Art. 144. Resistenza delle armature

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle=20 strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, = nonch=E9 le=20 sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante = l'esecuzione=20 dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere=20 opportunamente distribuito.

Art. 145. Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2=20 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori = che=20 hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste = sotto=20 la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore = dei=20 lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di = sostegno=20 quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono = essere=20 adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione = delle=20 opere in conglomerato cementizio.

Art. 146. Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro = devono essere=20 circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono = essere=20 coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a = quella=20 del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o = di=20 persone, un lato del parapetto pu=F2 essere costituito da una barriera = mobile non=20 asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al=20 passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una=20 profondit=E0 superiore a m 0,50 devono essere munite di normale = parapetto e tavole=20 fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire = la caduta=20 di persone.

Art. 147. Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, = fino=20 alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti = normali con=20 tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura = posta=20 all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone = transitanti al=20 piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, = qualora=20 non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati = intavolati=20 larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati = trasversalmente=20 listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Art. 148. Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, = tetti,=20 coperture e simili, fermo restando l=92obbligo di predisporre misure di = protezione=20 collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza = sufficiente per=20 sostenere il peso degli operai e dei materiali di = impiego.
(comma cos=EC sostituito dall'articolo 85 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati = i=20 necessari apprestamenti atti a garantire la incolumit=E0 delle persone = addette,=20 disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e = facendo=20 uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Art. 149. Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di = resistenza=20 sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire = ai=20 lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di=20 materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo = smantellamento di=20 una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la = diretta=20 sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano=20 ispezionati ad intervalli regolari.

Sezione VIII - Demolizioni

Art. 150. Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione =E8 fatto obbligo di = procedere=20 alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilit=E0 delle = varie=20 strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite = le opere=20 di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante = la=20 demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 151. Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, = devono=20 essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in = maniera da=20 non pregiudicare la stabilit=E0 delle strutture portanti o di = collegamento e di=20 quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma = contenuto=20 nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che = deve essere=20 tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 152. Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve = essere=20 fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in=20 demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in=20 demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi = di muri=20 di altezza inferiore ai due metri.

Art. 153. Convogliamento del materiale di=20 demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma = deve=20 essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo = inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal = livello del=20 piano di raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco = imbocchi=20 nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere = adeguatamente=20 rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo = che non=20 possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il = materiale di=20 demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il=20 sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i = materiali di=20 risulta.

Art. 154. Sbarramento della zona di = demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta = ed il=20 transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed = il=20 trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo = che sia=20 stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155. Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e = locali, la=20 demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non = superiore a 5=20 metri pu=F2 essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per = spinta.=20

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e = senza=20 strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura = opportunamente=20 isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non = determinare=20 crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la = sicurezza=20 del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo = l'altezza=20 del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai = dalla zona=20 interessata.

4. Il rovesciamento per spinta pu=F2 essere effettuato con martinetti = solo per=20 opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli = sussidiari=20 contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del = terreno in=20 seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare = danni o=20 lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i = lavoratori=20 addetti.

Art. 156. Verifiche

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, = sentita la=20 Commissione consultiva permanente, pu=F2 stabilire l'obbligo di = sottoporre a=20 verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le = modalit=E0 e=20 l'organo tecnico incaricato.

Capo III - Sanzioni

Art. 157. Sanzioni per i committenti e i = responsabili dei=20 lavori
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo 86=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono=20 puniti:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione dell=92articolo=20 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l=92arresto da due a quattro mesi o = con=20 l=92ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli=20 90, comma 9, lettera a), 93,=20 comma 2, e 100,=20 comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da = 500 a=20 1.800 euro per la violazione degli articoli=20 90, commi 7 e 9, lettera c), 101,=20 comma 1, primo periodo.

Art. 158. Sanzioni per i = coordinatori
(articolo cos=EC sostituito dall'articolo 87 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

1. Il coordinatore per la progettazione =E8 punito = con l=92arresto=20 da tre a sei mesi o con l=92ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la = violazione=20 dell=92articolo=20 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l=92esecuzione dei lavori =E8=20 punito:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione dell=92articolo=20 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con = l=92arresto da due=20 a quattro mesi o con l=92ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la = violazione dell=92articolo=20 92, comma 1, lettera d).

Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i = dirigenti e i=20 preposti
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo=20 88 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro =E8 punito con l=92arresto da = tre a sei mesi=20 o con l=92ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell=92articolo=20 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell=92arresto da 4 a = 8  mesi=20 o l=92ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione =E8 commessa in = cantieri=20 temporanei o mobili in cui l=92impresa svolga lavorazioni in presenza di = rischi=20 particolari, individuati in base all=92allegato=20 XI; si applica la pena dell=92ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il = piano=20 operativo di sicurezza =E8 redatto in assenza di uno o pi=F9 degli = elementi di cui=20 all=92allegato=20 XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono = puniti:

a) con l=92arresto fino a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione degli articoli=20 97, comma 1, 100,=20 comma 3, 111,=20 commi 1, lettera a), e 6, 114,=20 comma 1, 117,=20 118, 121,=20 122, 126,=20 128,=20 comma 1, 145,=20 commi 1 e 2 e 148;
b)=20 con l=92arresto da due a quattro mesi o con l=92ammenda da 1.000 a = 4.800 euro per=20 la violazione degli articoli=20 108, 112,=20 119,=20 123,=20 125,=20 commi 1, 2 e 3, 127,=20 129,=20 comma 1, 136,=20 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140,=20 comma 3, 147,=20 comma 1, 151,=20 comma 1, 152,=20 commi 1 e 2 e 154;
c)=20 con l=92arresto sino a due mesi o con l=92ammenda da 500 a 2.000 euro = per la=20 violazione degli articoli=20 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e = 3-ter,=20 nonch=E9 per la violazione delle disposizioni del capo=20 II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la = sanzione=20 amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli = articoli=20 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di pi=F9 precetti riconducibili alla = categoria=20 omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui = all=92allegato=20 XIII, nella parte relativa alle =93Prescrizioni per i servizi=20 igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri=94, = punti 1, 2,=20 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle =93Prescrizioni per i posti di = lavoro nei=20 cantieri=94 per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, =E8 considerata una = unica=20 violazione ed =E8 punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). = L=92organo di=20 vigilanza =E8 tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, = i diversi=20 precetti violati.

Art. 160. Sanzioni per i lavoratori=20 autonomi
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo=20 89 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con l=92arresto fino a tre mesi o con = l=92ammenda da 400 a=20 1.600 euro per la violazione dell=92articolo=20 100, comma 3;
b) con l=92arresto fino a un mese o con = l=92ammenda da 300 a=20 800 euro per la violazione dell=92articolo=20 94;
c) con l=92arresto fino a un mese o con l=92ammenda da 200 = a 600 euro=20 per la violazione degli articoli=20 124, 138,=20 commi 3 e 4, 152,=20 comma 2.

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL=20 LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 161. Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica = di=20 sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla = segnaletica=20 impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, = marittimo ed=20 aereo.

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del = presente=20 decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute = e delle=20 politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il = parere=20 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni = sindacali=20 maggiormente rappresentative sul piano nazionale, =E8 emanato il = regolamento per=20 l=92individuazione delle procedure di revisione, integrazione e = apposizione della=20 segnaletica stradale destinata alle attivit=E0 lavorative che si = svolgano in=20 presenza di traffico veicolare.
(comma = aggiunto=20 dall'articolo 90 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 162. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di = seguito=20 indicata =ABsegnaletica di sicurezza=BB: una segnaletica che, riferita = ad un=20 oggetto, ad una attivit=E0 o ad una situazione determinata, fornisce = una=20 indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute = sul luogo=20 di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, = un=20 segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale=20 gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un = comportamento che=20 potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di = avvertimento: un=20 segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di = prescrizione:=20 un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale = di=20 salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni = relative alle=20 uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) = segnale di=20 informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle=20 specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, = mediante=20 combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o = pittogramma,=20 fornisce una indicazione determinata, la cui visibilit=E0 =E8 = garantita da una=20 illuminazione di intensit=E0 sufficiente;
h) cartello = supplementare: un=20 cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla = lettera g) e=20 che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un = colore=20 al quale =E8 assegnato un significato determinato;
l) simbolo o = pittogramma:=20 un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un = determinato=20 comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie = luminosa;
m)=20 segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da = materiale=20 trasparente o semitrasparente, che =E8 illuminato dall'interno o dal = retro in=20 modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) = segnale=20 acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito=20 dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o)=20 comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con = impiego di=20 voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o = posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per = guidare=20 persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo = attuale per=20 i lavoratori.

Art. 163. Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in = conformit=E0=20 all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o=20 sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di = organizzazione=20 del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di = lavoro fa=20 ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni = di cui=20 agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di = sicurezza=20 indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli = allegati da=20 XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di = buona=20 tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarit=E0 del = lavoro,=20 l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno = dell'impresa o=20 dell'unit=E0 produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica = prevista dalla=20 legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, = fluviale,=20 marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinch=E9:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori = siano=20 informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di=20 sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unit=E0=20 produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in=20 particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per = oggetto=20 specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, = soprattutto quando=20 questa implica l'uso di gesti o di parole, nonch=E9 i comportamenti = generali e=20 specifici da seguire.

Capo II - Sanzioni

Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro = e del=20 dirigente
(articolo cos=EC sostituito = all'articolo=20 91 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono=20 puniti:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione dell=92articolo=20 163;
b) con l=92arresto da due a quattro mesi o con l=92ammenda = da 750 a=20 4.000 euro per la violazione  dell=92articolo=20 164.

2. La violazione di pi=F9 precetti riconducibili alla = categoria=20 omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di = sicurezza di cui=20 agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, = punti 1,=20 2 e 3, XXVI, per l=92intero, XXVII, per l=92intero, XXVIII, punti 1 e 2, = XXIX, punti=20 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 =E8=20 considerata una unica violazione ed =E8 punita con la pena prevista dal = comma 1,=20 lettera a). L=92organo di vigilanza =E8 tenuto a precisare in ogni caso, = in sede di=20 contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 166. Sanzioni a carico del = preposto
(abrogato dall'articolo 92 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI = CARICHI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 167. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit=E0 = lavorative di=20 movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori = rischi di=20 patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare = dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o = di=20 sostegno di un carico ad opera di uno o pi=F9 lavoratori, comprese le = azioni del=20 sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, = che, per=20 le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche=20 sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico = biomeccanico, in=20 particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico = biomeccanico:=20 patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e=20 nervovascolari.

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e = ricorre ai=20 mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare = la=20 necessit=E0 di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei = lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei = carichi ad=20 opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative = necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi = i mezzi=20 adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la = movimentazione=20 manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in=20 particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione = assicuri=20 condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in = fase di=20 progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al = lavoro in=20 questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i = rischi,=20 particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure = adeguate,=20 tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle = caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale = attivit=E0=20 comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori = alla=20 sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della = valutazione=20 del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato=20 XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le = finalit=E0 del=20 presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri = casi si=20 pu=F2 fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169. Informazione, formazione e = addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al = peso ed=20 alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad = essi la=20 formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle = modalit=E0 di=20 corretta esecuzione delle attivit=E0.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento = adeguato in=20 merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella = movimentazione=20 manuale dei carichi.

Capo II - Sanzioni

Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro = e del=20 dirigente
(articolo cos=EC sostituito = all'articolo=20 93 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono=20 puniti:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500=20 fino a 6.400 euro per la violazione dell=92articolo=20 168, commi 1 e 2;
b) con l=92arresto da due a quattro mesi o = con=20 l=92ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell=92articolo=20 169, comma 1.

Art. 171. Sanzioni a carico del = preposto
(abrogato dall'articolo 94 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI = VIDEOTERMINALI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 172. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit=E0 = lavorative che=20 comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori = addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi = informatici=20 montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici = destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del = pubblico;
d)=20 alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le = attrezzature=20 munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle = misure,=20 necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine = di=20 videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere = dal=20 tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di = lavoro:=20 l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,=20 eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, = incluso il=20 mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori = opzionali,=20 le apparecchiature connesse, comprendenti l'unit=E0 a dischi, il = telefono, il=20 modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano = di=20 lavoro, nonch=E9 l'ambiente di lavoro immediatamente = circostante;
c)=20 lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di=20 videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore = settimanali,=20 dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei = dirigenti e dei=20 preposti

Art. 174. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui = all'articolo=20 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati = alla=20 postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni=20 ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai = rischi=20 riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto = della=20 somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi = riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di = cui=20 all'articolo 173, in conformit=E0 ai requisiti minimi di cui = all'allegato=20 XXXIV.

Art. 175. Svolgimento quotidiano del = lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivit=E0 = mediante=20 pause ovvero cambiamento di attivit=E0.

2. Le modalit=E0 di tali interruzioni sono stabilite dalla = contrattazione=20 collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante = l'interruzione di=20 cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di = quindici=20 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al=20 videoterminale.

4. Le modalit=E0 e la durata delle interruzioni possono essere = stabilite=20 temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne = evidenzi la=20 necessit=E0.

5. E' comunque esclusa la cumulabilit=E0 delle interruzioni = all'inizio ed al=20 termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di = attesa=20 della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a = tutti=20 gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il = posto=20 di lavoro.

7. La pausa =E8 considerata a tutti gli effetti parte integrante = dell'orario di=20 lavoro e, come tale, non =E8 riassorbibile all'interno di accordi che = prevedono la=20 riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui = all'articolo=20 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per = l'apparato=20 muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i = lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo=20 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa = stabilita=20 dal medico competente, la periodicit=E0 delle visite di  controllo = =E8 biennale=20 per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni = e per i=20 lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di et=E0; = quinquennale negli=20 altri casi.

4. Per i casi di inidoneit=E0 temporanea il medico competente = stabilisce il=20 termine per la successiva visita di idoneit=E0.

5. Il lavoratore =E8 sottoposto a visita di controllo per i rischi di = cui al=20 comma 1 a sua richiesta, secondo le modalit=E0 previste all'articolo=20 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i = dispositivi=20 speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivit=E0 svolta, = quando l'esito=20 delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessit=E0 e non = sia=20 possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177. Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo=20 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto=20 riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi = dello=20 stesso di cui all'articolo=20 174;
2) le modalit=E0 di svolgimento dell'attivit=E0;
3) = la protezione=20 degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in = ordine=20 a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Capo III - Sanzioni

Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro = e del=20 dirigente
(articolo cos=EC sostituito = all'articolo=20 96 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono = puniti:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500=20 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli=20 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) = con=20 l=92arresto da due a quattro mesi o con l=92ammenda da 750 a 4.000 = euro per la=20 violazione degli articoli=20 176, comma 6, e 177.

2. La violazione di pi=F9 precetti riconducibili alla = categoria=20 omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di=20 videoterminale di cui all=92allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 =E8 = considerata una unica=20 violazione ed =E8 punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). = L=92organo di=20 vigilanza =E8 tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, = i diversi=20 precetti violati.

Art. 179. Sanzioni a carico del = preposto
(abrogato dall'articolo 96 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

Titolo VIII - AGENTI FISICI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 180. Definizioni e campo di = applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si = intendono il=20 rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i = campi=20 elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il = microclima e=20 le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e = la=20 sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le = attivit=E0=20 comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle = comportanti=20 esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti=20 esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle=20 comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il = capo=20 V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti =E8 = disciplinata=20 unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue = successive=20 modificazioni.

Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di = lavoro=20 valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo = da=20 identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione = con=20 particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone = prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti = fisici =E8=20 programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale = qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in = possesso di=20 specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi =E8 = aggiornata ogni=20 qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, = ovvero,=20 quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la = sua=20 revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei = livelli=20 di esposizione costituiscono parte integrante del documento di = valutazione del=20 rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali = misure di=20 prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei = rischi =E8=20 riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo=20 28, essa pu=F2 includere una giustificazione del datore di lavoro = secondo cui=20 la natura e l'entit=E0 dei rischi non rendono necessaria una valutazione = dei=20 rischi pi=F9 dettagliata.

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o = ridurre i=20 rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilit=E0 di = misure per=20 controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione = agli=20 agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La = riduzione dei=20 rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui = principi=20 generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori = superiori ai=20 valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. = Allorch=E9,=20 nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione = del=20 presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il = datore di=20 lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto = dei=20 valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei = valori=20 limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e=20 prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Art. 183. Lavoratori particolarmente = sensibili

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle = esigenze=20 dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al = rischio,=20 incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Art. 184. Informazione e formazione dei = lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore = di=20 lavoro provvede affinch=E9 i lavoratori esposti a rischi derivanti da = agenti=20 fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e = formati=20 in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare=20 riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b)=20 all'entit=E0 e al significato dei valori limite di esposizione e dei = valori di=20 azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonch=E9 ai potenziali = rischi=20 associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo = dei=20 livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalit=E0 = per=20 individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la=20 salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto = a una=20 sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle = procedure di=20 lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti = dall'esposizione;
g)=20 all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e = alle=20 relative indicazioni e controindicazioni sanitarie = all'uso.

Art. 185. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti = fisici viene=20 svolta secondo i principi generali di cui all'articolo=20 41, ed =E8 effettuata dal medico competente nelle modalit=E0 e nei = casi previsti=20 ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della=20 valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per = il=20 tramite del servizio di prevenzione e protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore=20 un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi = lavorativi=20 il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del = segreto=20 professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) = sottoporre a=20 revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i = rischi;
c) tenere=20 conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure = necessarie=20 per eliminare o ridurre il rischio.

Art. 186. Cartella sanitaria e di = rischio

1. Nella cartella di cui all'articolo=20 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della=20 sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione = individuali, ove=20 previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore = di=20 lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi = di=20 esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 187. Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione = dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti=20 dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per = l'udito.

Art. 188. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della = pressione=20 acustica istantanea ponderata in frequenza =ABC=BB;
b) livello di = esposizione=20 giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore = medio,=20 ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore = per una=20 giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma = internazionale=20 ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, = incluso il=20 rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore = (LEX,w):=20 valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di = esposizione=20 giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate = lavorative=20 di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto = 3.6, nota=20 2.

Art. 189. Valori limite di esposizione e valori = di=20 azione

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione = al=20 livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica = di picco,=20 sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX =3D 87 dB(A) e = ppeak =3D=20 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
b) valori superiori di = azione:=20 rispettivamente LEX =3D 85 dB(A) e ppeak =3D 140 Pa (137 dB(C) = riferito a 20=20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX =3D 80 = dB(A) e=20 ppeak =3D 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivit=E0 = lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, = da una=20 giornata di lavoro all'altra, =E8 possibile sostituire, ai fini = dell'applicazione=20 dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di=20 esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione = settimanale a=20 condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato = da un=20 controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87=20 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i = rischi=20 associati a tali attivit=E0.

3. Nel caso di variabilit=E0 del livello di esposizione settimanale = va=20 considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Art. 190. Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo=20 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al = rumore=20 durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa = ogni=20 esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e = i=20 valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti = sulla salute=20 e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, = con=20 particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per = quanto=20 possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e = sicurezza dei=20 lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche = connesse=20 con l'attivit=E0 svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli = effetti=20 indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da=20 interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che = vanno=20 osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le = informazioni=20 sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di = lavoro=20 in conformit=E0 alle vigenti disposizioni in materia;
g) = l'esistenza di=20 attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione = di=20 rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore = oltre=20 l'orario di lavoro normale, in locali di cui =E8 responsabile;
i) = le=20 informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per = quanto=20 possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la=20 disponibilit=E0 di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate=20 caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, pu=F2 = fondatamente=20 ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il = datore di=20 lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui = risultati=20 sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati = alle=20 caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e = ai=20 fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi = utilizzati possono includere la campionatura, purch=E9 sia = rappresentativa=20 dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di = lavoro=20 tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi=20 metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di = prevenzione e=20 protezione necessarie ai sensi degli articoli=20 192, 193, 194, 195 e 196 ed =E8 documentata in conformit=E0 all'articolo=20 28, comma 2.

5-bis. L=92emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e = impianti=20 pu=F2 essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di = rumore=20 standard individuati da studi e misurazioni la cui validit=E0 =E8 = riconosciuta dalla=20 Commissione consultiva permanente di cui all=92articolo 6, riportando la = fonte=20 documentale cui si =E8 fatto riferimento.
(comma=20 aggiunto dall'articolo 97 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 191. Valutazione di attivit=E0 a livello di = esposizione=20 molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di = esposizione,=20 per attivit=E0 che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di = esposizione=20 personale dei lavoratori, il datore di lavoro pu=F2 attribuire a detti = lavoratori=20 un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, = garantendo=20 loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: =

a) la disponibilit=E0 dei dispositivi di protezione individuale = dell'udito;=20
b) l'informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. = In=20 questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a = determinare=20 il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore = ai fini=20 dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per = formulare=20 il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo = 192,=20 comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo=20 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori cos=EC classificati, va = riportato=20 il riferimento al presente articolo.

Art. 192. Misure di prevenzione e = protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo=20 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al = minimo=20 mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore = esposizione=20 al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto = conto del=20 lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa=20 l'eventualit=E0 di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di = lavoro=20 conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto = =E8 di=20 limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura = dei=20 luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione = sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al = minimo la=20 loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il=20 contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, = involucri o=20 rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del = rumore=20 strutturale, quali sistemi di smorzamento o di = isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di = lavoro, del=20 luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del = rumore=20 mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la = limitazione=20 della durata e dell'intensit=E0 dell'esposizione e l'adozione di orari = di lavoro=20 appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 = risulta=20 che i valori superiori di azione sono superati, il datore di = lavoro=20 elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte = a=20 ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure = di cui al=20 comma 1.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 98 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un = rumore=20 al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi = segnali.=20 Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse =E8 limitato, = ove ci=F2=20 sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di = esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivit=E0, il lavoratore = benefici=20 dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di = lavoro, il=20 rumore in questi locali =E8 ridotto a un livello compatibile con il loro = scopo e=20 le loro condizioni di utilizzo.

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione=20 individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo=20 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i = rischi=20 derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di = prevenzione e=20 protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione = individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo = III,=20 capo II, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori = inferiori di=20 azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori = dispositivi di=20 protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione = al=20 rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che = i=20 lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale=20 dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale = dell'udito che=20 consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, = previa=20 consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica = l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale=20 dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai = dispositivi=20 di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai = fini di=20 valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di = esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono = considerati=20 adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore = ai livelli=20 inferiori di azione e comunque rispettano le prestazioni = richieste=20 dalle normative tecniche
(comma cos=EC = modificato=20 dall'articolo 99 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 194. Misure per la limitazione=20 dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di=20 esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in = applicazione del=20 presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il = datore di=20 lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto = dei=20 valori limite di esposizione;
b) individua le cause = dell'esposizione=20 eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per = evitare=20 che la situazione si ripeta.

Art. 195. Informazione e formazione dei = lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli = obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce = che i=20 lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di = azione=20 vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti = dall'esposizione=20 al rumore.

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i = lavoratori la cui=20 esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La = sorveglianza viene=20 effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit=E0 = diversa=20 decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel = documento=20 di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza = di=20 lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di = vigilanza, con=20 provvedimento motivato, pu=F2 disporre contenuti e periodicit=E0 della = sorveglianza=20 diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 =E8 estesa ai = lavoratori esposti=20 a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e = qualora=20 il medico competente ne confermi l'opportunit=E0.

Art. 197. Deroghe

1. Il datore di lavoro pu=F2 richiedere deroghe all'uso dei = dispositivi di=20 protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, = quando,=20 per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe=20 comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori = rispetto a=20 quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti = sociali, per=20 un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza = territorialmente=20 competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le = ragioni e=20 le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al = Ministero=20 del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che=20 giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro = anni e,=20 in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata = applicazione=20 la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 =E8 condizionata=20 dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che=20 garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi = derivanti=20 siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione = della=20 sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle=20 deroghe.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali = trasmette=20 ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto = globale e=20 motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica = delle=20 attivit=E0 ricreative e dei call center

1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli=20 infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le = parti=20 sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente = capo,=20 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per = l'applicazione del=20 presente capo nei settori della musica, delle attivit=E0 ricreative e = dei call=20 center.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 100 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di=20 esposizione a vibrazioni

Art. 199. Campo di applicazione

1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e = della=20 sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a = rischi=20 derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati=20 all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le = disposizioni del=20 presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze = connesse al=20 servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

Art. 200. Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni = meccaniche=20 che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un = rischio per=20 la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi = vascolari,=20 osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse = al corpo=20 intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, = comportano=20 rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare = lombalgie e=20 traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni = trasmesse al=20 sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato = in=20 frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa = nominale=20 di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al = corpo=20 intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle = accelerazioni=20 misurate per una giornata lavorativa nominale di otto = ore.

Art. 201. Valori limite di esposizione e valori=20 d'azione

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite = di=20 esposizione e valori di azione.

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un = periodo=20 di riferimento di 8 ore, =E8 fissato a 5 m/s2; mentre su periodi = brevi =E8 pari=20 a 20 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un = periodo=20 di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, =E8 fissato a 2,5 = m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un = periodo=20 di riferimento di 8 ore, =E8 fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi = brevi =E8=20 pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato = a un=20 periodo di riferimento di 8 ore, =E8 fissato a 0,5=20 m/s2.

2. Nel caso di variabilit=E0 del livello di esposizione giornaliero = va=20 considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Art. 202. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di = lavoro=20 valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche = cui i=20 lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pu=F2 essere = valutato=20 mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il = riferimento=20 ad appropriate informazioni sulla probabile entit=E0 delle vibrazioni = per le=20 attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di = uso=20 reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro = assenza,=20 dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle = attrezzature. Questa=20 operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di = attrezzature=20 specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il = metodo di=20 riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema=20 mano-braccio =E8 valutata o misurata in base alle disposizioni di cui = all'allegato=20 XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo = intero =E8=20 valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, = parte=20 B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro = tiene=20 conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa = ogni=20 esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i = valori=20 limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo = 201;
c)=20 gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori=20 particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle = donne in=20 gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla = sicurezza=20 e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni=20 meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre = attrezzature;
e) le=20 informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di = lavoro;
f)=20 l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i = livelli di=20 esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del = periodo di=20 esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di l=E0 delle = ore=20 lavorative, in locali di cui =E8 responsabile;
h) condizioni di = lavoro=20 particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata = umidit=E0 o il=20 sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i)=20 informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per = quanto=20 possibile, quelle reperibili nella letteratura = scientifica.

Art. 203. Misure di prevenzione e = protezione

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla = valutazione=20 dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori = d'azione, il=20 datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o=20 organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne = conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a=20 vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro = adeguate=20 concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto = conto=20 del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di = vibrazioni;
c) la=20 fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni = provocate=20 dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le = vibrazioni=20 trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la = vibrazione=20 trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di = manutenzione=20 delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul = luogo di=20 lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi = e dei=20 posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei = lavoratori=20 sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in = modo da=20 ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) = la=20 limitazione della durata e dell'intensit=E0 dell'esposizione;
h)=20 l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi = di=20 riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la = protezione dal freddo e dall'umidit=E0.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione = =E8 stato=20 superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare=20 l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del = superamento e=20 adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per = evitare un=20 nuovo superamento.

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori = d'azione=20 sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene = effettuata=20 periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit=E0 diversa = decisa dal=20 medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di=20 valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza = dei=20 lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di = vigilanza, con=20 provvedimento motivato, pu=F2 disporre contenuti e periodicit=E0 della = sorveglianza=20 diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altres=EC sottoposti alla=20 sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si = verificano una o=20 pi=F9 delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle = vibrazioni =E8=20 tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione = in=20 questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la = salute ed =E8=20 probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari = condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate = che=20 consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la = salute.

Art. 205. Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di = lavoro, in=20 circostanze debitamente giustificate, pu=F2 richiedere la deroga, = limitatamente al=20 rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, = tenuto=20 conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di = lavoro, non=20 sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure = tecniche e=20 organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attivit=E0 lavorative in cui l'esposizione di un = lavoratore a=20 vibrazioni meccaniche =E8 abitualmente inferiore ai valori di azione, ma = pu=F2=20 occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di = lavoro=20 pu=F2 richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione = che il=20 valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia = inferiore al=20 valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i = rischi=20 derivanti dal tipo di esposizione cui =E8 sottoposto il lavoratore sono = inferiori=20 a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore=20 limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo = massimo di=20 quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che = provvede=20 anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze = che hanno=20 consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della = salute e=20 delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere = revocate=20 quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 =E8 = condizionata=20 all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che=20 garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi = derivanti=20 siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione = della=20 sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle=20 deroghe.

5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali = trasmette=20 ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal = quale=20 emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del = presente=20 articolo.

Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di = esposizione=20 a campi elettromagnetici

Art. 206. Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione = dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti=20 dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come = definiti=20 dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la = protezione=20 dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli = effetti=20 nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla = circolazione=20 di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di=20 contatto.

2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a = lungo=20 termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in = tensione.

Art. 207. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono = per:

a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi = elettrici,=20 magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza = inferiore o=20 pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti = all'esposizione a=20 campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti = sulla salute=20 accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti = garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono = protetti=20 contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute=20 conosciuti;
c) valori di azione: l'entit=E0 dei parametri = direttamente=20 misurabili, espressi in termini di intensit=E0 di campo elettrico (E), = intensit=E0=20 di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta=20 attraverso gli arti (IL) e densit=E0 di potenza (S), che determina = l'obbligo=20 di adottare una o pi=F9 delle misure specificate nel presente capo. Il = rispetto=20 di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di=20 esposizione.
(lettera cos=EC modificata = dall'articolo=20 101 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 208. Valori limite di esposizione e valori=20 d'azione

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, = lettera=20 A, tabella 1.

2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, = tabella=20 2.

Art. 209. Identificazione dell'esposizione e = valutazione=20 dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, = il=20 datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli = dei=20 campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La = valutazione, la=20 misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformit=E0 alle = norme=20 europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione = elettrotecnica=20 (CENELEC). Finch=E9 le citate norme non avranno contemplato tutte le = pertinenti=20 situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo=20 dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di = lavoro=20 adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla=20 Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e = per=20 l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato = Elettrotecnico=20 Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione = indicati=20 dai fabbricanti delle attrezzature.
(comma = cos=EC=20 modificato dall'articolo 102 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici = effettuata in conformit=E0 al comma 1, qualora risulti che siano = superati i valori=20 di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando=20 necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati = superati.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 = non=20 devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili = al=20 pubblico, purch=E9 si sia gi=E0 proceduto ad una valutazione = conformemente alle=20 disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della = popolazione ai=20 campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i = lavoratori=20 le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, = del 12=20 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo=20 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti=20 elementi:

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo=20 dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di = azione di=20 cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla = sicurezza=20 dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi = effetto=20 indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici = (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi = impiantati);
2)=20 rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici = statici con=20 induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi=20 elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti=20 all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille = prodotte da=20 campi indotti, correnti di contatto o scariche = elettriche;

e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per = ridurre=20 i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la = disponibilit=E0 di=20 azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai = campi=20 elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate = raccolte=20 nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni = reperibili in=20 pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione; =
i)=20 esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di = cui all'articolo=20 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210.

Art. 210. Misure di prevenzione e = protezione

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i = valori di=20 azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a = meno che la=20 valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che = i valori=20 limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi = rischi=20 relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che = comprenda=20 misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori = ai=20 valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione = ai campi=20 elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano = campi=20 elettromagnetici di intensit=E0 inferiore, tenuto conto del lavoro da=20 svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei = campi=20 elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di = sicurezza,=20 schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) = degli=20 appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, = dei luoghi=20 e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della = struttura dei=20 luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della = durata e=20 dell'intensit=E0 dell'esposizione;
g) della disponibilit=E0 di = adeguati=20 dispositivi di protezione individuale.

2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a = campi=20 elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati = con=20 un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla=20 valutazione effettuata a norma dell'articolo=20 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di=20 esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi = relativi alla=20 sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse = =E8=20 limitato laddove ci=F2 sia tecnicamente possibile e sussista il rischio = di un=20 superamento dei valori limite di esposizione.

3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori = superiori ai=20 valori limite di esposizione. Allorch=E9, nonostante i provvedimenti = presi dal=20 datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di=20 esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure = immediate per=20 riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, = individua=20 le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di=20 conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo=20 superamento.

4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di = lavoro adatta=20 le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori = esposti=20 particolarmente sensibili al rischio.

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di = norma una=20 volta l'anno o con periodicit=E0 inferiore decisa dal medico competente = con=20 particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio = di cui=20 all'articolo=20 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi = trasmessi dal=20 datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, = pu=F2=20 disporre contenuti e periodicit=E0 diversi da quelli forniti dal medico=20 competente.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo=20 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori = per i=20 quali =E8 stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di = cui=20 all'articolo=20 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo=20 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono = superati=20 e che possono essere esclusi rischi relativi alla = sicurezza.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 103 del d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

Art. 212. Linee guida

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,=20 avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario = nazionale,=20 sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni = e le=20 province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di = entrata=20 in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per = l'applicazione del=20 presente capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario = delle=20 attrezzature di risonanza magnetica.

Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di = esposizione=20 a radiazioni ottiche artificiali

Art. 213. Campo di applicazione

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono = derivare,=20 dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro = con=20 particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e = sulla=20 cute.

Art. 214. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono = per:

a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella = gamma di=20 lunghezza d'onda compresa tra 100 =AFFm e 1 mm. Lo spettro delle = radiazioni=20 ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili = e=20 radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza = d'onda=20 compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti =E8 = suddivisa in UVA=20 (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni = visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e = 780 nm;=20
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda = compresa=20 tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi =E8 suddivisa in IRA = (780-1400=20 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
(numeri 1), 2) e 3) cos=EC sostituiti = dall'articolo 104, del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di=20 radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o=20 amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze = d'onda=20 delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di = emissione=20 stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica = prodotta da=20 un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica = diversa=20 dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di=20 esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli = effetti=20 sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di = questi=20 limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di=20 radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi = sugli occhi=20 e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densit=E0 di potenza: = la potenza=20 radiante incidente per unit=E0 di area su una superficie espressa in = watt su=20 metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel = tempo=20 dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) = radianza=20 (L): il flusso radiante o la potenza per unit=E0 d'angolo solido per = unit=E0 di=20 superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2=20 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione = radiante e=20 radianza alle quali =E8 esposto un lavoratore.

Art. 215. Valori limite di esposizione

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono = riportati=20 nell'allegato XXXVII, parte I.

2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono = riportati=20 nell'allegato XXXVII, parte II.

Art. 216. Identificazione dell'esposizione e = valutazione=20 dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo=20 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o = calcola i=20 livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i = lavoratori. La=20 metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo = rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), = per=20 quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della = Commissione=20 internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di = normazione=20 (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di=20 esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a = quando=20 non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione = europea, il=20 datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od = emanate=20 dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli = infortuni e per=20 l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o = internazionali=20 scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione = tiene=20 conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se = contemplate da=20 pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
(comma=20 cos=EC modificato dall'articolo 105 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, = presta=20 particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata = dell'esposizione a=20 sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di=20 esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla = salute e=20 sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente = sensibili=20 al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla = sicurezza=20 dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le = radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e)=20 qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le = esplosioni o il=20 fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative = progettate per=20 ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche = artificiali;
g) la=20 disponibilit=E0 di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli = di=20 esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, = informazioni=20 adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le=20 informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle=20 radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser = stabilita=20 conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le = sorgenti=20 artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser = della=20 classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le = informazioni=20 fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle = relative=20 attrezzature di lavoro in conformit=E0 delle pertinenti direttive=20 comunitarie.

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve = precisare=20 le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a = ridurre i=20 rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo=20 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite = d'esposizione=20 possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un = programma=20 d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad = evitare=20 che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in = particolare:

a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione = alle=20 radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano = meno=20 radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle = misure=20 tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, = quando=20 necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi=20 meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi = di=20 manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle = postazioni di=20 lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle = postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del = livello=20 dell'esposizione;
g) della disponibilit=E0 di adeguati dispositivi = di=20 protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle=20 attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i = luoghi di=20 lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di = radiazioni=20 ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere = indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre = identificate e=20 l'accesso alle stesse =E8 limitato, laddove ci=F2 sia tecnicamente=20 possibile.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 106=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo = alle=20 esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili = al=20 rischio.

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di = norma una=20 volta l'anno o con periodicit=E0 inferiore decisa dal medico competente = con=20 particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, = tenuto=20 conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di = lavoro.=20 La sorveglianza sanitaria =E8 effettuata con l'obiettivo di prevenire e = scoprire=20 tempestivamente effetti negativi per la salute, nonch=E9 prevenire = effetti a lungo=20 termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti=20 dall'esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo=20 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti = a=20 controllo medico i lavoratori per i quali =E8 stata rilevata = un'esposizione=20 superiore ai valori limite di cui all'articolo=20 215.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati = effetti=20 nocivi sulla salute:

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al = lavoratore=20 i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le=20 informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe=20 sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro = =E8=20 informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza = sanitaria=20 tenendo conto del segreto professionale.

Capo VI - Sanzioni

Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro = e del=20 dirigente
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo=20 107 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro =E8 punito:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione dagli articoli=20 181, comma 2, 190,=20 commi 1 e 5, 202,=20 commi 1 e 5, 209,=20 commi 1 e 5, e 216;
b)=20 con l=92arresto da tre a sei mesi o con l=92ammenda da 2.000 a 4.000 = euro per la=20 violazione degli articoli=20 190, commi 2 e 3, 202,=20 commi 3 e 4, e 209,=20 commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono=20 puniti:

a) con arresto da tre a sei mesi o con l=92ammenda = da 2.000 a=20 4.000 euro per la violazione degli articoli=20 182, comma 2, 185,=20 192,=20 comma 2, 193, comma 1, 195,=20 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203,=20 205,=20 comma 4, secondo periodo, 210,=20 comma 1, e 217,=20 comma 1;
b) con l=92arresto da due a quattro mesi o con = l=92ammenda da euro=20 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli=20 184, 192,=20 comma 3, primo periodo, 210,=20 commi 2 e 3, e 217,=20 commi 2 e 3.

Art. 220. Sanzioni a carico del medico=20 competente
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo=20 108 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il medico competente =E8 = punito con=20 l=92arresto fino tre mesi o con l=92ammenda da 400 a 1.600 euro per la = violazione=20 degli articoli=20 185 e 186.

Titolo IX - = SOSTANZE=20 PERICOLOSE

Capo I - = Protezione da agenti=20 chimici

Art. 221. Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione = dei=20 lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o = possono=20 derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o = come=20 risultato di ogni attivit=E0 lavorativa che comporti la presenza di = agenti=20 chimici.

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli = agenti=20 chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le = disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono = provvedimenti di=20 protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 = marzo 1995,=20 n. 230, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altres=EC al = trasporto di=20 agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche = contenute nei=20 decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 = e nel=20 decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del = codice IMDG=20 del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della = direttiva=20 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni = dell'accordo=20 europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie = navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle = sostanze=20 pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa = comunitaria e=20 nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose = emanate=20 alla data del 25 maggio 1998.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivit=E0 = comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme=20 contenute al capo III del presente titolo.

Art. 222. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da = soli sia=20 nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o = smaltiti,=20 compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivit=E0 = lavorativa,=20 siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul=20 mercato;
b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi = del=20 decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive = modificazioni,=20 nonch=E9 gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione = come=20 sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le = sostanze=20 pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati = come=20 preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, = n. 65,=20 e successive modificazioni, nonch=E9 gli agenti che rispondono ai = criteri di=20 classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto = decreto. Sono=20 esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti = chimici=20 che, pur non essendo classifi-cabili come pericolosi, in base ai = numeri 1) e=20 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei=20 lavoratori a causa di loro propriet=E0 chimico-fisiche, chimiche o=20 tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul = luogo di=20 lavoro, compresi gli agenti chimici cui =E8 stato assegnato un = valore limite=20 di esposizione professionale;

c) attivit=E0 che comporta la presenza di agenti chimici: ogni = attivit=E0=20 lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede = l'utilizzo,=20 in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la = manipolazione,=20 l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei = rifiuti, o che risultino da tale attivit=E0 lavorativa;
d) valore = limite di=20 esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite = della=20 concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico = nell'aria=20 all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione = ad un=20 determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori =E8 = riportato=20 nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della=20 concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un = indicatore=20 di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali = valori =E8=20 riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la = valutazione=20 dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione = dell'esposizione ad=20 agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la propriet=E0 = intrinseca di=20 un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la=20 probabilit=E0 che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni = di=20 utilizzazione o esposizione.

Art. 223. Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro = determina=20 preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul = luogo di=20 lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei = lavoratori=20 derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in=20 particolare:

a) le loro propriet=E0 pericolose;
b) le informazioni sulla = salute e=20 sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato = tramite la=20 relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti = legislativi 3=20 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive = modifiche;
c)=20 il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le = circostanze=20 in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto = della=20 quantit=E0 delle sostanze e dei preparati che li contengono o li = possono=20 generare;
(lettere c) e d) cos=EC = sostituite=20 dall'articolo 109 del del 2009)
e) i valori = limite di=20 esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo = elenco=20 =E8 riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle = misure=20 preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, = le=20 conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gi=E0 = intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali = misure sono=20 state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, = dell'articolo 225.=20 Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivit=E0, ivi = compresa la=20 manutenzione e la pulizia, per le quali =E8 prevedibile la possibilit=E0 = di notevole=20 esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi = per la=20 salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure = tecniche.

3. Nel caso di attivit=E0 lavorative che comportano l'esposizione a = pi=F9 agenti=20 chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che = comporta la=20 combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi

3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive = modificazioni,=20 il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi = =E8=20 tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori = informazioni=20 necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio pu=F2 includere la giustificazione che = la natura=20 e l'entit=E0 dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi = rendono non=20 necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei = rischi.

6. Nel caso di un'attivit=E0 nuova che comporti la presenza di agenti = chimici=20 pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione = delle=20 misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivit=E0 = comincia=20 solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa = presenta e=20 all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, = comunque, in=20 occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata = ovvero=20 quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la = necessit=E0.

Art. 224. Misure e principi generali per la = prevenzione=20 dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi = derivanti da=20 agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo = mediante=20 le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul = luogo di=20 lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico = e=20 relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo = del=20 numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) = riduzione al=20 minimo della durata e dell'intensit=E0 dell'esposizione;
e) misure = igieniche=20 adeguate;
f) riduzione al minimo della quantit=E0 di agenti = presenti sul=20 luogo di lavoro in funzione delle necessit=E0 della lavorazione;
g) = metodi di=20 lavoro appropriati comprese le disposizioni che

garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento = e nel=20 trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonch=E9 dei = rifiuti=20 che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in = relazione=20 al tipo e alle quantit=E0 di un agente chimico pericoloso e alle = modalit=E0 e=20 frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi = =E8 solo=20 un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei = lavoratori e=20 che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, = non si=20 applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Art. 225. Misure specifiche di protezione e di=20 prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivit=E0 e della = valutazione dei=20 rischi di cui all'articolo 223, provvede affinch=E9 il rischio sia = eliminato o=20 ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivit=E0 lo = consenta,=20 con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o = sono meno=20 pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura = dell'attivit=E0 non=20 consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di = lavoro=20 garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle = seguenti=20 misure da adottarsi nel seguente ordine di priorit=E0:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli = tecnici,=20 nonch=E9 uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate = misure=20 organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) = misure=20 di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione = individuali,=20 qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) = sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e=20 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un = adeguato=20 livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, = periodicamente ed=20 ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire=20 sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che = possono=20 presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui = =E8=20 riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro = assenza,=20 con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite = di=20 esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione = in=20 termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione = professionale=20 stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e = rimuove le=20 cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando = immediatamente=20 le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai = documenti=20 di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza = dei=20 lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate = ai=20 sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla = valutazione=20 dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei = rischi e=20 dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro = adotta le=20 misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, = compresi=20 l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici=20 incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene = sul=20 luogo di lavoro la  presenza di concentrazioni pericolose di = sostanze=20 infiammabili o quantit=E0 pericolose di sostanze chimicamente = instabili.

5. Laddove la natura dell'attivit=E0 lavorativa non consenta di = prevenire sul=20 luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze=20 infiammabili o quantit=E0 pericolose di sostanze chimicamente instabili, = il datore=20 di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar = luogo a=20 incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che = potrebbero=20 provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di = sostanze=20 chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure = procedurali ed=20 organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti = pregiudizievoli=20 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di = esplosione=20 dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi=20 derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente=20 instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed = adotta=20 sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle = disposizioni=20 legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto = riguarda l'uso=20 dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente = controllo=20 degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione = sistemi e=20 dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o = dispositivi=20 per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei = valori limite=20 di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di=20 prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, = all'organo di vigilanza.

Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di = emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli=20 43 e 44, nonch=E9 quelle previste dal decreto del Ministro = dell'interno in=20 data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta = Ufficiale=20 n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la = salute e=20 la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di = emergenze=20 derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di = lavoro,=20 predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi = di tali=20 eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da = effettuarsi a=20 intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a = disposizione di=20 appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta = immediate=20 misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di = assistenza, di=20 evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro = adotta=20 inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto = prima.

3. Ai lavoratori cui =E8 consentito operare nell'area colpita o ai = lavoratori=20 indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivit=E0 = necessarie,=20 sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale = ed=20 idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a = quando=20 persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare = sistemi=20 d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare=20 tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto = dal=20 decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attivit=E0 pericolose, sugli = agenti chimici=20 pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle = precauzioni e=20 sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni = di=20 emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure=20 precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui = rischi=20 specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di = incidenti o=20 situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure = elaborate in=20 base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti = devono=20 immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art. 227. Informazione e formazione per i=20 lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli=20 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro=20 rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori=20 informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro=20 determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli = agenti=20 chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identit=E0 = degli=20 agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori = limite di=20 esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli = agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni = adeguate da=20 intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo = di=20 lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a=20 disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei = decreti=20 legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e = successive=20 modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del = rischio di=20 cui all'articolo=20 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni = orali o=20 dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di=20 informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio = rivelato=20 dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del=20 cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici = pericolosi=20 utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di = sicurezza in=20 base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede = affinch=E9 la=20 natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali = rischi=20 connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai = datori=20 di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici = pericolosi=20 prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 = febbraio=20 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Art. 228. Divieti

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli = agenti=20 chimici sul lavoro e le attivit=E0 indicate all'allegato XL.

2. Il divieto non si applica se un agente =E8 presente in un = preparato, o quale=20 componente di rifiuti, purch=E9 la concentrazione individuale sia = inferiore al=20 limite indicato nell'allegato stesso.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, = previa=20 autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti = attivit=E0:

a) attivit=E0 a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione = scientifica, ivi=20 comprese le analisi;
b) attivit=E0 volte ad eliminare gli agenti = chimici che=20 sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) = produzione=20 degli agenti chimici destinati ad essere usati come = intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi = di cui al=20 comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei = lavoratori,=20 stabilendo che la produzione e l'uso pi=F9 rapido possibile degli agenti = come=20 prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi = possono=20 essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del = processo o=20 per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivit=E0 di cui al = comma 3=20 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, = della=20 salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero = del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. = La=20 richiesta di autorizzazione =E8 corredata dalle seguenti = informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi = dell'agente da=20 utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d)=20 descrizione delle attivit=E0 e delle reazioni o processi;
e) misure = previste=20 per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione = dei=20 lavoratori.

Art. 229. Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo=20 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui = all'articolo=20 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute = che=20 rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, = tossici,=20 nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo=20 riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta=20 l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con=20 periodicit=E0 diversa decisa dal medico competente con adeguata = motivazione=20 riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai=20 rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della = valutazione=20 del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) = all'atto della=20 cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico = competente deve=20 fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle = prescrizioni=20 mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico =E8 obbligatorio per i lavoratori = esposti agli=20 agenti per i quali =E8 stato fissato un valore limite biologico. Dei = risultati di=20 tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati = di tale=20 monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di = valutazione dei=20 rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei = lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il=20 lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, = adotta=20 misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori = sulla base=20 delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure = possono=20 comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo=20 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, = in un=20 lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad = uno stesso=20 agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili = a tale=20 esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico = competente=20 informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di = lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a = norma=20 dell'articolo=20 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per = eliminare o=20 ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente=20 nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il=20 rischio;
d) prendere le misure affinch=E9 sia effettuata una visita = medica=20 straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito = un'esposizione=20 simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu=F2 disporre = contenuti=20 e periodicit=E0 della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli = definiti=20 dal medico competente.

Art. 230. Cartelle sanitarie e di = rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui = all'articolo 229=20 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto = dall'articolo=20 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte = le=20 informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo = articolo.=20 Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di = esposizione=20 professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e = protezione.

2. Su richiesta, =E8 fornita agli organi di vigilanza copia dei = documenti di=20 cui al comma 1.

Art. 231. Consultazione e partecipazione dei=20 lavoratori

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro = rappresentanti=20 sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo=20 50.

Art. 232. Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e = della=20 salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato, le=20 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, =E8 istituito = senza nuovi o=20 maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la=20 determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione = professionale=20 e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato = =E8=20 composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia=20 tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto = superiore di=20 sanit=E0, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre = in=20 rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in=20 rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche = sociali.=20 Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della = Direzione=20 generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del = lavoro, della=20 salute e delle politiche sociali.

2. Con uno o pi=F9 decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza = sociale e=20 della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo = Stato,=20 le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo = economico,=20 il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori = di=20 esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla = Commissione=20 europea, sono altres=EC stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto = conto dei=20 valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono=20 aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del = progresso=20 tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o = internazionali=20 e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 =E8 inoltre determinato il rischio = basso per=20 la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo=20 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantit=E0 ed alla = esposizione di=20 agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati = dalla=20 Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o = pi=F9=20 decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della = salute,=20 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le = regioni e=20 le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, = entro=20 quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente = decreto, i=20 parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e = irrilevante=20 per la salute dei lavoratori di cui all'articolo=20 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria = dei=20 datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite = le=20 associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente=20 rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente = articolo, la=20 valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la = salute=20 dei lavoratori =E8 comunque effettuata dal datore di = lavoro.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 110 del d.lgs. = n. 163 del=20 2009)

Art. 233. Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attivit=E0 disciplinate dal = capo III e=20 per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal = trattato=20 che istituisce la Comunit=E0 europea dell'energia atomica, le norme del = presente=20 titolo si applicano a tutte le attivit=E0 nelle quali i lavoratori sono = o possono=20 essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro = attivit=E0=20 lavorativa.

Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e = mutageni

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 234. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla = classificazione=20 quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto=20 legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive = modificazioni;
2) un=20 preparato contenente una o pi=F9 sostanze di cui al numero 1), = quando la=20 concentrazione di una o pi=F9 delle singole sostanze risponde ai = requisiti=20 relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un = preparato=20 nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai = decreti=20 legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e = successive=20 modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui = all'allegato XLII, nonch=E9 una sostanza od un preparato emessi = durante un=20 processo previsto dall'allegato XLII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla = classificazione=20 nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 = febbraio=20 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato = contenente una o=20 pi=F9 sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o = pi=F9 delle=20 singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di = concentrazione=20 per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o = 2 in=20 base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, = n. 52, e=20 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della=20 concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente=20 cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di = respirazione di=20 un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato = stabilito=20 nell'allegato XLIII.

Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente=20 cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, = se=20 tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un = procedimento che=20 nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta = meno=20 nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non =E8 tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno = o mutageno=20 il datore di lavoro provvede affinch=E9 la produzione o l'utilizzazione=20 dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purch=E9 = tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non =E8 tecnicamente possibile = il datore=20 di lavoro provvede affinch=E9 il livello di esposizione dei lavoratori = sia ridotto=20 al pi=F9 basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve = comunque=20 superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro = effettua=20 una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i = risultati=20 della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo=20 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle = caratteristiche delle=20 lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi = di=20 agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro=20 concentrazione, della capacit=E0 degli stessi di penetrare = nell'organismo per le=20 diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di = aggregazione e,=20 qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma=20 polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o = ne=20 impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i = possibili=20 modi di esposizione, compreso quello in cui vi =E8 assorbimento = cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione = di cui al=20 comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, = adattandole=20 alle particolarit=E0 delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo=20 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della = valutazione dei=20 rischi di cui all'articolo=20 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attivit=E0 lavorative che comportano la presenza di sostanze = o=20 preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui = all'allegato=20 XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti=20 cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati = cancerogeni o=20 mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurit=E0 o = sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero = potenzialmente=20 esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei = suddetti=20 lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure = preventive e=20 protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione = individuale=20 utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione = degli=20 agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente = utilizzati come=20 sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al = comma 1=20 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini = della=20 sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni=20 dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza pu=F2 richiedere i dati di cui = al comma=20 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Art. 237. Misure tecniche, organizzative,=20 procedurali

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che = nelle=20 varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti = cancerogeni=20 o mutageni non superiori alle necessit=E0 delle lavorazioni e che gli = agenti=20 cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da = causare=20 rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in=20 quantitativi superiori alle necessit=E0 predette;
b) limita al = minimo=20 possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere = esposti ad=20 agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree=20 predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di = sicurezza,=20 compresi i segnali =ABvietato fumare=BB, ed accessibili soltanto ai = lavoratori che=20 debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la = loro=20 funzione. In dette aree =E8 fatto divieto di fumare;
c) progetta, = programma e=20 sorveglia le lavorazioni in modo che non vi =E8 emissione di agenti = cancerogeni=20 o mutageni nell'aria. Se ci=F2 non =E8 tecnicamente possibile, = l'eliminazione=20 degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il pi=F9 vicino = possibile al=20 punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto = dell'articolo=20 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere = dotato=20 di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla=20 misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare = l'efficacia delle=20 misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le = esposizioni=20 anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con = metodi di=20 campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato = XLI del=20 presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e = sistematica=20 pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) = elabora=20 procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni=20 elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono = conservati,=20 manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che = la=20 raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti = e dei=20 residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in=20 condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori = ermetici=20 etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su = conforme parere=20 del medico competente, misure protettive particolari con quelle = categorie di=20 lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o = mutageni=20 presenta rischi particolarmente elevati.

Art. 238. Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici = appropriati ed=20 adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei = indumenti=20 protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) = provvede=20 affinch=E9 i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in = luoghi=20 determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo = altres=EC=20 a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di = ogni=20 nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), = =E8=20 vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al = consumo=20 umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 239. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle = conoscenze=20 disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto = riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, = la loro=20 dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi = compresi i=20 rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da = prendere per=20 evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) = la=20 necessit=E0 di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi = e=20 dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto = impiego;
e) il=20 modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare = per=20 ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata = in=20 particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite = prima=20 che i lavoratori siano adibiti alle attivit=E0 in questione e vengono = ripetute,=20 con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si = verificano nelle=20 lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei = rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinch=E9 gli impianti, i = contenitori,=20 gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano = etichettati in=20 maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati = e le=20 altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti = legislativi 3=20 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive = modificazioni.

Art. 240. Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che = possono=20 comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o = mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per = identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori = e il=20 rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, = cui=20 possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed = ad altre=20 operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e = dispositivi di=20 protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore = di=20 lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non pu=F2 = essere=20 permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, =E8 limitata al tempo=20 strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza = il=20 verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le = misure=20 adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Art. 241. Operazioni lavorative = particolari

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le = quali =E8=20 prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione=20 tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori = addetti ad=20 agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione = del=20 rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette = aree=20 anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle = stesse ed=20 alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) = fornisce ai=20 lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale = che=20 devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette=20 operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti = =E8 in ogni=20 caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle = lavorazioni=20 da espletare.

Sezione III - Sorveglianza sanitaria

Art. 242. Accertamenti sanitari e norme = preventive e=20 protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo=20 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a = sorveglianza=20 sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, = adotta=20 misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle = risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento = del=20 lavoratore secondo le procedure dell'articolo=20 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori = esposti=20 in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia = imputabile a=20 tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di = lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro=20 effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformit=E0 all'articolo=20 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della=20 concentrazione dell'agente in aria e comunque dell=92esposizione = all=92agente,=20 considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione = possibilmente=20 rilevanti per verificare l'efficacia delle misure = adottate.
(lettera cos=EC = modificata dall'articolo=20 111 del d.lgs. n. 106 del 2009)

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni = sulla=20 sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo=20 all'oppor-tunit=E0 di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la = cessazione=20 dell'attivit=E0 lavorativa.

Art. 243. Registro di esposizione e cartelle=20 sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro = nel=20 quale =E8 riportata, per ciascuno di essi, l'attivit=E0 svolta, l'agente = cancerogeno=20 o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale = agente.=20 Detto registro =E8 istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne = cura la=20 tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del = servizio di=20 prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto=20 registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui = all'articolo 242,=20 provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio = secondo=20 quanto previsto dall'articolo=20 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su = richiesta, le=20 relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma = 1 e,=20 tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di = rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di = lavoro invia=20 all=92ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella = sanitaria e di=20 rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni = individuali=20 contenute nel registro e, secondo le previsioni dell=92articolo=20 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore=20 stesso.
(comma cos=EC=20 sostituito dall'articolo 112 del d.lgs. n. 106 del 2009)

5. In caso di cessazione di attivit=E0 dell'azienda, il datore di = lavoro=20 consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di = rischio=20 all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma = 1 e le=20 cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro = almeno fino=20 a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni = dalla=20 cessazione di ogni attivit=E0 che espone ad agenti cangerogeni o = mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le = cartelle=20 sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del = segreto=20 professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del = decreto=20 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad = agenti=20 cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed = all'organo=20 di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, = e=20 comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le = variazioni=20 intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di = sanit=E0=20 copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di = attivit=E0=20 dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo = di=20 vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di = lavoratori=20 che hanno in precedenza esercitato attivit=E0 con esposizione ad = agenti=20 cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle = annotazioni=20 individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonch=E9 copia = della=20 cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in = possesso=20 ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalit=E0 di tenuta del registro e delle cartelle = sanitarie=20 e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della = salute=20 e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con = decreto=20 dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, = della=20 salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le=20 innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione = consultiva=20 permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della = salute e=20 delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei = registri di=20 cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

Art. 244. Registrazione dei tumori

1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali = (COR)e=20 nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di = monitoraggio=20 dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e = dei=20 danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive = e=20 regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed = analizza i=20 dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di = cui=20 all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni = occupazionali e=20 delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonch=E9 i = dati di=20 carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive = attivit=E0=20 istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, = dall'Istituto=20 nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni = sul=20 lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio = di cui=20 al presente comma altres=EC integrano i flussi informativi di cui = all'articolo=20 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonch=E9 = gli istituti=20 previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi = di=20 neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad = agenti=20 cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri = operativi=20 regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui = al=20 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. = 308, che=20 regola le modalit=E0 di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione = delle=20 informazioni.

3. Presso l'ISPESL =E8 costituito il registro nazionale dei casi di = neoplasia=20 di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente = dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro = nazionale dei=20 mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavit=E0 nasali = e dei seni=20 paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori = nasali e=20 sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a pi=F9 bassa frazione = eziologia=20 riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione = ed=20 analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster = di casi=20 possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di = mortalit=E0 di=20 possibile significativit=E0 epidemiologica in rapporto a rischi=20 occupazionali.

4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e = delle=20 politiche sociali, al Ministero del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del=20 monitoraggio con periodicit=E0 annuale.

5. I contenuti, le modalit=E0 di tenuta, raccolta e trasmissione = delle=20 informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio = di cui=20 ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e = delle=20 politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.

Art. 245. Adeguamenti normativi

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua = periodicamente=20 le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, = pur non=20 essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, = n. 52,=20 rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce = consulenza ai=20 Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su = richiesta, in=20 tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e = della=20 salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione = consultiva=20 tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del = progresso=20 tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o=20 internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni = o=20 mutageni;
b) =E8 pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione=20 dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

Capo III - Protezione dai rischi connessi = all'esposizione=20 all'amianto

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 246. Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, = le norme=20 del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attivit=E0 = lavorative=20 che possono comportare, per i lavoratori, un=92esposizione ad amianto, = quali=20 manutenzione, rimozione dell=92amianto o dei materiali contenenti = amianto,=20 smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonch=E9 bonifica delle = aree=20 interessate.
(comma cos=EC=20 modificato dall'articolo 113 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 247. Definizioni

1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti = silicati=20 fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite = d'amianto=20 (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS=20 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la = crocidolite, n.=20 CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS=20 77536-68-6.

Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 248. Individuazione della presenza di = amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il = datore=20 di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei = locali, ogni=20 misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a = potenziale=20 contenuto d'amianto.

2. Se vi =E8 il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un = materiale o in=20 una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente = capo.

Art. 249. Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo=20 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere = proveniente=20 dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la = natura=20 e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da = attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensit=E0 e a = condizione=20 che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 = che il=20 valore limite di esposizione all'amianto non =E8 superato nell'aria = dell'ambiente=20 di lavoro, non si applicano gli articoli=20 250, 251, comma 1, 259 e=20 260, comma 1, nelle seguenti attivit=E0:
(alinea cos=EC modificato dall'articolo 114 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

a) brevi attivit=E0 non continuative di manutenzione durante le = quali il=20 lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) = rimozione senza=20 deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto = sono=20 fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento = di=20 materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) = sorveglianza=20 e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini = dell'individuazione=20 della presenza di amianto in un determinato = materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni = qualvolta si=20 verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo=20 dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o = dai=20 materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 = provvede a=20 definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni = sporadiche=20 e di debole intensit=E0, di cui al comma 2.

Art. 250. Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di = lavoro=20 presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per = territorio.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione = sintetica=20 dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto=20 manipolati;
c) attivit=E0 e procedimenti applicati;
d) numero di = lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa=20 durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei = lavoratori=20 all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinch=E9 i lavoratori o i loro = rappresentanti=20 abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica = di cui=20 ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni = di=20 lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla = polvere=20 proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una = nuova=20 notifica.

Art. 251. Misure di prevenzione e = protezione

1. In tutte le attivit=E0 di cui all'articolo=20 246, la concentrazione nell=92aria della polvere proveniente=20 dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve = essere=20 ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato = nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti = misure:
(alinea cos=EC modificato = dall'articolo=20 115, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti = alla=20 polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto = deve essere=20 limitato al numero pi=F9 basso possibile;
b) i lavoratori = esposti devono=20 sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle = vie=20 respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla = concentrazione=20 di amianto nell=92aria. La protezione deve essere tale da garantire=20 all=92utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di = amianto=20 nell=92aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata = nell=92aria=20 ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad = un=20 decimo del valore limite indicato all=92articolo=20 254;
(lettera cos=EC=20 sostituita dall'articolo 115, comma 2, del d.lgs. n. 106 del=20 2009)
c) l'utilizzo dei DPI deve essere = intervallato da=20 periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, = l'accesso=20 alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione = di cui=20 all'articolo=20 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori = addetti=20 alle lavorazioni previste dall'articolo=20 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), = del=20 presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti = in modo=20 tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ci=F2 non =E8 = possibile, da=20 evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i = locali e le=20 attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere = sottoposti a=20 regolare pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che = rilasciano=20 polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e=20 trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono = essere=20 raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il pi=F9 presto possibile in = appropriati=20 imballaggi chiusi su cui sar=E0 apposta un'etichettatura indicante che = contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente = trattati in=20 conformit=E0 alla vigente normativa in materia di rifiuti=20 pericolosi.

Art. 252. Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo=20 249, comma 2, per tutte le attivit=E0 di cui all'articolo=20 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate = affinch=E9:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attivit=E0 siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi = cartelli;
2)=20 accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a = motivo=20 del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di=20 fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di = mangiare=20 e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) = siano=20 messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o = adeguati=20 dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro = o=20 protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere = trasportati=20 all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo = tipo di=20 operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi = provveda o=20 in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento = secondo le=20 vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano = riposti=20 in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i = lavoratori=20 possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in = caso di=20 operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo = sia=20 custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo = ogni=20 utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire = l'equipaggiamento=20 difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Art. 253. Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato = all'articolo=20 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, = il datore=20 di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di = fibre=20 di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui = ricorrano le=20 condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle = misure sono=20 riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo della = concentrazione=20 nell=92aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali = contenenti=20 amianto.
(comma cos=EC=20 modificato dall'articolo 116 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei = lavoratori ovvero=20 dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in = possesso=20 di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I = campioni=20 prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati = ai=20 sensi del decreto del Ministro della sanit=E0 in data 14 maggio 1996, = pubblicato=20 nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica = italiana n.=20 178 del 25 ottobre 1996.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 116 del d.lgs. n. 106 = del=20 2009)

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di = stabilire=20 un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto = ore=20 tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto =E8 effettuato di preferenza = tramite=20 microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato=20 dall'Organizzazione mondiale della sanit=E0 (OMS) nel 1997 o qualsiasi = altro=20 metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma = l, si=20 prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza = superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri = e il=20 cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Art. 254. Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto =E8 fissato a 0,1 = fibre per=20 centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di = riferimento=20 di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinch=E9 nessun lavoratore = sia=20 esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore = limite.=20

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il = datore di=20 lavoro individua le cause del superamento e adotta il pi=F9 presto = possibile le=20 misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro pu=F2 = proseguire nella=20 zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione = dei=20 lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il = datore di=20 lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della = concentrazione=20 di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non pu=F2 essere ridotta con altri = mezzi e=20 per rispettare il valore limite =E8 necessario l'uso di un = dispositivo di=20 protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione=20 operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo = 251,=20 comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da = periodi di=20 riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle = aree di=20 riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui = all'articolo 256,=20 comma 4, lettera d).
(comma=20 cos=EC modificato dall'articolo 117 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa = consultazione=20 con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo=20 necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni = climatiche.

Art. 255. Operazioni lavorative = particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante=20 l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione = di=20 amianto nell'aria, =E8 prevedibile che questa superi il valore limite di = cui=20 all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la = protezione=20 dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione = delle vie=20 respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da = garantire=20 le condizioni previste dall'articolo=20 251, comma 1, lettera b);
b) provvede all'affissione di = cartelli per=20 segnalare che si prevede il superamento del valore limite di=20 esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la = dispersione=20 della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) = consulta i=20 lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo=20 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali=20 attivit=E0.

Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione=20 dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere = effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo=20 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 118=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o = di=20 rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, = strutture,=20 apparecchi e impianti, nonch=E9 dai mezzi di trasporto, predispone un = piano di=20 lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per = garantire la=20 sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione = dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui = seguenti=20 punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima=20 dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale = rimozione non=20 possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello = rappresentato=20 dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano = lasciati sul=20 posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di = protezione=20 individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti = all'esposizione=20 all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione = o di=20 rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la=20 decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate = misure=20 per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei=20 materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento = dei=20 valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui = all'articolo 255,=20 adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) = natura dei=20 lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
(lettera cos=EC = modificata dall'articolo=20 118 del d.lgs. n. 106 del 2009)
h) luogo ove i lavori = verranno=20 effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione=20 dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi = che si=20 intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed=20 e).

5. Copia del piano di lavoro =E8 inviata all'organo di vigilanza, = almeno 30=20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al = precedente=20 capoverso l=92organo di vigilanza non formula motivata richiesta di = integrazione o=20 modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il = datore di=20 lavoro pu=F2 eseguire i lavori. L=92obbligo del preavviso di trenta = giorni prima=20 dell=92inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale = ultima=20 ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di = lavoro=20 indicazione dell=92orario di inizio delle attivit=E0.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 118=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli = adempimenti=20 di cui all=92articolo=20 250.
(comma cos=EC=20 modificato dall'articolo 118 del d.lgs. n. 106 del 2009)

7. Il datore di lavoro provvede affinch=E9 i lavoratori o i loro = rappresentanti=20 abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Art. 257. Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di = lavoro=20 fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivit=E0 = comportanti=20 esposizione ad amianto, nonch=E9 ai loro rappresentanti, informazioni = su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere = proveniente=20 dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche = norme=20 igieniche da osservare, ivi compresa la necessit=E0 di non = fumare;
c) le=20 modalit=E0 di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei = dispositivi di=20 protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da = prendere=20 nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore = limite di=20 cui all'articolo 254 e la necessit=E0 del monitoraggio=20 ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle=20 misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori = superiori=20 al valore limite fissato dall'articolo=20 254, il datore di lavoro informa il pi=F9 presto possibile i = lavoratori=20 interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello = stesso e=20 li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di = urgenza non=20 rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro = informa=20 tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle = misure=20 adottate.

Art. 258. Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di = lavoro=20 assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a = polveri=20 contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad=20 intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile = per i=20 lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le = competenze=20 necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per = quanto=20 riguarda:

a) le propriet=E0 dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, = incluso=20 l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o = materiali che=20 possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare=20 un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per = ridurre=20 al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i = controlli e=20 le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la = selezione, i=20 limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle = vie=20 respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di=20 decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la = necessit=E0 della=20 sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e = alla=20 bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i = corsi di=20 formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), = della=20 legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 259. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione = dell'amianto o=20 dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi = rifiuti, nonch=E9 bonifica delle aree interessate di cui all'articolo=20 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e=20 periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicit=E0 = fissata dal=20 medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria = finalizzata anche=20 a verificare la possibilit=E0 di indossare dispositivi di protezione = respiratoria durante il lavoro.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 119 del d.lgs. n. 106 = del=20 2009)

2. I lavoratori che durante la loro attivit=E0 sono stati iscritti = anche una=20 sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, = sono=20 sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto = di=20 lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al = lavoratore le=20 indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed = all'opportunit=E0=20 di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi=20 individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, = nonch=E9 esami=20 della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze=20 scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta = l'opportunit=E0 di=20 effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame = radiografico=20 del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui = al primo=20 periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli = per i=20 quali =E8 documentata l=92efficacia diagnostica.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 119 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

Art. 260. Registro di esposizione e cartelle = sanitarie e=20 di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che = nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre = nell'ambiente e=20 l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che=20 l'esposizione =E8 stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, = comma 1,=20 lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui = all'articolo 240,=20 li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia = copia agli=20 organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve = intendersi=20 come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente = condizione=20 di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, = lettera=20 b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di = vigilanza e=20 all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, = trasmette all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la = cartella=20 sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle = annotazioni=20 individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 120=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per = un=20 periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 261. Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le = disposizioni=20 contenute nell'articolo 244, comma 3.

Capo IV - Sanzioni

Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il=20 dirigente
(articolo cos=EC=20 sostituito dall'articolo 121 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

1. Il datore di lavoro =E8 punito:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione degli articoli=20 223, commi 1, 2 e 3, 236,=20 commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249,=20 commi 1 e 3;
b) con l=92arresto fino a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.000=20 a 4.000 euro per la violazione dell=92articolo=20 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono=20 puniti:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione degli articoli=20 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235,=20 237, 238, comma 1, 240,=20 commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248,=20 comma 1, 250,=20 commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, = 257,=20 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l=92arresto = fino a sei=20 mesi o con l=92ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli = articoli=20 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239,=20 commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l=92arresto fino a tre = mesi o con=20 l=92ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli=20 250, commi 2 e 3, e 256,=20 commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da = 500 a=20 1.800 euro per la violazione degli articoli=20 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,=20 comma 3, e 260,=20 commi 2 e 3.

Art. 263. Sanzioni per il = preposto
(articolo cos=EC = sostituito dall'articolo=20 122 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente = titolo,=20 il preposto =E8 punito:

a) con l=92arresto sino a due mesi o con = l=92ammenda da 400 a=20 1.600 euro per la violazione degli articoli=20 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235,=20 236, comma 3, 240,=20 commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248,=20 comma 1, e 254;
b)=20 con l=92arresto fino a un mese o con l=92ammenda da 250 a 1000 euro = per la=20 violazione degli articoli=20 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239,=20 commi 1, 2 e 4.

Art. 264. Sanzioni per il medico=20 competente
(articolo=20 cos=EC sostituito dall'articolo 123 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

1. Il medico competente =E8 punito:

a) con l=92arresto fino a due mesi o con = l=92ammenda da 300 a=20 1.200 euro per la violazione degli articoli=20 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242,=20 comma 4;
b) con l=92arresto fino a un mese o con l=92ammenda da = 200 a 800=20 euro per la violazione dell=92articolo=20 243, comma 2.

Art. 264-bis. (Sanzioni = concernenti il=20 divieto di assunzione in luoghi esposti)
(articolo introdotto=20 dall'articolo 124 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all=92articolo=20 238, comma 2, =E8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria = da 100 a=20 450 euro.

Art. 265. Sanzioni per i = lavoratori
(abrogato dall'articolo 125 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit=E0 = lavorative=20 nelle quali vi =E8 rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle = norme=20 comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente = modificati e=20 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente=20 modificati.

Art. 267. Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente = modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe = provocare=20 infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi = entit=E0=20 microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire=20 materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della = crescita in=20 vitro di cellule derivate da organismi = pluricellulari.

Art. 268. Classificazione degli agenti = biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a = seconda=20 del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche = probabilit=E0=20 di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del = gruppo 2: un=20 agente che pu=F2 causare malattie in soggetti umani e costituire un = rischio per=20 i lavoratori; =E8 poco probabile che si propaga nella comunit=E0; sono = di norma=20 disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente = biologico del gruppo 3: un agente che pu=F2 causare malattie gravi in = soggetti=20 umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente = biologico pu=F2=20 propagarsi nella comunit=E0, ma di norma sono disponibili efficaci = misure=20 profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un = agente=20 biologico che pu=F2 provocare malattie gravi in soggetti umani e = costituisce un=20 serio rischio per i lavoratori e pu=F2 presentare un elevato rischio = di=20 propagazione nella comunit=E0; non sono disponibili, di norma, = efficaci misure=20 profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non = pu=F2=20 essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi = sopraindicati,=20 esso va classificato nel gruppo di rischio pi=F9 elevato tra le due=20 possibilit=E0.

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici = classificati nei=20 gruppi 2, 3 e 4.

Art. 269. Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivit=E0 che = comportano uso di=20 agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza=20 territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta = giorni prima=20 dell'inizio dei lavori:

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il = documento=20 di cui all'articolo 271, comma 5.

2. Il datore di lavoro che =E8 stato autorizzato all'esercizio di = attivit=E0 che=20 comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 =E8 tenuto = alla=20 comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta = si=20 verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione=20 significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, = comunque, ogni=20 qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore = di=20 lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di = cui al=20 comma 1.

5. Ove le attivit=E0 di cui al comma 1 comportano la presenza di = microrganismi=20 geneticamente modificati, ai quali si applicano i  livelli di = contenimento=20 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile = 2001, n.=20 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), =E8 sostituito da copia = della=20 documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto = decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti = alla=20 comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti = biologici=20 del gruppo 4.

Art. 270. Autorizzazione

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della = propria=20 attivit=E0, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di = autorizzazione del=20 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La richiesta di autorizzazione =E8 corredata da:

a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco = degli=20 agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione =E8 rilasciata dai competenti uffici del = Ministero del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere = dell'Istituto=20 superiore di sanit=E0. Essa ha la durata di 5 anni ed =E8 rinnovabile.=20 L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per=20 l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al = comma 1=20 informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali = di ogni=20 nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonch=E9 di ogni = avvenuta=20 cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati = dagli=20 adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali = comunica=20 all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni = concesse e=20 le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del = gruppo 4.=20 Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali = istituisce ed=20 aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali = =E8 stata=20 comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 = e=20 4.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 271. Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui = all'articolo 17,=20 comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle=20 caratteristiche dell'agente biologico e delle modalit=E0 lavorative, ed = in=20 particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o = possono=20 presentare un pericolo per la salute umana quale risultante = dall'allegato XLVI=20 o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla = base=20 delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo=20 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che = possono=20 essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e = tossici;
d)=20 della conoscenza di una patologia della quale =E8 affetto un = lavoratore, che =E8=20 da porre in correlazione diretta all'attivit=E0 lavorativa = svolta;
e) delle=20 eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorit=E0 sanitaria = competente=20 che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi = gruppi di=20 agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi = microbiologica, ed=20 adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e = preventive di=20 cui al presente titolo, adattandole alle particolarit=E0 delle = situazioni=20 lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al = comma 1=20 in occasione di modifiche dell'attivit=E0 lavorativa significative ai = fini della=20 sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni=20 dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attivit=E0, quali quelle riportate a titolo esemplificativo=20 nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di = operare=20 con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei = lavoratori=20 agli stessi, il datore di lavoro pu=F2 prescindere dall'applicazione = delle=20 disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e = 279,=20 qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di = tali misure=20 non =E8 necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo=20 17 =E8 integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di = esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori = addetti alle=20 fasi di cui alla lettera a);
c) le generalit=E0 del responsabile = del servizio=20 di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure=20 lavorative adottate, nonch=E9 le misure preventive e protettive = applicate;
e)=20 il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i = rischi di=20 esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel = caso di un=20 difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza =E8 consultato prima = dell'effettuazione=20 della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui = al comma=20 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative,=20 procedurali

1. In tutte le attivit=E0 per le quali la valutazione di cui = all'articolo 271=20 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua = misure=20 tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione = degli stessi=20 ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di = attivit=E0=20 lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o = potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta = adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l=92uso di = dispositivi=20 di sicurezza atti a proteggere dall=92esposizione accidentale ad = agenti=20 biologici;
(lettera=20 cos=EC modificata dall'articolo 126 del d.lgs. n. 106 del = 2009)
d)=20 adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione = individuali=20 qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) = adotta=20 misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione = accidentale=20 di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale = di=20 rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di = avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per = prelevare,=20 manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) = definisce=20 procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la = presenza di=20 agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento = fisico=20 primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone = i mezzi=20 necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei = rifiuti in=20 condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed = identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti = stessi;
m)=20 concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni = di=20 sicurezza di agenti biologici all'interno e=20 all=92esterno del luogo di lavoro.
(lettera cos=EC modificata dall'articolo 126 = del d.lgs. n.=20 106 del 2009)

Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attivit=E0 nelle quali la valutazione di cui all'articolo=20 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di = lavoro=20 assicura che:

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti = di docce=20 con acqua calda e fredda, nonch=E9, se del caso, di lavaggi oculari e=20 antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione = indumenti=20 protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati = dagli abiti=20 civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano = mono=20 uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni = utilizzazione,=20 provvedendo altres=EC a far riparare o sostituire quelli difettosi = prima=20 dell'utilizzazione successiva;
(lettera cos=EC modificata dall'articolo 127 del d.lgs. n. = 106 del=20 2009)
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che = possono essere=20 contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore = lascia la=20 zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, = disinfettati,=20 puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'=E8 rischio di esposizione =E8 = vietato assumere=20 cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, = usare=20 pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 274. Misure specifiche per strutture = sanitarie e=20 veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in = sede di=20 valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile = presenza di=20 agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei = relativi=20 campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione = al tipo=20 di attivit=E0 svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro = definisce=20 e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, = decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la = comunit=E0, i=20 materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali = che=20 sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, = 3 o 4,=20 le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di = infezione sono scelte tra quelle indicate nell'allegato XLVII in = funzione delle=20 modalit=E0 di trasmissione dell=92agente biologico.
(comma cos=EC sostituito = dall'articolo 128=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e = gli=20 stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, = punto 6,=20 nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 = a fini=20 di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali = da=20 laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di = lavoro=20 adotta idonee misure di contenimento in conformit=E0 all'allegato = XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia=20 eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di=20 contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di = lavoro=20 corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente = appartiene=20 al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto = livello=20 di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile = contaminazione=20 da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad = animali da=20 esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro = adotta=20 misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di = contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti = biologici non=20 ancora classificati, ma il cui uso pu=F2 far sorgere un rischio grave = per la=20 salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti = almeno a=20 quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del = lavoro,=20 della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di = sanit=E0,=20 pu=F2 individuare misure di contenimento pi=F9 elevate.

Art. 276. Misure specifiche per i processi=20 industriali

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, = punto 6,=20 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei = gruppi 2, 3 e=20 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle = elencate=20 nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui = all'articolo=20 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso = pu=F2 far=20 sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di = lavoro=20 adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di=20 contenimento.

Art. 277. Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione=20 nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i=20 lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui = possono=20 accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo = di usare=20 gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al pi=F9 presto l'organo di vigilanza=20 territorialmente competente, nonch=E9 i lavoratori ed il rappresentante = per la=20 sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle = misure che=20 intende adottare, o che ha gi=E0 adottato, per porre rimedio alla = situazione=20 creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al = dirigente o=20 al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti = biologici.

Art. 278. Informazioni e formazione

1. Nelle attivit=E0 per le quali la valutazione di cui all'articolo=20 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di = lavoro=20 fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, = informazioni ed=20 istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici = utilizzati;
b) le=20 precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure = igieniche=20 da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi = e dei=20 dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto = impiego;
e) le=20 procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del = gruppo=20 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure = da=20 adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata = in=20 particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite = prima=20 che i lavoratori siano adibiti alle attivit=E0 in questione, e ripetute, = con=20 frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano = nelle=20 lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei = rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile = cartelli su cui=20 sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od = incidente.

Capo III - Sorveglianza sanitaria

Art. 279. Prevenzione e controllo

1. Qualora l=92esito della valutazione del rischio ne rilevi la = necessit=E0 i=20 lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza = sanitaria di cui all=92articolo=20 41.
(comma cos=EC=20 sostituito dall'articolo 129 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, = adotta=20 misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per = motivi=20 sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra = le=20 quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori = che non=20 sono gi=E0 immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da=20 somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento = temporaneo=20 del lavoratore secondo le procedure dell'articolo=20 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori = esposti=20 in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile = a tale=20 esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro = effettua=20 una nuova valutazione del rischio in conformit=E0 all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni = sul=20 controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessit=E0 di = sottoporsi ad=20 accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivit=E0 che = comporta=20 rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati = nell'allegato=20 XLVI nonch=E9 sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della = non=20 vaccinazione.

Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi=20 accidentali

1. I lavoratori addetti ad attivit=E0 comportanti uso di agenti del = gruppo 3=20 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per = ciascuno di=20 essi, l'attivit=E0 svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di = esposizione=20 individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il = registro di=20 cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio = di=20 prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per = la=20 sicurezza hanno accesso a detto registro.
(comma cos=EC sostituito dall'articolo 130 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

3. Il datore di lavoro:
(comma cos=EC sostituito dall'articolo 130 del = d.lgs. n. 106=20 del 2009)

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 = all=92ISPESL e=20 all=92organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad = essi ogni=20 tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le = variazioni=20 intervenute;
b) comunica all=92ISPESL e all=92organo di vigilanza = competente=20 per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di = cui al=20 comma 1, fornendo al contempo l=92aggiornamento dei dati che li = riguardano e=20 consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le = relative=20 cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di = attivit=E0=20 dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanit=E0 e all'organo = di=20 vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma = 1 ed=20 all'ISPESL copia del medesimo registro nonch=E9 per il tramite del = medico=20 competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di = assunzione di=20 lavoratori che hanno esercitato attivit=E0 che comportano rischio di = esposizione=20 allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni = individuali=20 contenute nel registro di cui al comma 1, nonch=E9 copia della = cartella=20 sanitaria e di rischio.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma = 1 e le=20 cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro = fino a=20 risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla = cessazione di ogni attivit=E0 che espone ad agenti biologici. Nel caso = di agenti=20 per i quali =E8 noto che possono provocare infezioni consistenti o = latenti o che=20 danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che = possono=20 avere gravi sequele a lungo termine tale periodo =E8 di quaranta = anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi =E8 custodita e = trasmessa con=20 salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalit=E0 di tenuta del registro di cui al comma 1 = e delle=20 cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del = Ministro del=20 lavoro, della salute e delle politiche sociali e del lavoro e della = previdenza=20 sociale sentita la Commissione consultiva permanente.

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della = salute e=20 delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del = registro di=20 cui al comma 1.

Art. 281. Registro dei casi di malattia e di=20 decesso

1. Presso l'ISPESL =E8 tenuto un registro dei casi di malattia ovvero = di=20 decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

2. I medici, nonch=E9 le strutture sanitarie, pubbliche o private, = che=20 refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, = trasmettono=20 all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della = previdenza=20 sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello = e le=20 modalit=E0 di tenuta del registro di cui al comma 1, nonch=E9 le = modalit=E0 di=20 trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali = fornisce=20 alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei = dati del=20 registro di cui al comma 1.

Capo IV - Sanzioni

Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro = e dei=20 dirigenti
(articolo cos=EC=20 sostituito dall'articolo 131 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

1. Il datore di lavoro =E8 punito con l=92arresto da = tre a sei mesi=20 o con l=92ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell=92articolo=20 271, commi 1, 3 e 5.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono=20 puniti:

a) con l=92arresto da tre a sei mesi o con = l=92ammenda da 2.500 a=20 6.400 euro per la violazione degli articoli=20 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, = 275; 276,=20 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l=92arresto = fino a tre=20 mesi o con l=92ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli=20 269, commi 1, 2 e 3, e 277,=20 comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a = 1.800=20 euro per la violazione dell=92articolo=20 280, commi 3 e 4.

Art. 283. Sanzioni a carico dei = preposti
(articolo cos=EC = sostituito dall'articolo=20 132 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Con riferimento alle = previsioni di cui=20 al presente titolo, il preposto =E8 punito con l=92arresto fino a due = mesi o con=20 l=92ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli=20 271, comma 2, 272, 274,=20 commi 2 e 3, 275, 276, e 278,=20 commi 1 e 3.

Art. 284. Sanzioni a carico del medico=20 competente
(articolo=20 cos=EC sostituito dall'articolo 133 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

1. Il medico competente =E8 = punito con=20 l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la = violazione=20 dell=92articolo=20 279, comma 3.

Art. 285. Sanzioni a carico dei = lavoratori
(articolo cos=EC = sostituito dall'articolo=20 134 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da = 300 a 800=20 euro per la violazione dell=92articolo=20 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con = l'ammenda=20 da 100 a 400 euro per la violazione dell=92articolo=20 277, comma 1.

Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di = assunzione in=20 luoghi esposti
(articolo=20 cos=EC sostituito dall'articolo 135 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

1. Chiunque viola le = disposizioni di cui=20 all=92articolo=20 273, comma 2, =E8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria = da 100 a=20 450 euro.

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE = ESPLOSIVE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 287. Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della = sicurezza e=20 della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di = atmosfere=20 esplosive come definite all'articolo 288.

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove = =E8=20 presente un'area con atmosfere esplosive, oppure =E8 prevedibile, sulla = base di=20 indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

3. Il presente titolo non si applica:

a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei = pazienti, nel=20 corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al d.P.R. 15 = novembre=20 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo = stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente = instabili;=20
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto = legislativo 25=20 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto = terrestre,=20 marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti=20 disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per = il=20 trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo = relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie = navigabili=20 interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale = (ICAO),=20 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonch=E9 la normativa = comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si = applica=20 invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera = potenzialmente=20 esplosiva.

Art. 288. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: =ABatmosfera = esplosiva=BB una=20 miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili = allo=20 stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la=20 combustione si propaga nell=92insieme della miscela = incombusta.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 136=20 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1-bis. Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle = quali la=20 concentrazione di ossigeno nell=92atmosfera =E8 approssimativamente del = 21 per cento=20 e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al = di sotto=20 dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali=20 (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purch=E9 tali = variazioni=20 abbiano un effetto trascurabile sulle propriet=E0 esplosive della = sostanza=20 infiammabile o combustibile.
(comma aggiunto dall'articolo 136 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 289. Prevenzione e protezione contro le=20 esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, = sulla=20 base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di = cui=20 all'articolo=20 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative = adeguate=20 alla natura dell'attivit=E0; in particolare il datore di lavoro previene = la=20 formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attivit=E0 non consente di prevenire la = formazione di=20 atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli = effetti=20 pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la = sicurezza=20 dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e = integrate=20 con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate=20 periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti = rilevanti.

Art. 290. Valutazione dei rischi di = esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, = il datore=20 di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, = tenendo=20 conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilit=E0 e durata della presenza di atmosfere = esplosive;
b)=20 probabilit=E0 che le fonti di accensione, comprese le scariche = elettrostatiche,=20 siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche=20 dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili=20 interazioni;
d) entit=E0 degli effetti = prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in = considerazione i=20 luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con = quelli=20 in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 291. Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, = e=20 secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di = cui=20 all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari=20 affinch=E9:

a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantit=E0 tale = da mettere=20 in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli = ambienti=20 di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il = lavoro in=20 condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono = svilupparsi atmosfere esplosive in quantit=E0 tale da mettere in = pericolo la=20 sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato = controllo=20 durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del = rischio,=20 mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 292. Coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri = temporanei e=20 mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di pi=F9 = imprese,=20 ciascun datore di lavoro =E8 responsabile per le questioni soggette al = suo=20 controllo.

2. Ferma restando la responsabilit=E0 individuale di ciascun = datore di=20 lavoro e quanto previsto dall'articolo=20 26, il datore di lavoro che =E8 responsabile del luogo di lavoro, = coordina=20 l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei = lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le = esplosioni, di=20 cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalit=E0 di = attuazione di=20 detto coordinamento.
(comma=20 cos=EC modificato dall'articolo 137 del d.lgs. n. 106 del = 2009)

Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere = esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato=20 XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 = siano=20 applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato=20 L.

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive = in=20 quantit=E0 tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei = lavoratori=20 sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato=20 LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l=92avvio = e la=20 fermata dell=92impianto, sia durante il normale ciclo sia = nell=92eventualit=E0 di=20 un=92emergenza in atto.
(comma cos=EC modificato dall'articolo 138 del d.lgs. n. 106 = del=20 2009)

Art. 294. Documento sulla protezione contro le=20 esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo=20 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato = un=20 documento, denominato: =ABdocumento sulla protezione contro le = esplosioni=BB.

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve = precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e = valutati;
b) che=20 saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del = presente=20 titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle = zone di=20 cui all'allegato=20 XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le = prescrizioni minime=20 di cui all'allegato=20 L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i = dispositivi=20 di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza = tenendo nel=20 debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono = stati=20 adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di=20 lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima = dell'inizio del=20 lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o=20 l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o=20 trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 =E8 parte integrante del documento = di=20 valutazione dei rischi di cui all'articolo=20 17, comma 1.

Art. 294-bis. Informazione e = formazione dei=20 lavoratori
(articolo=20 introdotto dall'articolo 139 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Nell=92ambito degli obblighi di cui agli articoli=20 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinch=E9 i lavoratori = esposti al=20 rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e = formati in=20 relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare=20 riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del = presente=20 titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalit=E0 = operative=20 necessarie a minimizzare la presenza e l=92efficacia delle sorgenti di = accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di = protezione=20 dell=92impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al = travaso di=20 liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato = della=20 segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli = eventuali=20 rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle = atmosfere=20 esplosive, con particolare riferimento all=92asfissia;
h) all=92uso = corretto di=20 adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative = indicazioni e=20 controindicazioni all=92uso.

Art. 295. Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi = atmosfere=20 esplosive, gi=E0 utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello = stabilimento per=20 la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere = da tale=20 data, i requisiti minimi di cui all'allegato=20 L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le = disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi = atmosfere=20 esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per = la=20 prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi = di cui=20 all'allegato=20 L, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi = atmosfere=20 esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal = presente=20 titolo.

Art. 296. Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinch=E9 le installazioni = elettriche nelle=20 aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato=20 XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del = d.P.R. 22=20 ottobre 2001, n. 462.

Capo III - Sanzioni

Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro = e dei=20 dirigenti
(articolo cos=EC sostituito = dall'articolo=20 141 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro =E8 punito con l=92arresto da = tre a sei mesi=20 o con l=92ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell=92articolo=20 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con = l'arresto=20 da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la = violazione degli=20 articoli=20 289, comma 2, 291,=20 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI = PROCEDURA=20 PENALE

Art. 298. Principio di specialit=E0

1. Quando uno stesso fatto =E8 punito da una disposizione prevista = dal titolo I=20 e da una o pi=F9 disposizioni previste negli altri titoli, si applica la = disposizione speciale.

Art. 299. Esercizio di fatto di poteri = direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo=20 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altres=EC su colui il = quale, pur=20 sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri = giuridici=20 riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 = giugno 2001,=20 n. 231

1. L'articolo=20 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, =E8 = sostituito dal=20 seguente: (omissis)

Art. 301. Applicabilit=E0 delle disposizioni di = cui agli=20 articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. = 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul = lavoro=20 previste dal presente decreto nonch=E9 da altre disposizioni aventi = forza di=20 legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o = dell'ammenda=20 ovvero la pena della sola = ammenda,=20 si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione = del reato=20 di cui agli articoli=20 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.=20 758.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 142 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 301-bis. Estinzione = agevolata degli=20 illeciti amministrativi a seguito di = regolarizzazione
(articolo introdotto dall'articolo 143, comma 1, d.lgs. = n. 106 del=20 2009)

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi = puniti con=20 sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di = estinguere=20 l=92illecito amministrativo, =E8 ammesso al pagamento di una somma pari = alla misura=20 minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria=20 posizione non oltre il termine assegnato dall=92organo di vigilanza = mediante=20 verbale di primo accesso ispettivo.

Art. 302. Definizione delle contravvenzioni = punite con la=20 sola pena dell'arresto
(articolo cos=EC = sostituito=20 dall'articolo 144, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena = dell=92arresto,=20 il giudice pu=F2, su richiesta dell=92imputato, sostituire la pena = irrogata nel=20 limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo = i=20 criteri di ragguaglio di cui all=92articolo=20 135 del codice penale. La sostituzione pu=F2 avvenire solo quando = siano state=20 eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. = La somma=20 non pu=F2 essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non =E8 = consentita quando la=20 violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un = infortunio sul=20 lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che = abbia=20 comportato l=92incapacit=E0 di attendere alle ordinarie occupazioni per = un periodo=20 superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in = giudicato=20 della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza = che=20 l=92imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal = presente testo=20 unico, ovvero i reati di cui all=92articoli=20 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, = limitatamente=20 all=92ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli = infortuni=20 sul lavoro, il reato si estingue.

Art. 302-bis. (Potere di=20 disposizione)
(articolo = introdotto=20 dall'articolo 144, comma 2, d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni = esecutive=20 ai fini dell=92applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, = laddove=20 volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente=20 richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta = adozione, e=20 salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 =E8 = ammesso ricorso,=20 entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione = dell=92esecutivit=E0 dei=20 provvedimenti, all=92autorit=E0 gerarchicamente sovraordinata = nell=92ambito dei=20 rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici = giorni.=20 Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si = intende=20 respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di = vigilanza=20 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la = autorit=E0=20 gerarchicamente sovraordinata =E8 il dirigente della = Direzione.

Art. 303. Circostanza attenuante
(abrogato dall'articolo 145 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E = FINALI

Art. 304. Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo=20 3, comma 3, e dall'articolo=20 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto=20 legislativo sono abrogati:

a) il d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il d.P.R. 7 gennaio 1956, n. = 164, il=20 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il de= creto=20 legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il de= creto=20 legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 = agosto=20 1996, n. 493, il de= creto=20 legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 = agosto 2005,=20 n. 187;
b) l'articolo=20 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, = convertito,=20 con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli ar= ticoli:=20 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra = disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata = dal=20 decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso;
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell=92articolo 3, = della legge 22=20 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del d.P.R. 20 = marzo 1956,=20 n. 320;
d-quater) il d.= P.R. 3=20 luglio 2003, n. 222.

(lettere da=20 d-bis) a d-quater) aggiunte dall'articolo 146 del d.lgs. n. 106 del=20 2009)

1-bis. Le funzioni attribuite all=92ispettorato medico centrale = dal decreto=20 legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono = svolte dalla=20 struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, = della=20 salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare = nell=92ambito=20 del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in=20 attuazione dell=92articolo=20 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con = modificazioni,=20 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(comma=20 introdotto dall'articolo 146 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. Con uno o pi=F9 decreti integrativi attuativi della delega = prevista dall'ar= ticolo 1,=20 comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede = all'armonizzazione=20 delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o=20 regolamenti che dispongono rinvii a norme del de= creto=20 legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, = ovvero ad=20 altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, = laddove=20 disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del = de= creto=20 legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, = ovvero ad=20 altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono = riferiti alle=20 corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Art. 305. Clausola finanziaria

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, = dall'esecuzione=20 del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, = non=20 devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. = Le=20 amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal = presente=20 decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, = umane,=20 strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime=20 amministrazioni.

Art. 306. Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, = costituiscono=20 integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli=20 17, comma 1, lettera a), e 28,=20 nonch=E9 le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad = esse=20 rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste = dal=20 presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data = di=20 pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale = data=20 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore = alla data=20 fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva=20 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII = entrano in=20 vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a=20 disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non = permettono=20 il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso = tecnico=20 e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei = valori=20 limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 = luglio 2010.=20 Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori = limite di=20 esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui = al=20 precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore = della=20 navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite = di=20 esposizione al rumore di cui all=92articolo 189 entra in vigore il 15 = febbraio=20 2011.
(comma cos=EC modificato = dall'articolo 147 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle = politiche=20 sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo = economico,=20 sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si = da'=20 attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei = lavoratori sul=20 luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse = modificano=20 modalit=E0 esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli = allegati=20 al presente decreto, nonch=E9 da altre direttive gi=E0 recepite = nell'ordinamento=20 nazionale.

4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in = materia=20 di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative = pecuniarie=20 previste dal presente decreto nonch=E9 da atti aventi forza di legge = vengono=20 rivalutate ogni cinque anni a far data dall=92entrata in vigore del = presente=20 decreto in misura pari all=92indice ISTAT dei prezzi al consumo per il=20 corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale=20 superiore.
(comma aggiunto dall'articolo = 147 del=20 d.lgs. n. 106 del 2009)


ALLEGATI


ALLEGATO I - Gravi = violazioni ai=20 fini dell=92adozione del provvedimento di sospensione dell=92attivit=E0=20 imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere=20 generale

=95 Mancata elaborazione del documento di = valutazione dei=20 rischi;
=95 Mancata formazione ed addestramento;
=95 Mancata = costituzione=20 del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo=20 responsabile;
=95 Mancata elaborazione del piano di sicurezza e = coordinamento=20 (PSC);
=95 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza = (POS);
=95=20 Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
=95 Mancata = nomina del=20 coordinatore per l=92esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta=20 dall=92alto

=95 Mancata=20 fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute=20 dall=92alto;
=95 Mancanza di protezioni verso il=20 vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di=20 seppellimento

=95 Mancata applicazione delle armature di = sostegno, fatte=20 salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di = consistenza del=20 terreno.

Violazioni che espongono al rischio di=20 elettrocuzione

  • Lavori in prossimit=E0 di linee = elettriche in=20 assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a = proteggere i=20 lavoratori dai conseguenti rischi;=20
  • Presenza di conduttori nudi in = tensione in=20 assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a = proteggere i=20 lavoratori dai conseguenti rischi;=20
  • Mancanza protezione contro i contatti = diretti ed=20 indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, = interruttore=20 differenziale).

Violazioni che espongono al rischio = d=92incendio

=95 Mancanza Certificato Prevenzione Incendi = per le=20 attivit=E0 soggette;
=95 Mancanza mezzi estinzione=20 incendi;

Violazioni che espongono al rischio = d=92amianto

=95 Mancata notifica all=92organo di vigilanza = prima=20 dell=92inizio dei lavori che possono comportare il rischio di = esposizione ad=20 amianto.


ALLEGATO II - = Casi in cui =E8=20 consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei = compiti di=20 prevenzione e protezione dai rischi (art.=20 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30=20 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a = 30=20 lavoratori
3. Aziende della = pesca................................fino a=20 20 lavoratori
4. Altre aziende=20 ........................................fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 17 = maggio=20 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di = dichiarazione o=20 notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali=20 termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende = estrattive e=20 altre attivit=E0 minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il = deposito=20 separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e = cura sia=20 pubbliche sia private.


ALLEGATO=20 III - Cartella sanitaria e di rischio =


ALLEGATO IV - Requisiti dei = luoghi di=20 lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1 Stabilit=E0 e solidit=E0

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o = qualunque=20 altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere = stabili e=20 possedere una solidit=E0 che corrisponda al loro tipo d'impiego ed = alle=20 caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno = garantiti=20 nelle manutenzioni.
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito = devono=20 avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara = indicazione del=20 carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro = quadrato di=20 superficie.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e = devono=20 essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilit=E0 del = solaio.
1.1.5.=20 L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti = elevati=20 di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili = deve essere=20 reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali=20 andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei = dispositivi.
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i = locali di=20 lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto =E8 possibile, fuori = dell'orario=20 di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere = dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7. Nelle adiacenze = dei=20 locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non = pu=F2 tenere=20 depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o = liquidi=20 capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano = adottati mezzi=20 efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono = arrecare=20 ai lavoratori ed al vicinato.
1.1.8. Le strutture metalliche degli = edifici=20 e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, = di=20 notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o = mediante=20 conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a = terra in=20 modo da garantire la dispersione delle scariche = atmosferiche.

1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e = superficie dei=20 locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende = industriali=20 che occupano pi=F9 di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che = eseguono=20 le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i = seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m = 3;
1.2.1.2.=20 cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni = lavoratore=20 occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di = almeno mq=20 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla = superficie si=20 intendono lordi cio=E8 senza deduzione dei mobili, macchine ed = impianti=20 fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali =E8 misurata dal = pavimento=20 all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessit=E0 tecniche aziendali lo = richiedono,=20 l'organo di vigilanza competente per territorio pu=F2 consentire = altezze minime=20 inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati = adeguati=20 mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti = dal=20 presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei = locali=20 chiusi di lavoro =E8 estesa anche alle aziende industriali che = occupano meno di=20 cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano=20 ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla = salute dei=20 lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a = uffici,=20 indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende = commerciali,=20 i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa = urbanistica=20 vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di = lavoro=20 deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in = relazione=20 al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei = locali=20 scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle = necessit=E0=20 della lavorazione, =E8 vietato adibire a lavori continuativi locali = chiusi che=20 non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti = atmosferici, e=20 provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del = tipo di=20 impresa e dell'attivit=E0 dei lavoratori;
1.3.1.2. avere aperture = sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
1.3.1.3. essere ben = asciutti e=20 ben difesi contro l'umidit=E0;
1.3.1.4. avere le superfici dei = pavimenti,=20 delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per = ottenere condizioni adeguate di igiene.

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, = stabili ed=20 antisdrucciolevoli nonch=E9 esenti da protuberanze, cavit=E0 o piani = inclinati=20 pericolosi devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. =20
1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul = pavimento=20 sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie = unita ed=20 impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi = verso i=20 punti di raccolta e scarico.
1.3.4. Quando il pavimento dei posti = di lavoro=20 e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito = in=20 permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono = forniti di=20 idonee calzature impermeabili.
1.3.5. Qualora non ostino = particolari=20 condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a = tinta=20 chiara.
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare = le pareti=20 completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di = lavoro e=20 delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e = costituite da=20 materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, = ovvero=20 essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione = succitati in=20 modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le = pareti, n=E9=20 rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui = vengano=20 utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal = pavimento,=20 tale altezza =E8 elevata quando ci=F2 =E8 necessario in relazione al = rischio che i=20 lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
1.3.7. = Le=20 finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter = essere=20 aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. = Quando=20 sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire = un=20 pericolo per i lavoratori.
1.3.8. Le finestre e i lucernari devono = essere=20 concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi = che=20 consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che = effettuano tale=20 lavoro nonch=E9 per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad=20 esso.
1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non=20 sufficientemente resistenti pu=F2 essere autorizzato soltanto se siano = fornite=20 attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta=20 sicurezza.
1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono = funzionare in=20 piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di = sicurezza e=20 devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente = identificabili=20 ed accessibili.
1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere = adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12. Le = banchine di=20 carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove =E8 tecnicamente = possibile, le=20 banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di = un'uscita a ciascuna estremit=E0.
1.3.13. Le rampe di carico devono = offrire=20 una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono = cadere.
1.3.14. Le=20 disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono = altres=EC=20 applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno = dell'impresa, alle=20 vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di=20 circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza = degli=20 impianti dell'impresa, nonch=E9 alle banchine di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni = di=20 qualsiasi specie devono essere costituite di materiali = incombustibili. Sono,=20 tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in = cui ci=F2,=20 in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non=20 costituisca pericolo.
1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei = posti di=20 lavoro e di manovra dei forni, nonch=E9 le relative scale e = passerelle di=20 accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.=20

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati = alla=20 lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla = conservazione di=20 materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono = essere in=20 condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle = materie=20 pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.
1.3.17. = I=20 locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano = le=20 materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed = infettanti,=20 nonch=E9 i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere = impiegati=20 per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente=20 puliti.

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e=20 passaggi

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale = fisse e=20 banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo = tale che=20 i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza = e=20 conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle = vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun = rischio.
1.4.2.=20 Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone = ovvero merci=20 dovr=E0 basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di=20 impresa.
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati = mezzi di=20 trasporto, dovr=E0 essere prevista per i pedoni una distanza di = sicurezza=20 sufficiente.
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli = devono=20 passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per = pedoni,=20 corridoi e scale.
1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura = dei=20 locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il = tracciato=20 delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6. Se i = luoghi di=20 lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro = e=20 presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute = d'oggetti, tali=20 luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i = lavoratori non=20 autorizzati possano accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere = prese=20 misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere = alle=20 zone di pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere = segnalate in=20 modo chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di = lavoro e=20 dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o = sporgenze=20 pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il = movimento=20 ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I = pavimenti=20 ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano = la=20 normale circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche = non si=20 possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi = o mobili=20 che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali = zone=20 devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente = segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi = simili sono=20 usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi = di un=20 edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture = per il=20 passaggio del carico ai singoli piani, nonch=E9 il sottostante = spazio di=20 arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, = su tutti=20 i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello = del=20 piano terreno, di arresto al piede.
1.4.12.2. I parapetti devono = essere=20 disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli = derivanti=20 da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. = Gli=20 stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle = aperture dove=20 si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le = caratteristiche dei=20 materiali in manovra ci=F2 non sia possibile. In quest'ultimo caso, = in luogo=20 del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera = mobile,=20 inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante = chiavistello=20 o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando = non=20 siano eseguite manovre di carico o scarico al piano=20 corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori = orizzontali o=20 inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del = materiale=20 trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli = per=20 caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno = che non=20 siano adottate altre misure contro detti pericoli.
1.4.14. Davanti = alle=20 uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed = immediatamente in=20 una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte = barriere atte=20 ad evitare investimenti e, quando ci=F2 non sia possibile, adeguate=20 segnalazioni.
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo = nelle zone=20 di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su = strada o=20 su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il = servizio=20 notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di = riparazione o=20 manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono = percorribili senza=20 pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2. Apposito cartello = deve essere=20 posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione = o=20 manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi = meccanici,=20 quando il traffico non =E8 sospeso o la linea non =E8 sbarrata, una o = pi=F9 persone=20 devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori=20 l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o = pi=F9=20 veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non pu=F2,=20 direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, = controllarne=20 il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un = incaricato=20 che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare = l'incolumit=E0 delle=20 persone.
1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo = dei=20 vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati = solidi=20 ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di = caduta.=20 Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il = margine del=20 piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. = 2.

1.5. Vie e uscite di emergenza.

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli = al deflusso=20 che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di=20 raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2. uscita di emergenza: = passaggio che=20 immette in un luogo sicuro;
1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel = quale le=20 persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati=20 dall'incendio o altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4. larghezza = di una=20 porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto=20 dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se=20 scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata = (larghezza=20 utile di passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere = sgombre e=20 consentire di raggiungere il pi=F9 rapidamente possibile un luogo=20 sicuro.
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono = poter=20 essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei=20 lavoratori.
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni = delle vie e=20 delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei = luoghi di=20 lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle = attrezzature=20 in essi installate, nonch=E9 al numero massimo di persone che possono = essere=20 presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza = devono=20 avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla = normativa=20 vigente in materia antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di = emergenza siano=20 dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, = qualora=20 siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente = da parte=20 di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di = emergenza.=20 L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo = non =E8=20 richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o = per altre=20 cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati = specificamente=20 autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente = per=20 territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono = essere=20 chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non = nei casi=20 specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.
1.5.8. = Nei locali=20 di lavoro e in quelli destinati a deposito =E8 vietato adibire, quali = porte=20 delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte = scorrevoli=20 verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
1.5.9. Le vie e = le uscite=20 di emergenza, nonch=E9 le vie di circolazione e le porte che vi danno = accesso=20 non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere = utilizzate in=20 ogni momento senza impedimenti.
1.5.10. Le vie e le uscite di = emergenza=20 devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle = disposizioni=20 vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
1.5.11. Le vie = e le=20 uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere = dotate di=20 un'illuminazione di sicurezza di intensit=E0 sufficiente, che entri in = funzione=20 in caso di guasto dell'impianto elettrico.
1.5.12. Gli edifici che = sono=20 costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano = pericoli di=20 esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti = pi=F9 di=20 cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile = accesso o=20 rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. = Per gli=20 edifici gi=E0 costruiti si dovr=E0 provvedere in conformit=E0, quando = non ne esista=20 l'impossibilit=E0 accertata dall'organo di vigilanza. In = quest'ultimo=20 caso sono disposte le misure e cautele ritenute pi=F9 efficienti. Le = deroghe gi=E0=20 concesse mantengono la loro validit=E0 salvo diverso provvedimento = dell'organo=20 di vigilanza.
1.5.13. Per i luoghi di lavoro gi=E0 utilizzati prima = del 1=B0=20 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto = 1.5.4.,=20 ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di=20 emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel = pavimento dei=20 luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse = ed i=20 pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti = normali,=20 atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano = attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni = di=20 pericolo.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il = passaggio=20 di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli = superiori=20 ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di=20 parapetto normale.
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti = parapetti di=20 altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito = nel=20 locale, non vi siano condizioni di = pericolo.

1.6. Porte e portoni

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per = numero,=20 dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una = rapida=20 uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno = durante il=20 lavoro.
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali = comportino=20 pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti = alle=20 attivit=E0 che si svolgono nel locale stesso pi=F9 di 5 lavoratori, = almeno una=20 porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed = avere=20 larghezza minima di m 1,20.
1.6.3. Quando in un locale si svolgono=20 lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2., la = larghezza=20 minima delle porte =E8 la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori = normalmente ivi=20 occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta = avente=20 larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i = lavoratori=20 normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il = locale=20 deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 = che si=20 apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i = lavoratori=20 normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il = locale=20 deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e = di una=20 porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel = verso=20 dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori = normalmente ivi=20 occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte = previste=20 al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta = che si=20 apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni = 50=20 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, = calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a = 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al = punto=20 1.6.3., lettera d), pu=F2 anche essere minore, purch=E9 la loro = larghezza=20 complessiva non risulti inferiore.
1.6.5. Alle porte per le quali = =E8=20 prevista una larghezza minima di m 1,20 =E8 applicabile una tolleranza = in meno=20 del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali =E8 prevista una = larghezza=20 minima di m 0,80 =E8 applicabile una tolleranza in meno del 2% (due = per=20 cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza = di cui=20 al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si = applicano le=20 disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed = in=20 quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli=20 verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su = asse=20 centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del = locale.
1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati = essenzialmente=20 alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio = dei=20 pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono = essere=20 segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
1.6.9. = Le porte=20 e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere = muniti=20 di pannelli trasparenti.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve = essere=20 apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11. Se le=20 superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono=20 costituite da materiali di sicurezza e c'=E8 il rischio che i = lavoratori possano=20 rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono = essere=20 protette contro lo sfondamento.
1.6.12. Le porte scorrevoli devono = disporre=20 di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o = di=20 cadere.
1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto = devono=20 disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di = ricadere.
1.6.14.=20 Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza = rischi=20 di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di = dispositivi di=20 arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter = essere=20 aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire=20 automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
1.6.15. = Le porte=20 situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere = contrassegnate in=20 maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla = normativa=20 vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, = dall'interno senza=20 aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le = porte=20 devono poter essere aperte.
1.6.17. I luoghi di lavoro gi=E0 = utilizzati prima=20 del 1=B0 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, = per numero=20 ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono=20 agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti = luoghi=20 devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai = precedenti=20 punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati = prima=20 del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti = 1.6.2.,=20 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. = In ogni=20 caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve = essere=20 conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla = licenza di=20 abitabilit=E0.

1.7. Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al = normale=20 accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute = in modo=20 da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per = situazioni di=20 emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a = regola=20 d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2. = Dette=20 scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati = aperti,=20 di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe = delimitate da=20 due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
1.7.1.3. = Le scale=20 a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o = incastellature=20 verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono = essere=20 provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una = solida=20 gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza = tale da=20 impedire la caduta accidentale della persona verso = l'esterno.
1.7.1.4. La=20 parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da = questi=20 pi=F9 di cm. 60.
1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 = centimetri dalla=20 parete alla quale sono applicati o alla quale la scala =E8=20 fissata.
1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale=20 costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolt=E0 = costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre = misure di=20 sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto = superiore ad=20 un metro.
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto =E8 = considerato=20 "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e = resistente in=20 buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile = di=20 almeno un metro;
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due = correnti, di=20 cui quello intermedio posto a circa met=E0 distanza fra quello = superiore ed=20 il pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da = poter=20 resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo = cui pu=F2=20 essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e = della sua=20 specifica funzione.

1.7.2.2. =C8 considerato "parapetto normale con = arresto al=20 piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con = fascia=20 continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15=20 centimetri.
1.7.2.3. =C8 considerata equivalente ai parapetti = definiti ai=20 punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, = balaustra,=20 ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la = caduta=20 verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti = stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le = rampe di=20 accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati = devono=20 essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con = arresto al=20 piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non =E8 richiesta per i = piani di=20 caricamento di altezza inferiore a m. 1,50.

1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro = esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere=20 idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in=20 dipendenza dell'attivit=E0 lavorativa.
1.8.2. Ove non sia possibile = la difesa=20 con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele=20 adeguate.
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri = luoghi o=20 impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le = loro=20 attivit=E0 devono essere concepiti in modo tale che la circolazione = dei pedoni e=20 dei veicoli pu=F2 avvenire in modo sicuro.
1.8.4. Le disposizioni = di cui ai=20 punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., = sono=20 altres=EC applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno=20 dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro = fissi,=20 alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e=20 sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonch=E9 alle banchine di=20 carico.
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di = pericolo=20 di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., = 1.4.7.,=20 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro = esterni.
1.8.6. I=20 luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati = con luce=20 artificiale quando la luce del giorno non =E8 sufficiente.
1.8.7. = Quando i=20 lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere=20 strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i=20 lavoratori:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici = e, se=20 necessario, contro la caduta di oggetti;
1.8.7.2 non sono esposti = a=20 livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, = polveri;
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di = lavoro in=20 caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
1.8.7.4 = non=20 possono scivolare o cadere.

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza = dei locali=20 di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle = acque di=20 pioggia e di quelle di altra provenienza.

1.9. Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, =E8 necessario = far s=EC che=20 tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali = sono=20 sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in = quantit=E0=20 sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
1.9.1.2. Se = viene=20 utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre = mantenuto=20 funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un = sistema di=20 controllo, quando ci=F2 =E8 necessario per salvaguardare la salute = dei=20 lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di = condizionamento=20 dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in = modo che i=20 lavoratori non siano esposti a correnti d'aria = fastidiosa.
1.9.1.4. Gli=20 stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, = manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei = lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe = comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto = all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato=20 rapidamente.

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve = essere=20 adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto = conto dei=20 metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai=20 lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per = i=20 lavoratori si deve tener conto della influenza che possono = esercitare sopra=20 di essa il grado di umidit=E0 ed il movimento dell'aria=20 concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei = locali=20 per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense = e dei=20 locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione = specifica=20 di questi locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti = vetrate=20 devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi = di=20 lavoro, tenendo conto del tipo di attivit=E0 e della natura del = luogo di=20 lavoro.
1.9.2.5. Quando non =E8 conveniente modificare la = temperatura di=20 tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori = contro le=20 temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche = localizzate=20 o mezzi personali di protezione.
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco = diretto=20 destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro = di cui=20 al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo = privi di=20 valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la = corruzione=20 dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in = cui,=20 per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia = necessario.

1.9.3 Umidit=E0

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende = industriali=20 nei quali l'aria =E8 soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni = di=20 lavoro, si deve evitare, per quanto =E8 possibile, la formazione = della nebbia,=20 mantenendo la temperatura e l'umidit=E0 nei limiti compatibili con = le esigenze=20 tecniche.

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi = di=20 lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente = dalle=20 necessit=E0 delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali = sotterranei, i=20 luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni = caso,=20 tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di = dispositivi=20 che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare = la=20 sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli = impianti di=20 illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono = essere=20 installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non = rappresenti un=20 rischio di infortunio per i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro = nei=20 quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di = guasto=20 dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di = sicurezza di sufficiente intensit=E0.
1.10.4. Le superfici vetrate=20 illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere = tenuti=20 costantemente in buone condizioni di pulizia e di = efficienza.
1.10.5. Gli=20 ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con = luce=20 naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente=20 visibilit=E0.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di=20 particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare=20 adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto = 1.10.5, si=20 devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi = derivanti dalla=20 mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
1.10.7. = Illuminazione=20 sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di = lavoro=20 devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in = caso di=20 necessit=E0.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti = noti al=20 personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle = condizioni ed alle necessit=E0 del loro impiego.
1.10.7.3. Quando = siano=20 presenti pi=F9 di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in = condizioni di=20 oscurit=E0 non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono = imprevedibile ed=20 immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di = pregiudizio=20 per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino = o siano=20 depositate materie esplodenti o infiammabili, l=92illuminazione = sussidiaria=20 deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare = immediatamente in=20 funzione in caso di necessit=E0 e a garantire una illuminazione = sufficiente=20 per intensit=E0, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti = luminose,=20 nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe = pericolo. Se=20 detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in = funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata = di mano=20 e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese = manifeste al=20 personale mediante appositi avvisi.
1.10.7.4. L'abbandono dei = posti di=20 lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia = necessario ai=20 fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle = fonti=20 della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del = lavoro anche=20 in caso di mancanza dell=92illuminazione artificiale normale, quella = sussidiaria=20 deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la = prosecuzione del=20 lavoro in condizioni di sufficiente visibilit=E0.

1.11. Locali di riposo e refezione

1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei = lavoratori,=20 segnatamente a causa del tipo di attivit=E0, lo richiedono, i = lavoratori=20 devono poter disporre di un locale di riposo facilmente=20 accessibile.
1.11.1.2. La disposizione di cui al punto = 1.11.1.1.=20 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi = locali di=20 lavoro che offrono equivalenti possibilit=E0 di riposo durante la=20 pausa.
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni = sufficienti=20 ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in = funzione=20 del numero dei lavoratori.
1.11.1.4. Nei locali di riposo si = devono=20 adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro = gli=20 inconvenienti del fumo.
1.11.1.5. Quando il tempo di lavoro =E8 = interrotto=20 regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, = devono essere=20 messi a disposizione del personale altri locali affinch=E9 questi = possa=20 soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la = sicurezza=20 o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali =E8 opportuno = prevedere=20 misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli = inconvenienti=20 del fumo.
1.11.1.6. L'organo di vigilanza pu=F2 prescrivere che, = anche nei=20 lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di = lavorare=20 stando a sedere ogni qualvolta ci=F2 non pregiudica la normale = esecuzione del=20 lavoro.

1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto =E8 disposto al punto 1.14.1. = per i=20 lavori all'aperto, le aziende nelle quali pi=F9 di 30 dipendenti = rimangono=20 nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, = devono=20 avere uno o pi=F9 ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di = sedili e=20 di tavoli.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, = aerati e=20 riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere = polveroso e=20 le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3. = L'organo=20 di vigilanza pu=F2 in tutto o in parte esonerare il datore di = lavoro=20 dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1., quando riconosce che = non sia=20 necessario.
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano = esposti a=20 materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui = l=92organo=20 di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla = natura della=20 lavorazione, =E8 vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei = locali di=20 lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla=20 refezione.

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione = bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di = conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e = di lavare=20 i relativi recipienti.
1.11.3.2. =C8 vietata la somministrazione = di vino,=20 di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno=20 dell'azienda.
1.11.3.3. =C8 tuttavia consentita la = somministrazione di=20 modiche quantit=E0 di vino e di birra nei locali di refettorio = durante=20 l'orario dei pasti.

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano = devono avere=20 la possibilit=E0 di riposarsi in posizione distesa e in condizioni=20 appropriate.

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi = devono=20 essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono = indossare=20 indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di = decenza non=20 si pu=F2 loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli = spogliatoi=20 devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. = Nelle=20 aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio pu=F2 = essere unico=20 per entrambi i sessi;
in tal caso i locali a ci=F2 adibiti sono = utilizzati=20 dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e = concordati=20 nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a = spogliatoio=20 devono avere una capacit=E0 sufficiente, essere possibilmente vicini = ai locali=20 di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati = durante=20 la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi = devono essere=20 dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere = a=20 chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attivit=E0 = insudicianti,=20 polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione = sostanze=20 untuose od incrostanti, nonch=E9 in quelle dove si usano sostanze = venefiche,=20 corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli = indumenti da=20 lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti = privati.
1.12.6.=20 Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve = poter=20 disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre = i propri=20 indumenti.

1.13. Servizi igienico assistenziali

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro = immediate=20 vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in = quantit=E0=20 sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. = Per la=20 provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono = osservarsi=20 le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la=20 diffusione di malattie.

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono = essere messe=20 a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivit=E0 o la = salubrit=E0 lo=20 esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce = separati per=20 uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e = gli=20 spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra = loro.
1.13.2.3. I=20 locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per = permettere a=20 ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni = appropriate=20 di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua = corrente=20 calda e fredda e di mezzi detergenti e per = asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in = prossimit=E0 dei loro=20 posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle = docce, di=20 gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e = dotati di=20 mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne = devono=20 essere previsti gabinetti separati; quando ci=F2 sia impossibile a = causa di=20 vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano = lavoratori=20 di sesso diverso in numero non superiore a dieci, =E8 ammessa = un'utilizzazione=20 separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni = igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai = refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed = in=20 genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono = essere=20 mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di=20 lavoro.
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e = propriet=E0 i=20 locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma=20 precedente.

1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto = deve essere=20 messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano = ricoverarsi=20 durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale = deve=20 essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato = durante la=20 stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai = lavoratori=20 per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di = abitabilit=E0=20 prescritti per le case di abitazione della localit=E0 ed avere = l'arredamento=20 necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere = riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce = artificiale in=20 quantit=E0 sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi = e di=20 cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel = presente=20 decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di = lavoro.
1.14.2.2.=20 In detti locali =E8 vietata l'illuminazione a gas, salvo casi = speciali e con=20 l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di=20 vigilanza.

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle = abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il = datore di=20 lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente = contro=20 gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non = superi i 15=20 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, = possono=20 essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite = in=20 tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a=20 condizione che siano ben difese dall'umidit=E0 del suolo e dagli = agenti=20 atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i = limiti indicati=20 superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre=20 stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante = mezzi=20 pi=F9 idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni=20 equivalenti.
1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono = rispondere=20 alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la = separazione=20 tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati = esclusivamente ai=20 membri di una stessa famiglia;
1.14.4.2.2. essere sollevate = dal=20 terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in = guisa da=20 non permettere n=E9 la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, = n=E9 il=20 ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri=20 attorno;
1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in = modo da=20 difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed = essere=20 riscaldate durante la stagione fredda;
1.14.4.2.4. avere = aperture=20 sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma = munite=20 di buona chiusura;
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per=20 l'illuminazione notturna;
1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose = infestate=20 dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese = contro la=20 penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non pu=F2 = essere inferiore=20 a 3,50 metri quadrati per persona.
1.14.4.4. A ciascun lavoratore = deve=20 essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con = materasso=20 o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed = inoltre di=20 sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
1.14.4.5. Anche per i = dormitori=20 di cui al punto 1.14.2.1. vale la norma prevista dal punto = 1.14.4.2.1.
1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure = facenti=20 corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di = cucina e di=20 refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia=20 personale.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI = NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto = 9 gennaio=20 1927, n. 157 e successive modificazioni, le materie prime non in corso = di=20 lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano propriet=E0 tossiche = o=20 caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono = facilmente=20 solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e = muniti=20 di buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che = siano=20 fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere = emanazioni=20 sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in = quantit=E0=20 superiore a quella strettamente necessaria per la = lavorazione.
2.1.3. I=20 recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al = trasporto=20 dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni = sgradevoli,=20 devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, = disinfettati.
2.1.4. Il=20 datore di lavoro =E8 tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia = possibile, le=20 lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di = non=20 esporvi senza necessit=E0 i lavoratori addetti ad altre=20 lavorazioni.
2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o = vapori=20 irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si = sviluppano=20 normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve = adottare=20 provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto =E8 possibile, = lo=20 sviluppo e la diffusione.
2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, = odori o=20 fumi deve farsi, per quanto =E8 possibile, immediatamente vicino al = luogo dove=20 si producono.

2.1.6.1. =C8 vietato far entrare i lavoratori nei = pozzi neri,=20 nelle fogne, nei camini, nelle fosse, nelle gallerie, ed in generale = in=20 ambienti ed in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove = possano=20 esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente accertata = l'esistenza=20 delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non = sia stata=20 sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri = mezzi.
2.1.6.2.=20 Quando possa esservi dubbio sulla pericolosit=E0 dell'atmosfera, i = lavoratori=20 devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la = durata=20 del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

2.1.7.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo = dove, in=20 relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o = conservazione=20 di materie o prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano = specifici=20 pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza = contenute=20 nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali = riferentisi alle=20 lavorazioni che sono eseguite.
2.1.7.2. Nei reparti e presso le = macchine=20 e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano = particolari=20 pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni = concernenti=20 la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

2.1.8. Le operazioni che presentano pericoli di = esplosioni, di=20 incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni = nocive=20 devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi = contro la=20 propagazione dell'elemento nocivo.

2.1.9.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di = passaggio deve=20 essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al = minimo il=20 formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o = polveri=20 esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto = necessario, deve=20 essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare = dette=20 concentrazioni.
2. 1.9.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di = passaggio,=20 quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono = pericolo,=20 devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori = automatici atti=20 a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle = condizioni=20 pericolose. Ove ci=F2 non sia possibile, devono essere eseguiti = frequenti=20 controlli o misurazioni.

2.1.10. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di = materie=20 infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque = nocive=20 devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati = frequentemente con=20 mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano = costituire=20 pericolo.

2.1.11.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e = dei=20 prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi = con mezzi=20 o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto=20 contatto.
2. 1.11.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione = non=20 consentano l=92attuazione della norma di cui al punto precedente, = devono=20 essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di = protezione,=20 in conformit=E0 a quanto =E8 stabilito nel Titolo III, Capo II.

2. 1.12.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si = producono o=20 si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata = di mano=20 dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti = contenenti=20 adatte soluzioni neutralizzanti.
2. 1.12.2. Nei casi in cui = esista=20 rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere = installati, nei=20 locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con = acqua a=20 temperatura adeguata.

2.1.13. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, = questi non=20 devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie = organiche,=20 ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie = idonee.
2.=20 1.14. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e = 3.2.2.=20 devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli = ambienti=20 o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, = nei quali=20 esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o=20 asfissianti.

2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla = formazione di=20 polveri di qualunque specie, il datore di lavoro =E8 tenuto ad = adottare i=20 provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto =E8 possibile, = lo=20 sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2.2.2. Le misure = da=20 adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e = della=20 loro concentrazione nella atmosfera.
2.2.3. Ove non sia possibile=20 sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare = procedimenti=20 lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di = aspirazione e di=20 raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. = L'aspirazione deve=20 essere effettuata, per quanto =E8 possibile, immediatamente vicino al = luogo di=20 produzione delle polveri.
2.2.4. Quando non siano attuabili le = misure=20 tecniche di prevenzione indicate nel punto precedente, e la = natura del=20 materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento = del=20 materiale stesso.
2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la = raccolta=20 e l=92eliminazione delle polveri, il datore di lavoro =E8 tenuto ad = impedire che=20 esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori=20 all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la = concentrazione=20 delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici = indicati ai=20 punti precedenti, e non possano essere causa di danno o di = incomodo al=20 vicinato, l=92organo di vigilanza pu=F2 esonerare il datore di lavoro = dagli=20 obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, = ove sia=20 necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7. I mezzi personali = possono=20 altres=EC essere prescritti dall=92organo di vigilanza, ad = integrazione dei=20 provvedimenti previsti ai punti 2.2.3. e 2.2.4. del presente = articolo,=20 in quelle operazioni in cui, per particolari difficolt=E0 d'ordine = tecnico, i=20 predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la = protezione=20 dei lavoratori contro le polveri.

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, = RECIPIENTI,=20 SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, = quali vasche,=20 serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di=20 controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti=20 dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti = di=20 aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o = diametro=20 non inferiore a cm. 40.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei = luoghi di=20 cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi = che=20 nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura = dannosa e=20 deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, = ventilazione o=20 altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre,=20 provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri = dispositivi dei=20 condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i = tratti di=20 tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a = far=20 applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con=20 l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che = prestano=20 la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti = da altro=20 lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di = accesso.
3.2.4. Quando=20 la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo = assoluto o=20 quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti =E8 disagevole, i = lavoratori che=20 vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di = adeguata=20 lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la = normale=20 respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa = escludersi=20 la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, = oltre alle=20 misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele = atte ad=20 evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di = fiamme=20 libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di = calzature=20 con chiodi. Se qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste = devono essere=20 di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti = con i bordi=20 a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla = piattaforma di=20 lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere = difese,=20 su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a = parete=20 piena o con almeno due correnti. Il parapetto non =E8 richiesto quando = sui bordi=20 delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal = pavimento.
3.4.2.=20 Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non = sia=20 possibile applicare il parapetto di cui al al punto 3.4.1., le = aperture=20 superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o = di=20 altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori = entro di=20 essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti = e dei=20 cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da = piazzali=20 di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di = cui al=20 punto 4.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.
3.4.4. = Quanto=20 previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le = vasche, le=20 canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondit=E0 non = superiore=20 a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che = siano=20 adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una = profondit=E0 di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di = accesso al=20 fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per = l'accesso al=20 fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, = purch=E9=20 provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative=20 apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e = collocate=20 in modo che:

3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di = gas, o di=20 rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai=20 lavoratori;
3.6.1.2 in caso di necessit=E0 sia attuabile il = massimo e pi=F9=20 rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono pi=F9 tubazioni o = canalizzazioni contenenti=20 liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le = relative=20 apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni = intervalli se=20 si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato = deve=20 essere reso noto ai lavoratori mediante tabella = esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando = costituiscono=20 una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere = provviste=20 di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti = ad=20 effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di = necessit=E0.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di = sviluppare gas o=20 vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei = lavoratori,=20 essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali=20 chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o = materie=20 tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a = temperatura=20 ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie = tossiche=20 devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie = dannose=20 essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto = con il=20 contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per = impedire=20 il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni = di cui al=20 punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee = misure di=20 sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o = materie=20 infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere=20 provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita = del=20 contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure = ed=20 agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3. di = accessori di=20 presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed = agevole=20 il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
3.10.4. di = involucro=20 protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.11., compresi = quelli=20 vuoti gi=E0 usati, devono essere conservati in posti appositi e = separati, con=20 l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono=20 evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati = per le=20 stesse materie gi=E0 contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi = innocui=20 mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le = necessarie=20 cautele.
3.11.3. In ogni caso =E8 vietato usare recipienti che = abbiano gi=E0=20 contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori = infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da = quelli=20 originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa = bonifica del=20 loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo = contenuto o=20 dei suoi residui o prodotti secondari di = trasformazione.

4. MISURE CONTRO L=92INCENDIO E L=92ESPLOSIONE

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono = pericoli=20 specifici di incendio:

4.1.1. =E8 vietato fumare;
4.1.2. =E8 vietato usare = apparecchi a=20 fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non = siano=20 adottate idonee misure di sicurezza;
4.1.3. devono essere = predisposti mezzi=20 ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari = condizioni in=20 cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori = portatili=20 o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono = essere=20 mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi = da=20 personale esperto.

4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo = spegnimento di=20 incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono = reagire in=20 modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas = infiammabili o=20 nocivi.
4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici = non devono=20 essere usate in prossimit=E0 di conduttori, macchine e apparecchi = elettrici=20 sotto tensione.
4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e = 4.2.2=20 devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si = producono, si=20 impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, = incendiabili o=20 esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni = presentano=20 in caso di incendio gravi pericoli per la incolumit=E0 dei lavoratori = sono=20 soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del = Comando=20 provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione = delle=20 attivit=E0 svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso = Ministero=20 provvede ai controlli e all=92attuazione di idonee misure a salvaguardia = dell=92incolumit=E0 dei lavoratori in conformit=E0 ai provvedimenti = specifici emanati=20 in materia di prevenzione incendi

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni = di cui al=20 precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di = entrata in=20 vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo = parere di=20 conformit=E0 sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili = del fuoco=20 al quale dovr=E0 essere richiesta la visita di controllo ad impianto o = costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le=20 procedure di cui all=92art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. = 139.
4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo = finalizzato al=20 rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con = decreto=20 del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 = dell=92art. 16=20 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino = all=92emanazione=20 del suddetto regolamento, resta in vigore il d.P.R. 26 maggio 1959, n. = 689.

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e = trasporto=20 di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo = di=20 esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, = esplosivi o=20 infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed = i=20 meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti = pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2. Idonee misure contro = i=20 riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi = nella=20 scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo = arredamento,=20 rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.
4.5.3. Analoghe = misure=20 devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.

4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si = compiono le=20 operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, = deposito e=20 trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi = sia=20 pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o = polveri,=20 esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali = da=20 evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano=20 raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi=20 esistenti.
4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre = e le=20 altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette = contro la=20 penetrazione dei raggi solari.

4.7.1. Nei locali di cui al punto precedente = devono=20 essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di = minor=20 resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2. = Dette=20 superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da=20 intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso = l'esterno=20 sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette = superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il = loro=20 eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti = qualit=E0=20 di gas non esplosivi n=E9 infiammabili di per se stessi, ma le cui = miscele=20 possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono = alla=20 preparazione di ciascuna qualit=E0 di gas devono essere sistemate in = locali=20 isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2. La = disposizione di=20 cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas sono = prodotti=20 contemporaneamente dallo stesso processo, semprech=E9 siano adottate = idonee=20 misure per evitare la formazione di miscele = pericolose.

4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire = fra di loro=20 dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili = devono=20 essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente = areati e=20 distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e = polveri=20 esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del punto = 2.1.9.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o = di=20 lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, = collocate=20 all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle = persone in=20 caso di funzionamento;
4.10.2. avere tutte le parti metalliche = collegate=20 fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a = terra;
4.10.3.=20 essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e = la=20 raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4. avere lo = scarico=20 in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di = pericolo.

4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi = gas, vapori o=20 polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere = adottati=20 impianti distinti di aspirazione per ogni qualit=E0 di gas, vapore o = polvere,=20 oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di = esplosione.

5. INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI DOVE ESISTONO = PERICOLI DI=20 ESPLOSIONE O DI INCENDIO
(soppresso)

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE = AGRICOLE

6.1. = Abitazioni e=20 dormitori:

6.1.1. = Ferme=20 restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilit=E0 = delle case=20 rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con = regio=20 decreto 27 luglio 1934, n. 1265, =E8 vietato di adibire ad abitazioni = di=20 lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori = stagionali=20 di carattere periodico:

6.1.1.1 grotte=20 naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui = pareti o=20 coperture sono costituite in tutto od in parte dalla = roccia;
6.1.1.2=20 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, = frasche o=20 simili, oppure anche tende od altre costruzioni di = ventura.

6.1.2. = E' fatta=20 eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, = n=E9=20 periodici che si devono eseguire in localit=E0 distanti pi=F9 di = cinque chilometri=20 dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di = cui al=20 punto 1.14.3.
6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei = pastori,=20 quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del = pascolo e si=20 debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano=20 assegnate.

6.2. = Dormitori=20 temporanei:

6.2.1. = Le=20 costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei = lavoratori=20 assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono = rispondere alle=20 condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1., = 1.14.4.2.,=20 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., = 1.14.4.2.6.,=20 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente allegato.
6.2.2. L=92organo di vigilanza pu=F2 prescrivere che i = dormitori=20 dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando = li=20 ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, = nonch=E9=20 alle condizioni locali.

6.3. = Acqua:

6.3.1. = Per la=20 provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai=20 lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne = l'inquinamento e ad impedire la diffusione di = malattie.

6.4. = Acquai e=20 latrine:

6.4.1. = Le abitazioni=20 stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori = devono=20 essere provviste di acquaio e di latrina.
6.4.2. Gli scarichi degli = acquai,=20 dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le = acque=20 siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri = dall'abitazione,=20 nonch=E9 dai depositi e dalle condutture dell'acqua = potabile.
6.4.3. Gli=20 scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili = e muniti=20 di tubo sfogatore di gas.
6.4.4. I locali delle latrine non devono=20 comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le = latrine non=20 siano a chiusura idraulica.

6.5. = Stalle e=20 concimaie:

6.5.1. Le stalle non devono comunicare = direttamente=20 con i locali di abitazione o con i dormitori.
6.5.2. Quando le = stalle siano=20 situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo = da=20 impedire il passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere = pavimento=20 impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni = liquide,=20 da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle = stesse=20 secondo le norme consigliate dalla igiene.
6.5.4. Nei locali di = nuova=20 costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata = ove si=20 aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore = di 3=20 metri in linea orizzontale.
6.5.5. Le concimaie devono essere = normalmente=20 situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai = dormitori=20 nonch=E9 dai depositi e dalle condutture dell'acqua = potabile.
6.5.6. Qualora,=20 per difficolt=E0 provenienti dalla ubicazione, non sia possibile = mantenere la=20 distanza suddetta, l=92organo di vigilanza pu=F2 consentire che la = concimaia venga=20 situata anche a distanze minori.

6.6. Mezzi = di pronto=20 soccorso e di profilassi:

6.6.1. = Le aziende=20 devono altres=EC tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla = custodia del=20 bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio = delle=20 malattie infettive.
6.6.2. Nelle attivit=E0 concernenti il = diserbamento, la=20 distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la=20 distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonch=E9 in quelle = concernenti=20 la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le=20 disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in = genere, nei=20 lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, = tossiche,=20 infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere = osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e=20 2.1.4.


ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle = attrezzature di=20 lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari = di=20 recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a = disposizione dei=20 lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione  


ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l'uso delle=20 attrezzature di lavoro


ALLEGATO VII  - Verifica di attrezzature


ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale = relative a=20 protezioni particolari


ALLEGATO IX - Valori delle tensioni = nominali di=20 esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si = dividono=20 in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima = tensione,=20 quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente = alternata o a=20 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di = Categoria I=20 (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale = da oltre=20 50 fino a 1.000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a = 1.500 V=20 compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II = (seconda),=20 chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1.000 = V se in=20 corrente alternata od oltre 1.500 V se in corrente continua, fino a = 30.000 V=20 compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad = alta=20 tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 = V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla = tensione=20 nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si=20 considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico = costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una = determinata=20 tensione nominale.

Tab. 1. allegato IX =96 Distanze di sicurezza da parti attive di = linee=20 elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente = protette=20 da osservarsi, nell=92esecuzione di lavori non elettrici, al netto = degli=20 ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e = dei=20 materiali movimentati, nonch=E9 degli sbandamenti laterali dei = conduttori dovuti=20 all=92azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle = condizioni=20 termiche.

Un(KV)

Distanza=20 minima
 consentita
 (M)

<=3D1

3

1 < UN <=3D = 30

3,5

30 < UN <=3D=20 132

5

> = 132

7

Dove Un =3D tensione nominale.


ALLEGATO X - = Elenco dei=20 lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo=20 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, = manutenzione,=20 riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o = equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento = di opere=20 fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in = metallo, in=20 legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee = elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere = stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per = la=20 parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di = bonifica, di=20 sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione = edile o di=20 ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi = prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di = ingegneria=20 civile.


ALLEGATO XI - = Elenco dei=20 lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei=20 lavoratori (articolo=20 100, comma 1)

1.=20 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di = sprofondamento=20 a profondit=E0 superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza = superiore a m 2,=20 se particolarmente aggravati dalla natura dell'attivit=E0 o dei = procedimenti=20 attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o=20 dell'opera.

2.=20 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che=20 presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei = lavoratori oppure=20 comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3.=20 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone = controllate=20 o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di = protezione=20 dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4.=20 Lavori in prossimit=E0 di linee elettriche aree a conduttori nudi in=20 tensione.

5.=20 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6.=20 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7.=20 Lavori subacquei con respiratori.

8.=20 Lavori in cassoni ad aria compressa.

9.=20 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10.=20 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati = pesanti.


ALLEGATO XII = - Contenuto=20 della notifica preliminare di cui all'articolo=20 99

1. Data=20 della comunicazione.

2.=20 Indirizzo del cantiere.

3.=20 Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo=20 (i)).

4.=20 Natura dell'opera.

5.=20 Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e = indirizzo=20 (i)).

6.=20 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la = progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e = indirizzo=20 (i)).

7.=20 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la = realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e = indirizzo=20 (i)).

8. Data=20 presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9.=20 Durata presunta dei lavori in cantiere.

10.=20 Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11.=20 Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul = cantiere.

12.=20 Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese gi=E0=20 selezionate.

13.=20 Ammontare complessivo presunto dei lavori (=80).


ALLEGATO = XIII -=20 Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di=20 cantiere

1. I luoghi di lavoro al servizio dei = cantieri edili=20 devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e = della=20 valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto=20 legislativo.

Prescrizioni per i servizi = igienico-assistenziali a=20 disposizione dei lavoratori nei cantieri

1. Spogliatoi e armadi per il = vestiario

1.1. I locali spogliatoi devono = disporre di=20 adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, = riscaldati=20 durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in = buone=20 condizioni di pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di=20 attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave = i propri=20 indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3. La superficie dei locali = deve=20 essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli = arredi,=20 dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di = funzionalit=E0 e di=20 ergonomia per la tutela e l=92igiene dei lavoratori, e di chiunque = acceda=20 legittimamente ai locali stessi.

2. Docce

2.1. I locali docce devono essere = riscaldati nella=20 stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti = e per=20 asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il = numero=20 minimo di docce =E8 di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel=20 cantiere.

3. Gabinetti e lavabi

3.1. I locali che ospitano i lavabi = devono essere=20 dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e = per=20 asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo = da=20 salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono = essere in=20 numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 = lavoratori=20 impegnati nel cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze = vengono=20 utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare = caratteristiche tali=20 da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In = condizioni=20 lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l=92allestimento dei = servizi di=20 cantiere, e in prossimit=E0 di strutture idonee aperte al pubblico, = =E8 consentito=20 attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire=20 all=92eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali = convenzioni deve=20 essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei=20 lavoratori.

4. Locali di riposo, di refezione e=20 dormitori

4.1. I locali di riposo e di refezione = devono=20 essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e = riscaldati=20 nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere = mantenute in=20 buone condizioni di pulizia.
4.2. Nel caso i pasti vengano = consumati in=20 cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e=20 conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i = loro=20 pasti in condizioni di soddisfacente igienicit=E0.
4.3. I = lavoratori devono=20 disporre sul cantiere di acqua potabile in quantit=E0 sufficiente nei = locali=20 occupati, nonch=E9 nelle vicinanze dei posti di lavoro.
4.4. Nei = locali di=20 riposo e di refezione cos=EC come nei locali chiusi di lavoro =E8 = vietato=20 fumare.
4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori = per uso=20 di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, = essere=20 forniti di luce artificiale in quantit=E0 sufficiente, essere dotati = di servizi=20 igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonch=E9 di arredamento=20 necessario.

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati = per i locali=20 ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1. Non devono avere altezza netta = interna=20 inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre = assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando=20 necessario, sar=E0 integrata dall'impianto di illuminazione=20 artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico=20 assistenziali

6.1. L'uso di caravan o roulottes quali = servizi=20 igienico-assistenziali, =E8 consentito esclusivamente ad inizio = cantiere per un=20 periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di = cantiere=20 veri e propri.
6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi=20 igienico-assistenziali, =E8 consentito nei cantieri stradali di = rilevante=20 lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro = molto=20 lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali = posizionati=20 presso le aree di cantiere o i campi base.

Prescrizioni per i posti di lavoro nei=20 cantieri

1. I posti di lavoro all=92interno dei = locali in cui si=20 esercita l'attivit=E0 di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche = del=20 cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle = disposizioni di=20 seguito riportate.

1. Porte di emergenza

1.1. Le porte di emergenza devono = aprirsi verso=20 l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in = modo tale=20 da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona = che=20 abbia bisogno di utilizzarle in caso di = emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a = bussola sono=20 vietate come porte di emergenza.

2. Aerazione e temperatura

2.1. Ai lavoratori deve essere = garantita una=20 sufficiente e salubre quantit=E0 di aria. Qualora vengano impiegati = impianti di=20 condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono = funzionare in=20 modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria = moleste.=20
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare=20 immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa=20 dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati=20 rapidamente.
2.3. Durante il lavoro, la temperatura per = l=92organismo=20 umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro = applicati e=20 delle sollecitazioni fisiche imposte ai = lavoratori

3. Illuminazione naturale e = artificiale

3.1. I posti di lavoro devono disporre, = nella=20 misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di = dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per = tutelare=20 la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei = locali

4.1. I pavimenti dei locali non devono = presentare=20 protuberanze, cavit=E0 o piani inclinati pericolosi; essi devono = essere fissi,=20 stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, = delle pareti=20 e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e=20 intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le = pareti=20 trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente = vetrate nei=20 locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione = devono=20 essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di = sicurezza=20 ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, = in modo=20 tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti = stesse, n=E9=20 essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei = locali

5.1. Le finestre, i lucernari e i = dispositivi di=20 ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati = dai=20 lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono = essere=20 posizionati in modo da costituire un pericolo per i = lavoratori.
5.2. Le=20 finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta = con le=20 attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la = pulitura=20 senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonch=E9 = per i=20 lavoratori presenti.

6. Porte e portoni

6.1. La posizione, il numero, i = materiali impiegati=20 e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla = natura e=20 dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza = d'uomo=20 sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono = essere=20 trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le = superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono = costituite=20 da materiale di sicurezza e quando c'=E8 da temere che i lavoratori = possano=20 essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste = superfici=20 devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione e zone di=20 pericolo

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei = locali lo=20 richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato = delle vie=20 di circolazione deve essere messo in evidenza.
7.2. Adeguate = misure=20 devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono = autorizzati ad=20 accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in = maniera=20 ben visibile.

8. Misure specifiche per le scale e i = marciapiedi=20 mobili

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili = devono=20 funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei = necessari=20 dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di = dispositivi di=20 arresto di emergenza facilmente identificabili e=20 accessibili.


ALLEGATO XIV -=20 Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la = progettazione=20 e per l'esecuzione dei lavori

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per = complessive 28=20 ore

=95 La legislazione di base in materia di sicurezza e = di igiene=20 sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di = sicurezza e=20 salute sul lavoro; la normativa sull=92assicurazione contro gli = infortuni sul=20 lavoro e le malattie professionali;
=95 Le normative europee e la = loro=20 valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
=95 = Il Testo=20 Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con = particolare=20 riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione = Aziendale: i=20 compiti, gli obblighi, le responsabilit=E0 civili e penali. = Metodologie per=20 l=92individuazione, l=92analisi e la valutazione dei rischi;
=95 La = legislazione=20 specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o = mobili e=20 nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute = e=20 sicurezza nei luoghi di lavoro;
=95 Le figure interessate alla = realizzazione=20 dell=92opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilit=E0 civili e = penali;
=95=20 La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti=20 attuativi;
=95 La disciplina sanzionatoria e le procedure=20 ispettive.

Modulo tecnico per = complessive 52=20 ore

=95 Rischi di caduta dall=92alto. Ponteggi e opere=20 provvisionali
=95 L=92organizzazione in sicurezza del = Cantiere. Il=20 cronoprogramma dei lavori
=95 Gli obblighi documentali da parte dei = committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
=95 Le malattie = professionali ed il primo soccorso
=95 Il rischio elettrico e la = protezione=20 contro le scariche atmosferiche
=95 Il rischio negli scavi, nelle=20 demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
=95 I rischi = connessi=20 all=92uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare = riferimento agli=20 apparecchi di sollevamento e trasporto
=95 I rischi chimici in = cantiere
=95=20 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
=95 = I rischi=20 connessi alle bonifiche da amianto
=95 I rischi biologici
=95 I = rischi da=20 movimentazione manuale dei carichi
=95 I rischi di incendio e di=20 esplosione
=95 I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di = elementi=20 prefabbricati
=95 I dispositivi di protezione individuali e la = segnaletica di=20 sicurezza

Modulo = metodologico/organizzativo per=20 complessive 16 ore

=95 I contenuti minimi = del piano di=20 sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del = piano=20 operativo di sicurezza.
=95 I criteri metodologici per:

a) l=92elaborazione del piano di sicurezza e di = coordinamento e=20 l=92integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il = fascicolo;
b)=20 l=92elaborazione del piano operativo di sicurezza;
c) = l=92elaborazione del=20 fascicolo;
d) l=92elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di = Montaggio, Uso,=20 Smontaggio dei ponteggi;
e) la stima dei costi della=20 sicurezza

=95 Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla = risoluzione=20 di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e=20 leadership
=95 I rapporti con la committenza, i progettisti, la = direzione dei=20 lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la = sicurezza

PARTE PRATICA per = complessive 24=20 ore

=95 Esempi di Piano di = Sicurezza e=20 Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull=92analisi = dei rischi=20 legati all=92area, all=92organizzazione del cantiere, alle lavorazioni = ed alle=20 loro interferenze
=95 Stesura di Piani di Sicurezza e = Coordinamento, con=20 particolare riferimento a rischi legati all=92area, = all=92organizzazione del=20 cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. = Lavori di=20 gruppo
=95
Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani = Sostitutivi di Sicurezza
=95 Esempi e stesura di fascicolo basati = sugli=20 stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
=95 Simulazione = sul ruolo=20 del Coordinatore per la Sicurezza in fase di = esecuzione

VERIFICA FINALE DI=20 APPRENDIMENTO

La verifica finale di = apprendimento deve=20 essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti = del corso,=20 tramite:

=95 Simulazione al fine = di valutare le=20 competenze tecnico-professionali
=95 Test finalizzati a verificare = le=20 competenze cognitive

MODALITA' DI SVOLGIMENTO = DEI=20 CORSI

La presenza ai corsi di = formazione deve=20 essere garantita almeno nella misura del 90%.
Il numero massimo di=20 partecipanti per ogni corso =E8 fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a = 30 per la=20 PARTE PRATICA.
E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a = cadenza=20 quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche = per=20 mezzo di diversi moduli nell=92arco del quinquennio.

L=92aggiornamento pu=F2 = essere svolto=20 anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero = massimo=20 di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno = conseguito=20 l=92attestato prima dell=92entrata in vigore del presente decreto, = l=92obbligo di=20 aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo=20 decreto.


ALLEGATO XV - Contenuti = minimi dei=20 piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte = effettuate in=20 fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con = il=20 coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione = o la=20 riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono=20 effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da = impiegare e=20 delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate = nel=20 campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) = procedure:=20 le modalit=E0 e le sequenze stabilite per eseguire un determinato = lavoro od=20 operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai = fini=20 della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in = cantiere;
d)=20 attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o = impianto=20 destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e = protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i = mezzi e=20 servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di=20 situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di = infortunio ed=20 a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le = indicazioni=20 particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, = tecnico e=20 procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di=20 costruzione, in relazione alla complessit=E0 dell'opera da = realizzare;
g)=20 cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, = in base=20 alla complessit=E0 dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi = di lavoro,=20 la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di = sicurezza=20 e di coordinamento di cui all'articolo=20 100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di = sicurezza e=20 di coordinamento, di cui all'articolo=20 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive = modifiche;
l)=20 POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo articolo=20 89, comma 1, lettera h), e all'articolo=20 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive=20 modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo=20 100, nonch=E9 gli oneri indicati all'articolo=20 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive = modifiche.

2. - PIANO DI SICUREZZA E DI=20 COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC =E8 specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o = mobile e di=20 concreta fattibilit=E0; i suoi contenuti sono il risultato di scelte = progettuali=20 ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo=20 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata = con:

1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in = cui =E9=20 collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica = dell'opera,=20 con particolare riferimento alle scelte progettuali, = architettoniche,=20 strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, = esplicitata con=20 l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del = coordinatore per=20 la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gi=E0 nominato, del=20 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello = stesso=20 coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei = singoli=20 lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e = dei=20 lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente = l=92individuazione,=20 l=92analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento = all=92area ed=20 alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro=20 interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le = procedure,=20 le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e = 2.2.4.;
2)=20 all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e = 2.2.4.;
3=20 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e = 2.2.4.;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed = i=20 dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle = interferenze tra le=20 lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;
f) le = misure di=20 coordinamento relative all'uso comune da parte di pi=F9 imprese e = lavoratori=20 autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla = sicurezza, di=20 apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di = protezione=20 collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalit=E0 = organizzative=20 della cooperazione e del coordinamento, nonch=E9 della reciproca = informazione,=20 fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h)=20 l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, = antincendio ed=20 evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione = delle=20 emergenze =E8 di tipo comune, nonch=E9 nel caso di cui all'articolo=20 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle=20 strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e = della=20 prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle = fasi di=20 lavoro e, quando la complessit=E0 dell'opera lo richieda, delle = sottofasi di=20 lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonch=E9 = l'entit=E0=20 presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei = costi=20 della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la=20 particolarit=E0 delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure = complementari=20 e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome = dell'impresa=20 esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC =E9 corredato da tavole esplicative di progetto, = relative agli=20 aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la=20 particolarit=E0 dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una = breve=20 descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio = a=20 specifica relazione se gi=E0 redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali = utili=20 alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., =E8 = riportato=20 nell'allegato XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere,=20 all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi = degli=20 elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare = attenzione=20 alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture=20 sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che = comportano=20 rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b.1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la = sicurezza=20 e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi = derivanti dal=20 traffico circostante,
b.2) al rischio di = annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono = comportare=20 per l'area circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC = contiene, in=20 relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti = elementi:

a) le modalit=E0 da seguire per la recinzione del cantiere, gli = accessi e le=20 segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la = viabilit=E0=20 principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti = principali=20 di elettricit=E0, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli = impianti di=20 terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le = disposizioni=20 per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 91;
g) le = disposizioni=20 per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, = lettera=20 c);
h) le eventuali modalit=E0 di accesso dei mezzi di fornitura = dei=20 materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la=20 dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito = attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le = eventuali zone=20 di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di=20 esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la = progettazione=20 suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la = complessit=E0=20 dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi = dei=20 rischi presenti, con riferimento all=92area e alla organizzazione del = cantiere,=20 alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli = specifici=20 propri dell=92attivit=E0 dell=92impresa, facendo in particolare = attenzione ai=20 seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di=20 cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli = scavi;
c) al=20 rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrit=E0 = dell'aria nei=20 lavori in galleria;
e) al rischio di instabilit=E0 delle pareti e = della volta=20 nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese = demolizioni o=20 manutenzioni, ove le modalit=E0 tecniche di attuazione siano definite = in fase di=20 progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con = lavorazioni e=20 materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti = da=20 sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di = elettrocuzione;
l) al=20 rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze = chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., = 2.2.3.,=20 il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure=20 preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i = rischi=20 di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici=20 esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto = previsto alla lettera a).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra = le=20 lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle=20 interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle = lavorazioni di=20 una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e=20 predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel = campo di=20 applicazione del D.= Lgs. n.=20 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei = lavori=20 ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in = considerazione le=20 problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed =E9 redatto ad = integrazione=20 del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo=20 42 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC = contiene=20 le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle=20 lavorazioni interferenti e le modalit=E0 di verifica del rispetto di = tali=20 prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica = le=20 misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione = individuale, atti=20 a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di = lavoro,=20 il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa = consultazione=20 della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori = autonomi=20 interessati, la compatibilit=E0 della relativa parte di PSC con = l'andamento dei=20 lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei = lavori, se=20 necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di = apprestamenti,=20 attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, = sono=20 definite analizzando il loro uso comune da parte di pi=F9 imprese e = lavoratori=20 autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con = i=20 nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad = attivare=20 quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione = delle=20 imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la = relativa=20 cronologia di attuazione e le modalit=E0 di verifica.

3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E = PIANO=20 OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, = contiene=20 gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della = stima=20 dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS =E9 redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle = imprese=20 esecutrici, ai sensi dell=92articolo 16 del presente decreto, e = successive=20 modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso = contiene=20 almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che = comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i = riferimenti=20 telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la = specifica=20 attivit=E0 e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa = esecutrice=20 e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli = addetti al=20 pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, = comunque, alla=20 gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei = lavoratori per=20 la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o = designato;
4) il=20 nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo = del=20 responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i = nominativi=20 del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il = numero e le=20 relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa = esecutrice e dei=20 lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa=20 impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in = cantiere da=20 ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la = descrizione=20 dell'attivit=E0 di cantiere, delle modalit=E0 organizzative e dei = turni di=20 lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di = altre=20 opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli = impianti=20 utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati = pericolosi=20 utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) = l'esito del=20 rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle = misure=20 preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel = PSC=20 quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie = lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di = dettaglio,=20 richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di=20 protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in = cantiere;
l) la=20 documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite = ai=20 lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando = previsto, =E9=20 integrato con gli elementi del POS.

4. - STIMA DEI COSTI DELLA = SICUREZZA

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove =E9 prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, = Capo I,=20 del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta = la=20 durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure = preventive e=20 protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente = previsti=20 nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e = di=20 protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti = antincendio, degli=20 impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione=20 collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per = specifici=20 motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla = sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle = lavorazioni=20 interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso = comune di=20 apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di = protezione=20 collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.= Lgs. n.=20 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non =E9 = prevista=20 la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente = decreto, le=20 amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta = la=20 durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure = preventive=20 e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovr=E0 essere congrua, analitica per voci singole, a = corpo o a=20 misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure = basata su=20 prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o = sull'elenco=20 prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un = elenco=20 prezzi non sia applicabile o non disponibile, si far=E0 riferimento ad = analisi=20 costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei = costi della=20 sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il = cantiere=20 interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il = successivo=20 smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza cos=EC individuati, sono compresi = nell'importo=20 totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non=20 assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che = si=20 rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo=20 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o = dovuti=20 alle variazioni previste dagli articoli=20 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si = applicano le=20 disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della = sicurezza=20 cos=EC individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed = individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a = ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi = della=20 sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa = approvazione=20 da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando=20 previsto.

Allegato = XV.1 - Elenco=20 indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla = definizione dei=20 contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono:
ponteggi; trabattelli; ponti su = cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle = pareti=20 degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; = locali di=20 ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; = recinzioni=20 di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono:
centrali e impianti di = betonaggio;=20 betoniere; gr=F9; autogr=F9; argani; elevatori; macchine movimento = terra; macchine=20 movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; = impianti=20 elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le = scariche=20 atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; = impianti di=20 adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti = fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilit=E0 principale di cantiere = per mezzi=20 meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e = rifiuti=20 di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: =
segnaletica di=20 sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; = illuminazione=20 di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle=20 emergenze.

Allegato = XV.2. - Elenco=20 indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini = dell'analisi dei=20 rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto = 2.2.1.

1.
Falde;
fossati;
alvei fluviali;
banchine portuali;=20
alberi;
manufatti interferenti o sui quali=20 intervenire;
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, = aeroporti;=20
edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, = case di=20 riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi; =
altri cantieri o insediamenti produttivi;
viabilit=E0; =
rumore;=20
polveri;
fibre;
fumi;
vapori;
gas;
odori o altri=20 inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali = dall'alto.


ALLEGATO XVI = - Fascicolo=20 con le caratteristiche dell'opera

I. Introduzione.

Il fascicolo predisposto la prima volta = a cura del=20 coordinatore per la progettazione, =E8 eventualmente modificato nella = fase=20 esecutiva in funzione dell=92evoluzione dei lavori ed =E8 aggiornato a = cura del=20 committente a seguito delle modifiche intervenute in un=92opera nel = corso della=20 sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gi=E0 dotate di = fascicolo e che=20 richiedono la designazione dei coordinatori, l=92aggiornamento del = fascicolo =E8=20 predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.
Per le = opere di cui=20 al D.= Lgs. n.=20 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene = conto del=20 piano di manutenzione dell=92opera e delle sue parti, di cui all=92articolo=20 40 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo accompagna = l=92opera=20 per tutta la sua durata di vita.

II. Contenuti .

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I =96 la descrizione sintetica dell=92opera e = l=92indicazione dei soggetti=20 coinvolti (scheda I)

CAPITOLO II =96 l=92individuazione dei rischi, delle misure = preventive e=20 protettive in dotazione dell=92opera e di quelle ausiliarie, per gli = interventi=20 successivi prevedibili sull=92opera, quali le manutenzioni ordinarie e=20 straordinarie, nonch=E9 per gli altri interventi successivi gi=E0 = previsti o=20 programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e = protettive in=20 dotazione dell=92opera sono le misure preventive e protettive = incorporate=20 nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e = della=20 salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi=20 sull=92opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, = invece, le=20 altre misure preventive e protettive la cui adozione =E8 richiesta ai = datori di=20 lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di = eseguire=20 i lavori successivi sull=92opera.
Al fine di definire le misure = preventive e=20 protettive in dotazione dell=92opera e quelle ausiliarie, devono essere = presi in=20 considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di = lavoro;
c)=20 impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e=20 movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione=20 attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione = dei=20 terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure = preventive e=20 protettive in dotazione dell=92opera, necessarie per pianificarne la = realizzazione=20 in condizioni di sicurezza, nonch=E9 le informazioni riguardanti le = modalit=E0=20 operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in = piena=20 funzionalit=E0 nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, = gli=20 interventi manutentivi necessari e la loro = periodicit=E0.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto = esistente=20 (schede III-1, III-2 e III-3).

CAPITOLO I - Modalit=E0 per la descrizione dell'opera e = l=92individuazione dei=20 soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo =E8 utilizzata = come=20 riferimento la successiva scheda I, che =E8 sottoscritta dal soggetto = responsabile=20 della sua compilazione.

Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed = individuazione=20 dei soggetti interessati

(vedi allegato in )

CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e = protettive=20 in dotazione dell=92opera e di quelle ausiliarie.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate = come=20 riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto=20 responsabile della sua compilazione.

2.1 La scheda II-1 =E8 redatta per ciascuna tipologia di lavori = prevedibile,=20 prevista o programmata sull=92opera, descrive i rischi individuati e, = sulla base=20 dell=92analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, = sicurezza=20 dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in = dotazione dell=92opera e quelle ausiliarie. Tale scheda =E8 corredata, = quando=20 necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la = miglior=20 comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione = dell=92opera ed=20 indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza = e la=20 resistenza di solai e strutture, nonch=E9 il percorso e l=92ubicazione = di impianti e=20 sottoservizi; qualora la complessit=E0 dell=92opera lo richieda, le = suddette tavole=20 sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare = le=20 soluzioni individuate.

2.2 La scheda II-2 =E8 identica alla scheda II-1 ed =E8 utilizzata = per=20 eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed=20 ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in = un=92opera=20 nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, = la quale=20 =E8 comunque conservata fino all=92ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e = protettiva in=20 dotazione dell=92opera, le informazioni necessarie per pianificarne la=20 realizzazione in condizioni di sicurezza, nonch=E9 consentire il loro = utilizzo in=20 completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro=20 efficienza.

Scheda II - (vedi allegato = in )

Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione = dell=92opera ed=20 ausiliarie

Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in = dotazione=20 dell=92opera ed ausiliarie

Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in = dotazione=20 dell=92opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni = di=20 sicurezza e modalit=E0 di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle = stesse

CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della=20 documentazione di supporto esistente.

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al=20 reperimento dei documenti tecnici dell=92opera che risultano di = particolare=20 utilit=E0 ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo = sull=92opera,=20 siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici = informazioni;=20 tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui =E8 collocata;
b) la struttura = architettonica e=20 statica;
c) gli impianti installati.

2. Qualora l=92opera sia in possesso di uno specifico libretto di = manutenzione=20 contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti = di cui=20 sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate = come=20 riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto=20 responsabile della sua compilazione.

Scheda III - (vedi allegato = in )

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi = all'opera nel proprio contesto

Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi = alla=20 struttura architettonica e statica dell'opera

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi = agli=20 impianti dell'opera


ALLEGATO XVII - Idoneit=E0 tecnico=20 professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al=20 responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi = dei=20 soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati = per=20 l=92assolvimento dei compiti di cui all=92articolo=20 97.

1. Ai fini della verifica dell=92idoneit=E0 tecnico professionale le = imprese,=20 le imprese esecutrici nonch=E9 le imprese affidatarie, ove utilizzino = anche=20 proprio personale, macchine o attrezzature per l=92esecuzione = dell=92opera=20 appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei = lavori=20 almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato = con=20 oggetto sociale inerente alla tipologia dell=92appalto;
b) = documento di=20 valutazione dei rischi di cui all=92articolo=20 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all=92articolo=20 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
c) documento = unico di=20 regolarit=E0 contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre = 2007;
d)=20 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o=20 interdittivi di cui all=92art.=20 14 del presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato = con=20 oggetto sociale inerente alla tipologia dell=92appalto;
b) = specifica=20 documentazione attestante la conformit=E0 alle disposizioni di cui al = presente=20 decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere = provvisionali;
c)=20 elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) = attestati=20 inerenti la propria formazione e la relativa idoneit=E0 sanitaria = ove=20 espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
e) = documento=20 unico di regolarit=E0 contributiva.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell=92impresa = affidataria=20 verifica l=92idoneit=E0 tecnico professionale dei subappaltatori con gli = stessi=20 criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli = stessi=20 criteri di cui al precedente punto 2.


ALLEGATO XVIII - = VIABILITA=92 NEI=20 CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

1. = Viabilit=E0 nei=20 cantieri

1.1. Le = rampe di=20 accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono = avere una=20 carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di = trasporto di cui=20 =E8 previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilit=E0 = dei mezzi=20 stessi. L=92accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso = indipendente=20 dall=92accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile = realizzare=20 tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire = un=20 franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del = veicolo.=20 Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, = devono=20 essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non = superiori a=20 20 metri lungo l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini = ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di = parapetto nei=20 tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 = metri.
1.3. Le=20 alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere = sostenute, ove=20 occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano = idonea=20 stabilit=E0.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non = proteggibili=20 devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate = le=20 disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a = monte dei=20 posti di lavoro.
1.5. I=20 luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche = o=20 sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere = sicuro il=20 movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed = essere=20 inoltre correttamente aerati ed illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di = emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il pi=F9=20 rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7 In caso di pericolo i = posti di=20 lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di = massima=20 sicurezza da parte dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione = e le=20 dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono = dall=92impiego,=20 dall=92attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali = nonch=E9 dal=20 numero massimo di persone che possono esservi presenti.
1.9 Le vie = e le=20 uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere = dotate di=20 una illuminazione di emergenza di intensit=E0 sufficiente in caso di = guasto=20 all=92impianto.

2. = Ponteggi

2.1. = Ponteggi in=20 legname

2.1.1. = Collegamenti delle impalcature

2.1.1.1.=20 L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei = ponteggi=20 deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio = dolce=20 fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno = (ganasce); sono=20 consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei = sistemi=20 di connessione.

2.1.2. = Correnti

2.1.2.1. = I correnti=20 devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori = a m=20 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai = montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con = fasciatura di=20 piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il = collegamento pu=F2=20 essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro = di catena=20 metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra = tessile=20 o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2.3. Le estremit=E0 dei = correnti=20 consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le=20 sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

2.1.3. = Traversi

2.1.3.1. I traversi di sostegno = dell'intavolato=20 devono essere montati perpendicolarmente al fronte della=20 costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura =E8 fatta con una = sola fila di=20 montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per = non=20 meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al=20 corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non = deve=20 essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta = disposizione=20 sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione = che:

a) la distanza fra due traversi = consecutivi=20 non sia superiore a m 1,80;

b) il modulo di resistenza degli = elementi=20 dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello = risultante=20 dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una = distanza=20 reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza = rispettivamente di cm=20 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza pu=F2 essere = ottenuto=20 mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni = idonee,=20 quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non = minore di 4=20 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato = compositi=20 aventi caratteristiche di resistenza=20 adeguata.

2.1.4. Intavolati

2.1.4.1. Le tavole costituenti il = piano di=20 calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio = devono=20 avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato = al=20 carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e = larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono = avere=20 nodi passanti che riducano pi=F9 del dieci per cento la sezione di = resistenza.
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a = sbalzo e=20 devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremit=E0 devono = essere=20 sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno = di 40=20 centimetri.
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro = gli=20 spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; = =E8=20 tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20=20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in = finitura.
2.1.4.4.=20 Le tavole esterne devono essere a contatto dei=20 montanti.

2.1.5. Parapetti

2.1.5.1. Il parapetto di cui = all=92articolo=20 126 =E8 costituito da uno o pi=F9 correnti paralleli = all'intavolato, il=20 cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di = calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, = messa di=20 costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e = tavola=20 fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, = maggiore di=20 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede = devono=20 essere applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E'=20 considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, = qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro = la caduta=20 verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal = parapetto=20 stesso.

2.1.6. Ponti a sbalzo

2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in = legno di cui=20 all=92articolo=20 127 devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'intavolato deve essere = composto con=20 tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare=20 materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno;=20 quest=92ultimo pu=F2 essere limitato al solo ponte inferiore nel = caso di pi=F9=20 ponti sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza = utile=20 maggiore di metri 1,20;
c) i traversi di sostegno = dell'impalcato=20 devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile=20 dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; = non =E8=20 consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, = salvo che=20 non sia possibile provvedere altrimenti;
d) i traversi devono = poggiare su strutture e materiali resistenti;
e) le parti = interne dei=20 traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due = robusti=20 correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o = dei=20 pilastri e l'altro alle estremit=E0 dei traversi in modo da = impedire=20 qualsiasi spostamento.

2.1.7. = Mensole=20 metalliche

2.1.7.1. Nei=20 ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole = metalliche,=20 purch=E9 gli elementi fissi portanti siano applicati alla = costruzione con=20 bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e = controdadi su=20 piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano=20 equivalente resistenza.

2.2. = Ponteggi in=20 altro materiale

2.2.1. = Caratteristiche di resistenza

2.2.1.1. Gli=20 elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza = non=20 minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale = prevista all'articolo=20 131.
2.2.1.2. L'estremit=E0 inferiore del montante deve = essere=20 sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata = da=20 elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi=20 dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed = alla=20 consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un = dispositivo di=20 collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico = su di=20 essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati = opportunamente=20 sia in senso longitudinale che trasversale; =E8 ammessa deroga = alla=20 controventatura trasversale a condizione che i collegamenti = realizzino una=20 adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a = trazione e=20 a compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non = devono=20 essere a contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti=20 costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere = riunite=20 fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare = l'accidentale=20 distacco di qualcuna di esse.

2.2.2. = Ponti su=20 cavalletti

2.2.2.1. I piedi=20 dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti = normali e=20 diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben=20 livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti = consecutivi=20 pu=F2 essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione = trasversale di cm=20 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni = trasversali=20 minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La = larghezza=20 dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le = tavole che=20 lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a = non=20 presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono = essere=20 fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di = usare=20 ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti = da scale=20 a pioli.

3. = Trasporto dei=20 materiali

3.1. = Castelli per=20 elevatori

3.1.1. = I castelli=20 collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento = e=20 discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti=20 controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2. I montanti = che=20 portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a = seconda=20 dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da pi=F9 elementi = collegati=20 fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti = elementi=20 sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi = dell=92articolo=20 133 ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di=20 ponteggio.

3.2. = Impalcati e=20 parapetti dei castelli

3.2.1. = Gli=20 impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e = muniti, sui=20 lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede = normali.
3.2.2. Per=20 il passaggio della benna o del secchione pu=F2 essere lasciato un = varco purch=E9=20 in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno = di 30=20 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e=20 delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello = opposto=20 alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad = elementi=20 fissi dell'impalcatura.
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di = cui=20 sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, = devono essere=20 applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire = per=20 appoggio e riparo del lavoratore.
3.2.4. Gli intavolati dei = singoli=20 ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore = a cm 5=20 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse = dimensionati in=20 relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani=20 medesimi.

3.3. = Montaggio degli=20 elevatori

3.3.1. = I montanti=20 delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono = fissati=20 direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in = modo da=20 ottenere una solidit=E0 adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui = sono=20 sottoposti.
3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono = applicati=20 direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente = sufficiente=20 ed in ogni caso non minore di due.
3.3.3. I bracci girevoli = portanti le=20 carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere=20 assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di = dado e=20 controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di = rinvio=20 delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a = terra.
3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere = saldamente=20 ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla = parte=20 inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani "a = bandiera"=20 fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere = applicati=20 parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve = indossare la=20 cintura di sicurezza.
3.3.6. La protezione di cui al precedente = punto=20 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al = ricevimento=20 dei carichi sulle normali impalcature.

3.4. = Sollevamento di=20 materiali dagli scavi

3.4.1. = Le=20 incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi = in=20 genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di = normali=20 parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il = vuoto.
3.4.2. Le=20 armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo = di pozzi=20 o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati = solamente a=20 braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per = i=20 lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio = opportunamente=20 irrigidite e controventate.
3.4.3. In ogni caso, quando i = suddetti=20 apparecchi sono installati in prossimit=E0 di cigli di pozzi o = scavi, devono=20 essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o = caduta di=20 materiali.


ALLEGATO=20 XIX - Verifiche di sicurezza=20 dei ponteggi metallici fissi


ALLEGATO XX =  -=20 Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori = di=20 certificazione

A. = Costruzione e=20 impiego di scale portatili

1. =C8 = riconosciuta la=20 conformit=E0 alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle = seguenti=20 condizioni:

a) le = scale=20 portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 = parte=20 I.a e parte 2.a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, = previste=20 dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio = ufficiale.=20 Per laboratori ufficiali si intendono:

=95 = laboratorio=20 dell'ISPESL;
=95 laboratorio delle universit=E0 e dei politecnici = dello=20 Stato;
=95 laboratori degli istituti tecnici dello Stato = riconosciuti ai=20 sensi della le= gge 5=20 novembre 1971, n. 1086;
=95 laboratori autorizzati in = conformit=E0 a=20 quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto = dei=20 Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo = economico e=20 della salute;
=95 laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea = o dei=20 paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo = riconosciuti dai=20 rispettivi Stati;

c) le = scale=20 portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

=95 = una breve=20 descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
=95 le=20 indicazioni utili per un corretto impiego;
=95 le istruzioni per = la=20 manutenzione e conservazione;
=95 gli estremi del laboratorio che = ha=20 effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date = dei=20 rilascio, dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica = UNI EN=20 131 parte 1.a e parte 2.a;
=95 una dichiarazione del costruttore = di=20 conformit=E0 alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte=20 2.a.

2. = L'attrezzatura di=20 cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro = Paese=20 dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo = spazio=20 economico europeo, pu=F2 essere commercializzata in Italia purch=E9 il = livello di=20 sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, = specifiche=20 tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

B. = Autorizzazione=20 ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, = puntelli, ponti=20 su ruote a torre e ponteggi)

1. = Requisiti

1.1. I = laboratori=20 per essere autorizzati alla certificazione:

a) non = devono=20 esercitare attivit=E0 di consulenza, progettazione, costruzione,=20 commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia = oggetto=20 della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo=20 intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli = stessi deve=20 essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata = del=20 rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in = numero=20 sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere = adeguatamente alle=20 mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure = riguardanti=20 l'attivit=E0 di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di = qualit=E0=20 redatto in conformit=E0 alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono = utilizzare=20 locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e = la=20 sicurezza del lavoro.

2. = Presentazione della=20 domanda

2.1. = L'istanza=20 relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve = essere=20 indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - = Direzione=20 generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.
2.2. = L'istanza=20 relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, = sottoscritta=20 dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di = iscrizione=20 al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, = deve=20 essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e = contenere=20 l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonch=E9 = l'elenco delle=20 certificazioni per le quali viene richiesta.

3. = Documentazione=20 richiesta per l'autorizzazione alla certificazione

3.1. = All'istanza di=20 autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalit=E0 di = cui al punto=20 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

a) = copia dell'atto=20 costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero = estremi=20 dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui = risulti=20 l'esercizio dell'attivit=E0 di certificazione richiesta;
b) = elenco dei=20 macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche = ed=20 operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del = personale con=20 relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma = complessivo=20 del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla = direzione=20 delle diverse attivit=E0;
d) polizza di assicurazione di = responsabilit=E0=20 civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi=20 derivanti dall'esercizio di attivit=E0 di certificazione;
e) = manuale di=20 qualit=E0 del laboratorio, redatto in base alle norme della serie = UNI CEI EN=20 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono=20 dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle = certificazioni=20 richieste, nonch=E9 le procedure che vengono seguite. In detta = sezione devono=20 essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente = che ha=20 effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di=20 misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del = laboratorio=20 in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la = disposizione=20 delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al=20 soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) = e=20 d).

3.2. Il = Ministero=20 del lavoro e della previdenza sociale si riserva di richiedere ogni = altra=20 documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei = requisiti=20 di cui al punto 1.

4. = Procedura=20 autorizzativa

4.1. Con = provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale =E8 = istituita=20 presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il = bilancio dello=20 Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al = punto=20 3.
4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 =E8 presieduta da un = funzionario=20 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed =E8 composta = da:

a) un = funzionario=20 esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e della=20 previdenza sociale;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno = supplente=20 del Ministero dello sviluppo economico;
c) un funzionario esperto = effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
d) un = funzionario=20 esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la=20 prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) un funzionario esperto = effettivo=20 ed uno supplente del Consiglio nazionale delle = ricerche.

4.3. = Sulla base dei=20 risultati positivi dell'esame della documentazione di cui al punto 3, = il=20 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il = Ministero=20 dello sviluppo economico e il Ministero della salute, adotta il = provvedimento=20 di autorizzazione.

5. = Condizioni e=20 validit=E0 dell'autorizzazione

5.1.=20 L'autorizzazione alla certificazione ha validit=E0 quinquennale e = pu=F2 essere=20 rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo = dell'esame=20 della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse = modalit=E0=20 previste nel punto 4.
5.2. I laboratori devono riportare in = apposito=20 registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per = un=20 periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi = all'attivit=E0 di=20 certificazione.

6. = Verifiche

6.1. Il = Ministero=20 del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dei propri organi = periferici, entro il periodo di validit=E0 dell'autorizzazione, = procede al=20 controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneit=E0=20 medesima.
6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei = presupposti=20 di base dell'idoneit=E0 medesima, l'autorizzazione viene sospesa con = effetto=20 immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attivit=E0 = certificativa fino a=20 quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravit=E0 si procede = alla=20 revoca dell'autorizzazione.


ALLEGATO XXI - Accordo=20 Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per = lavoratori=20 addetti a lavori in quota


ALLEGATO XXII =  - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;

2. Identificazione del datore di lavoro che proceder=E0 alle = operazioni di=20 montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il = preposto,=20 addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio = del=20 ponteggio;

4. Identificazione del ponteggio;

5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale = risultino:

5.1. generalit=E0 e firma del progettista, salvo i casi di = cui al comma=20 1, lettera g) dell=92articolo=20 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di=20 impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli=20 ancoraggi.

Quando non sussiste l=92obbligo del calcolo, ai sensi del comma = 1, lettera=20 g) dell=92articolo 132, invecedelle indicazioni di cui al precedente = punto 5.1,=20 sono sufficienti le generalit=E0 e la firma della persona competente di = cui al=20 comma 1 dell=92articolo=20 136.

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o = trasformazione=20 e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione = generalizzata"):

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al = montaggio del=20 ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilit=E0, = segnaletica,=20 ecc.,
7.2. modalit=E0 di verifica e controllo del piano di appoggio = del=20 ponteggio (portata della superficie, omogeneit=E0, ripartizione del = carico,=20 elementi di appoggio, ecc.),
7.3. modalit=E0 di tracciamento del = ponteggio,=20 impostazione della prima campata, controllo della verticalit=E0, = livello/bolla del=20 primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e = opera=20 servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni = di=20 montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro = modalit=E0 di=20 uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta=20 utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,

7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni = di=20 montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro = modalit=E0 di=20 installazione ed uso,

7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle = vicinanze del=20 ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all=92articolo=20 117,
7.7. tipo e modalit=E0 di realizzazione degli = ancoraggi,
7. 8.=20 misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle = condizioni=20 meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla = sicurezza=20 del ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da = adottare=20 contro la caduta di materiali e oggetti;

8. Illustrazione delle modalit=E0 di montaggio, trasformazione = e=20 smontaggio, riportando le necessarie sequenze =93passo dopo passo=94, = nonch=E9=20 descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le = suddette=20 operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (=93istruzioni = e=20 progetti particolareggiati=94), con l=92ausilio di elaborati esplicativi = contenenti=20 le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti = da=20 schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l=92uso del=20 ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio = prima del=20 montaggio e durante l=92uso

(vedasi ad es. ALLEGATO XIX)


ALLEGATO XXIII - DEROGA AMMESSA = PER I PONTI SU=20 RUOTE A TORRE

 

1. E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti = condizioni:

a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla = norma=20 tecnica UNI EN 1004;
b. il costruttore fornisca la certificazione = del=20 superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della = norma=20 tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.

Per laboratori ufficiali si intendono:

- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratori delle = universit=E0 e dei=20 politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici di = Stato,=20 riconosciuti ai sensi della le= gge=20 5-11-1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformit=E0 = all=92 ALLEGATO=20 XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del = lavoro e=20 della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della = salute;
-=20 laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti = all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai = rispettivi=20 Stati.

c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato = all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno = (presenza di=20 vento);
d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli = edifici sia=20 realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra = struttura;
e.=20 per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le = istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in = accordo=20 alla norma tecnica UNI EN 1004.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 =E8 riconosciuta ed ammessa = se=20 legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro = dell'Unione=20 europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, = in modo=20 da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito = sulla base=20 delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla = normativa=20 italiana in materia.


ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI = GENERALI=20 PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. = CONSIDERAZIONI=20 PRELIMINARI

1.1. La = segnaletica=20 di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano = negli=20 allegati da XXV a XXXII.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali=20 requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di = sicurezza=20 ed enuncia norme generali sull'intercambiabilit=E0 o complementarit=E0 = di tali=20 segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere = utilizzate=20 solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati = all'articolo 162,=20 comma 1.

2. MODI DI = SEGNALAZIONE

2.1. = Segnalazione=20 permanente

2.1.1. = La=20 segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un = obbligo ed=20 altres=EC quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad = identificare i mezzi=20 di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e = costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare = l'ubicazione e=20 ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve = essere di=20 tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di=20 sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve = essere=20 del tipo previsto nell'allegato XXVI.
2.1.3. La segnaletica per i = rischi=20 di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di = tipo=20 permanente e costituita da un colore di sicurezza o da = cartelli.
2.1.4.=20 La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo = permanente e=20 costituita da un colore di sicurezza.

2.2. = Segnalazione=20 occasionale

2.2.1. = La=20 segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione = specifica e lo=20 sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo = occasionale e,=20 tenuto conto del principio dell'intercambiabilit=E0 e = complementarit=E0 previsto=20 al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di = comunicazioni=20 verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre = implicanti=20 un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per = mezzo di=20 segnali gestuali o comunicazioni = verbali.

3. = INTERCAMBIABILITA=92=20 E COMPLEMENTARITA=92 DELLA SEGNALETICA

3.1. A = parit=E0 di=20 efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di=20 informazione e formazione al riguardo, e' ammessa libert=E0 di scelta = fra:

- un = colore di=20 sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o = caduta con=20 dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione=20 verbale;
- segnali gestuali o comunicazione = verbale.

3.2. = Determinate=20 modalit=E0 di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle = combinazioni=20 specificate di seguito:

- = segnali luminosi=20 e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione = verbale;
-=20 segnali gestuali e comunicazione = verbale.

4. COLORI = DI=20 SICUREZZA

 

4.1. Le = indicazioni=20 della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le = quali =E8=20 previsto l'uso di un colore di sicurezza.

Colore

Significato o=20 scopo

Indicazioni e=20 precisazioni

Rosso = Segnali di=20 divieto Atteggiamenti pericolosi

Pericolo - allarme=20 Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero

Materiali e=20 attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione

Giallo = o=20 Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela = Verifica

Azzurro Segnali di=20 prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare = un mezzo=20 di sicurezza personale

Verde = Segnali di=20 salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, = postazioni,=20 locali

Situazione di=20 sicurezza Ritorno alla normalit=E0

5. = L'efficacia della=20 segnaletica non deve essere compromessa da:

5.1. = presenza di=20 altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che = turbino la=20 visibilit=E0 o l'udibilit=E0; ci=F2 comporta, in particolare, la = necessit=E0 di:

5.1.1. = evitare di=20 disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli=20 altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali = luminosi che=20 possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso = nelle=20 vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. = non=20 utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non = utilizzare=20 un segnale sonoro se il rumore di fondo =E8 troppo = intenso;

5.2. = cattiva=20 progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo = stato o=20 cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di=20 segnalazione.

6. I mezzi = e i=20 dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente = puliti,=20 sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, = sostituiti,=20 affinch=E9 conservino le loro propriet=E0 intrinseche o di = funzionamento.

7. Il = numero e=20 l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare =E8 in = funzione=20 dell'entit=E0 dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da=20 coprire.

8. Per i = segnali il=20 cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere = garantita

un'alimentazione di=20 emergenza nell'eventualit=E0 di un'interruzione di tale energia, tranne = nel caso=20 in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

9. Un = segnale luminoso=20 o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si = richiede di=20 effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta = dall'azione. I=20 segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo = ogni=20 utilizzazione.

10. Le = segnalazioni=20 luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon=20 funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio = e, in=20 seguito, con periodicit=E0 sufficiente.

11. = Qualora i=20 lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacit=E0 uditive o = visive,=20 eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono = essere=20 adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

12. Le = zone, i locali=20 o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di = sostanze o=20 preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di = avvertimento=20 appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati = conformemente=20 all'allegato XXVI, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei = diversi=20 imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.


ALLEGATO=20 XXV - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI = SEGNALETICI


ALLEGATO XXVI - PRESCRIZIONI = PER LA=20 SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e = contenenti=20 sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. = 256, e al=20 decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed = integrazioni, i=20 recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati=20 pericolosi nonch=E9 le tubazioni visibili che servono a contenere o a = trasportare=20 dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura=20 (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni=20 citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati = sui luoghi=20 di lavoro per una breve durata n=E9 a quelli il cui contenuto cambia=20 frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi = idonei,=20 in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano = un=20 livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma pu=F2 essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento previsti = all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o = simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la = formula=20 della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi=20 connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il = trasporto di=20 recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello = comunitario=20 per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata = come=20 segue:

- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma = rigida,=20 autoadesiva o verniciata.

3. Al'etichettatura di cui al punto 1 che precede si = applicano, se=20 del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti=20 all=92allegato XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di cui = all=92allegato XXV,=20 punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.

4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve = essere=20 applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai = punti che=20 presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve=20 comparire ripetute volte.

5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il = deposito di=20 sostanze o preparati pericolosi in quantit=E0 ingenti devono essere = segnalati con=20 un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati = nell=92allegato=20 XXV, punto 3.2 o essere identificati conformemente al punto 1 del = presente=20 allegato, a meno che l'etichettattuta dei vari imballaggi o recipienti = sia=20 sufficiente a tale scopo, in funzione nell=92allegato XXV, punto 1.5 = relativo alle=20 dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o = preparati=20 pericolosi pu=F2 essere indicato con il cartello di avvertimento = "pericolo=20 generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, = secondo=20 il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso = al=20 locale di magazzinaggio.


ALLEGATO XXVII - = Prescrizioni per la=20 segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle=20 attrezzature antincendio

1. Premessa: Il presente allegato si applica alle = attrezzature=20 destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

2. Le attrezzature antincendio devono essere = identificate mediante=20 apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o = mediante=20 colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali = posizioni.

3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' = il rosso.=20 La superficie in rosso dovr=E0 avere ampiezza sufficiente per consentire = un'agevole identificazione.

4. I cartelli descritti all=92allegato XXV, punto 3.5 devono essere = utilizzati per=20 indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.


ALLEGATO XXVIII - = Prescrizioni per la=20 segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione = delle vie=20 di circolazione

1. = Segnalazione di=20 ostacoli e di punti di pericolo 1.1. Per segnalare i rischi di urto = contro=20 ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro = il=20 perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno = accesso nel=20 corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso = alternato=20 al bianco.

1.2. Le = dimensioni=20 della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o = del=20 punto pericoloso che s'intende segnalare.

1.3. Le = sbarre gialle=20 e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45 = e=20 dimensioni pi=F9 o meno uguali fra loro.

1.4. = Esempio:

2. = Segnalazione delle=20 vie di circolazione

2.1. = Qualora l'uso e=20 l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei = lavoratori, le=20 vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con = strisce=20 continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in = rapporto al=20 colore del pavimento.

2.2. = L'ubicazione=20 delle strisce dovr=E0 tenere conto delle distanze di sicurezza = necessarie tra i=20 veicoli che possono circolare e tutto ci=F2 che pu=F2 trovarsi nelle = loro vicinanze=20 nonch=E9 tra i pedoni e i veicoli.

2.3. Le = vie permanenti=20 situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, = nella misura=20 in cui ci=F2 si renda necessario, a meno che non siano provviste di = barriere o di=20 una pavimentazione appropriate.


ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI = PER I=20 SEGNALI LUMINOSI

1. Propriet=E0 intrinseche

1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un = contrasto=20 luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni = d'impiego=20 previste, senza provocare abbagliamento per intensit=E0 eccessiva o = cattiva=20 visibilit=E0 per intensit=E0 insufficiente.
1.2. La superficie = luminosa=20 emettitrice del segnale pu=F2 essere di colore uniforme o recare un = simbolo su=20 un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere = alla=20 tabella dei significati dei colori riportata all=92allegato=20 XXIV, punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, = quest'ultimo=20 dovr=E0 rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, = riportate=20 all'allegato=20 XXV.

2. Regole particolari d'impiego

2.1. Se un dispositivo pu=F2 emettere un segnale = continuo ed uno=20 intermittente, il segnale intermittente sar=E0 impiegato per indicare, = rispetto=20 a quello continuo, un livello pi=F9 elevato di pericolo o una maggiore = urgenza=20 dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta. La durata di = ciascun lampo=20 e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno = calcolate in=20 modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare = confusioni=20 sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso=20 continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico = si=20 utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale = dovr=E0 essere=20 identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale = luminoso=20 utilizzabile in caso di pericolo grave andr=E0 munito di comandi = speciali o di=20 lampada ausiliaria.


ALLEGATO XXX - = PRESCRIZIONI PER I=20 SEGNALI ACUSTICI

1. Propriet=E0 intrinseche

1.1. Un segnale acustico deve:

a) avere un livello sonoro nettamente superiore al = rumore di=20 fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o=20 doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto = particolarmente=20 alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di = impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro = segnale=20 acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.

1.2. Nei casi in cui un dispositivo pu=F2 emettere un = segnale=20 acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile = andr=E0=20 impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un = livello pi=F9=20 elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o = dell'azione=20 sollecitata o prescritta.

2. Codice da usarsi

Il suono di un segnale di sgombero deve essere = continuo.


ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI = PER LA=20 COMUNICAZIONE VERBALE

1. = Propriet=E0=20 intrinseche

1.1. La=20 comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emittitore e uno = o pi=F9=20 ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o = di=20 parole isolate, eventualmente in codice.

1.2. I = messaggi=20 verbali devono essere il pi=F9 possibile brevi, semplici e chiari; la = capacit=E0=20 verbale del parlante e le facolt=E0 uditive di chi ascolta devono = essere=20 sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.

1.3. La=20 comunicazione verbale pu=F2 essere diretta (impiego della voce umana) = o=20 indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo=20 appropriato).

2. Regole = particolari=20 d'impiego

2.1. Le = persone=20 interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere = in grado=20 di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e = adottare, in=20 funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza = e della=20 salute.

2.2. Se=20 la comunicazione verbale =E8 impiegata in sostituzione o ad = integrazione dei=20 segnali gestuali, si dovr=E0 far uso di parole chiave, = come:

-=20 via: per indicare che si =E8 assunta la direzione = dell'operazione;

-=20 alt: per interrompere o terminare un movimento;

-=20 ferma: per arrestare le operazioni;

- solleva: per far salire un = carico;

- abbassa: per far scendere un = carico;

- avanti

- indietro (se necessario, questi = ordini andranno=20 coordinati con codici gestuali corrispondenti)

- a destra

- a sinistra

- attenzione: per ordinare un alt o un = arresto=20 d'urgenza;

- presto: per accelerare un movimento per motivi di=20 sicurezza.


ALLEGATO XXXII - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI=20 GESTUALI


ALLEGATO=20 XXXIII - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La prevenzione del rischio di patologie da = sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle = attivit=E0=20 lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovr=E0 considerare, in = modo=20 integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori = individuali=20 di rischio riportati nel presente allegato.

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO

La movimentazione manuale di un carico = pu=F2=20 costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in=20 particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico =E8 troppo = pesante;

- =E8 ingombrante o difficile da = afferrare;

- =E8 in equilibrio instabile o il suo = contenuto=20 rischia di spostarsi;

- =E8 collocato in una posizione tale = per cui deve=20 essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una = torsione=20 o inclinazione del tronco;

- pu=F2, a motivo della struttura = esterna e/o della=20 consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in = caso di=20 urto.

2. SFORZO FISICO RICHIESTO

Lo sforzo fisico pu=F2 presentare rischi = di patologie da=20 sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti=20 casi:

- =E8 eccessivo;

- pu=F2 essere effettuato soltanto con = un movimento di=20 torsione del tronco;

- pu=F2 comportare un movimento brusco = del=20 carico;

- =E8 compiuto col corpo in posizione=20 instabile.

3. CARATTERISTICHE DELL=92AMBIENTE DI = LAVORO

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro = possono=20 aumentare le possibilit=E0 di rischio di patologie da sovraccarico = biomeccanico,=20 in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare = verticale, =E8=20 insufficiente per lo svolgimento dell'attivit=E0 richiesta;

- il pavimento =E8 ineguale, quindi = presenta rischi di=20 inciampo o =E8 scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non = consentono al=20 lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di = sicurezza o in=20 buona posizione;

- il pavimento o il piano di lavoro = presenta=20 dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli=20 diversi;

- il pavimento o il punto di appoggio = sono=20 instabili;

- la temperatura, l'umidit=E0 o la = ventilazione sono=20 inadeguate.

4. ESIGENZE CONNESSE = ALL=92ATTIVITA=92

L'attivit=E0 pu=F2 comportare un rischio = di patologie da=20 sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una = o pi=F9=20 delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in = particolare la=20 colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- pause e periodi di recupero = fisiologico=20 insufficienti;

- distanze troppo grandi di = sollevamento, di=20 abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che = non pu=F2 essere=20 modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla = normativa vigente in=20 tema di tutela e sostegno della maternit=E0 e di protezione dei giovani = sul=20 lavoro, il lavoratore pu=F2 correre un rischio nei seguenti = casi:

- inidoneit=E0 fisica a svolgere il = compito in=20 questione tenuto altres=EC conto delle differenze di genere e di = et=E0;

- indumenti, calzature o altri effetti = personali=20 inadeguati portati dal lavoratore;

- insufficienza o inadeguatezza delle = conoscenze o=20 della formazione o dell=92addestramento

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

Le norme tecniche della serie ISO 11228 = (parti 1-2-3)=20 relative alle attivit=E0 di movimentazione manuale (sollevamento, = trasporto,=20 traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) = sono da=20 considerarsi tra quelle previste all=92articolo=20 168, comma 3.


ALLEGATO XXXIV -=20 REQUISITI MINIMI

Osservazione preliminare.

Gli=20 obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di = realizzare gli=20 obiettivi del titolo VII.

I=20 requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle = attivit=E0=20 di cui all=92articolo=20 3, comma 7.

1.=20 Attrezzature

a)=20 Osservazione generale.

L'utilizzazione in s=E9 dell'attrezzatura non deve essere = fonte di=20 rischio per i lavoratori.

b)=20 Schermo.

La=20 risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona = definizione,=20 una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, = uno=20 spazio adeguato tra essi.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da = farfallamento,=20 tremolio o da altre forme di instabilit=E0.

La=20 brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo = dello=20 schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore = del=20 videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni = ambientali.

Lo=20 schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per = adeguarsi=20 facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.

=C8=20 possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano=20 regolabile.

Sullo=20 schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano = causare=20 disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria=20 attivit=E0.

Lo=20 schermo deve essere posizionato di fronte all=92operatore in maniera = che, anche=20 agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore = dello=20 schermo sia posto un po' pi=F9 in basso dell=92orizzontale che passa = per gli occhi=20 dell=92operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, = per i=20 posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione=20 seduta

c)=20 Tastiera e dispositivi di puntamento.

La=20 tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e = dotata=20 di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al = lavoratore di=20 assumere una posizione confortevole e tale da non provocare = l'affaticamento=20 delle braccia e delle mani.

Lo=20 spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli = avambracci=20 davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle = caratteristiche antropometriche dell=92operatore.

La=20 tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i = riflessi.

La=20 disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono = agevolarne=20 l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed = essere=20 leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il=20 mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla = postazione di=20 lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in = posizione=20 facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo=20 uso.

d) Piano=20 di lavoro.

Il=20 piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di = riflessione,=20 essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una = disposizione=20 flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del = materiale=20 accessorio.

L=92altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve = essere=20 indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve = permettere l=92alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, = nonch=E9=20 l=92ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

La=20 profondit=E0 del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una = adeguata=20 distanza visiva dallo schermo.

Il=20 supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve = essere=20 collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e = degli=20 occhi.

e) Sedile=20 di lavoro.

Il=20 sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore = libert=E0 nei=20 movimenti, nonch=E9 una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza = regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della = seduta=20 adeguate alle caratteristiche antropometriche = dell=92utilizzatore.

Lo=20 schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare = dell=92utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche=20 antropometriche dell=92utilizzatore e deve avere altezza e = inclinazione=20 regolabile. Nell=92ambito di tali regolazioni l=92utilizzatore dovr=E0 = poter fissare=20 lo schienale nella posizione selezionata.

Lo=20 schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono=20 presentare un livello di permeabilit=E0 tali da non compromettere il = comfort=20 dell=92utente e pulibili.

Il=20 sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i = cambi di=20 posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le = necessit=E0=20 dell=92utilizzatore.

Un=20 poggiapiedi sar=E0 messo a disposizione di coloro che lo desiderino = per far=20 assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non = deve=20 spostarsi involontariamente durante il suo = uso.

f)=20 Computer portatili

L=92impiego prolungato dei computer portatili necessita della = fornitura=20 di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento = esterni nonch=E9=20 di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello=20 schermo.

2.=20 Ambiente

a)=20 Spazio

Il=20 posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che = vi sia=20 spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti = operativi.

b)=20 Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve = garantire=20 un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo = e=20 l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro = e delle=20 esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e=20 abbagliamenti dell=92operatore devono essere evitati disponendo la = postazione di=20 lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e=20 artificiale.

Si=20 dovr=E0 tener conto dell=92esistenza di finestre, pareti trasparenti o = traslucide,=20 pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare = fenomeni di=20 abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo = schermo.

Le=20 finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura = regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di=20 lavoro.

c)=20 Rumore

Il=20 rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve = perturbare l'attenzione e la comunicazione = verbale.

d)=20 Radiazioni

Tutte=20 le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro=20 elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal = punto di=20 vista della tutela della sicurezza e della salute dei=20 lavoratori

e)=20 Parametri microclimatici

Le=20 condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i = lavoratori.

Le=20 attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un = eccesso di=20 calore che possa essere fonte di discomfort per i=20 lavoratori.

3.=20 Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto=20 dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o = allorch=E9 questo=20 venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano=20 l'utilizzazione di unit=E0 videoterminali, il datore di lavoro terr=E0 = conto dei=20 seguenti fattori:

a) il=20 software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il = software=20 deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di = esperienza=20 dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo = quantitativo o=20 qualitativo pu=F2 essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) = il=20 software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori = indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento = dell=92attivit=E0;
d) i=20 sistemi devono fornire l=92informazione di un formato e ad un ritmo = adeguato=20 agli operatori;
e) i principi dell=92ergonomia devono essere = applicati in=20 particolare all=92elaborazione dell=92informazione da parte=20 dell=92uomo.


ALLEGATO XXXV - Vibrazioni

A.=20 Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

1.=20 Valutazione dell'esposizione.

La=20 valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al = sistema=20 mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore = dell'esposizione=20 giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), = calcolato=20 come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori = quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati = sui tre=20 assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente alla norma UNI EN ISO = 5349-1=20 (2004) che viene qui adottata in toto.

Le linee=20 guida per la valutazione delle vibrazioni dell=92ISPESL e delle regioni = hanno=20 valore di norma di buona tecnica.

2.=20 Misurazione.

Qualora=20 si proceda alla misurazione:

a) i=20 metodi utilizzati possono includere la campionatura, purch=E9 sia=20 rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni = meccaniche=20 considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere = adattati=20 alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da = misurare, ai=20 fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di = misurazione,=20 conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di = attrezzature che=20 devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione =E8 eseguita = su ogni=20 mano. L'esposizione e' determinata facendo riferimento al pi=F9 alto = dei due=20 valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra=20 mano.

3.=20 Interferenze.

Le=20 disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in = particolare=20 nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso = manuale dei=20 comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi=20 indiretti.

Le=20 disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in = particolare=20 nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilit=E0 = delle=20 strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5.=20 Attrezzature di protezione individuale.

Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni = trasmesse al=20 sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui=20 all'articolo 203, comma 1.

B.=20 Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

1.=20 Valutazione dell'esposizione.

La=20 valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul = calcolo=20 dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione = continua=20 equivalente su 8 ore, calcolata come il pi=F9 alto dei valori quadratici = medi=20 delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi = ortogonali=20 (1,4=B7awx, 1,4=B7awy, 1=B7awz, per un lavoratore seduto o in piedi), = conformemente=20 alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.

Le linee=20 guida per la valutazione delle vibrazioni dell=92ISPESL e delle regioni = hanno=20 valore di norma di buona tecnica.

Per=20 quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, = ai fini=20 della valutazione degli effetti cronici sulla salute, solo le vibrazioni = di=20 frequenza superiore a 1 Hz.

2.=20 Misurazione.

Qualora=20 si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la=20 campionatura, purch=E9 sia rappresentativa dell'esposizione di un = lavoratore alle=20 vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere = adeguati=20 alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da = misurare, ai=20 fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di = misurazione. I=20 metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a = quanto=20 richiesto dal presente punto.

3.=20 Interferenze.

Le=20 disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in = particolare=20 nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso = manuale dei=20 comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi=20 indiretti.

Le=20 disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in = particolare=20 nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilit=E0 = delle=20 strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5.=20 Prolungamento dell'esposizione.

Le=20 disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si applicano in = particolare=20 nei casi in cui, data la natura dell'attivit=E0 svolta, un lavoratore = utilizza=20 locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di = lavoro; tranne=20 nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle = vibrazioni in=20 tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni = e=20 condizioni di utilizzazione di tali locali.


ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici


ALLEGATO = XXXVII -=20 Radiazioni ottiche (omissis)


ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale


ALLEGATO XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI = OBBLIGATORI E=20 PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

PIOMBO e=20 suoi composti ionici.

1. Il=20 monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo = nel sangue=20 (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un = metodo=20 che dia risultati equivalenti.

Il valore=20 limite biologico =E8 il seguente: 60 microgrammi Pb/100 ml di sangue. = Per le=20 lavoratrici in et=E0 fertile il riscontro di valori di piombemia = superiori a 40=20 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque,=20 allontanamento dall'esposizione.

2. La=20 sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, = espressa come=20 media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, =E8 = superiore a=20 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori =E8 riscontrato un contenuto di = piombo nel=20 sangue superiore a 40 microgrammi Pb/100 ml di sangue.


ALLEGATO XL - Divieti


ALLEGATO XLI - Atmosfera: Norme UNI


ALLEGATO XLII  - Specifiche sulle misure = di=20 contenimento e sui livelli di contenimento

Elenco di=20 sostanze, preparati e processi

ELENCO DI=20 SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1.=20 Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I=20 lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti = nella=20 fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori=20 che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il = raffinamento del=20 nichel a temperature elevate.

4.=20 Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool = isopropilico.

5. Il=20 lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno = duro.


ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione=20 professionale


ALLEGATO XLIV - Elenco = esemplificativo di=20 attivit=E0 lavorative che possono comportare la presenza di agenti=20 biologici

1. Attivit=E0 in industrie alimentari.

2. Attivit=E0 nell'agricoltura.

3. Attivit=E0 nelle quali vi =E8 contatto con gli animali e/o = con prodotti di=20 origine animale.

4. Attivit=E0 nei servizi sanitari, comprese le unit=E0 di = isolamento e post=20 mortem.

5. Attivit=E0 nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, = esclusi i=20 laboratori di diagnosi microbiologica.

6. Attivit=E0 impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di = rifiuti=20 speciali potenzialmente infetti.

7. Attivit=E0 negli impianti per la depurazione delle acque di=20 scarico.


ALLEGATO=20 XLV - Segnale di rischio biologico


ALLEGATO XLVI - Elenco egli agenti biologici classificati


ALLEGATO XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui = livelli di=20 contenimento


ALLEGATO XLVIII - Specifiche per processi industriali


ALLEGATO XLIX - Ripartizione = delle aree=20 in cui possono formarsi atmosfere esplosive

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle = aree in=20 cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli = articoli=20 288,=20 289, 293,=20 294.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere = esplosive.

Un'area in cui pu=F2 formarsi un'atmosfera esplosiva in = quantit=E0=20 tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare = la=20 sicurezza e la salute dei lavoratori interessati =E8 considerata area = esposta a=20 rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Un'area in cui non =E8 da prevedere il formarsi di = un'atmosfera=20 esplosiva in quantit=E0 tali da richiedere particolari provvedimenti di = protezione=20 =E8 da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del = presente=20 titolo.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da = considerare come=20 sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame = delle=20 loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con = l'aria, non=20 sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. Classificazione delle aree a rischio di = esplosione.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone = in base=20 alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformit=E0 = dell'allegato=20 L, parte A, =E8 determinato da tale classificazione.

Zona 0.
Area in cui =E8 presente in permanenza o per = lunghi=20 periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una = miscela di=20 aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1.
Area in cui la formazione di un'atmosfera = esplosiva,=20 consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto = forma di=20 gas, vapori o nebbia, =E8 probabile che avvenga occasionalmente durante = le normali=20 attivit=E0.

Zona 2.
Area in cui durante le normali attivit=E0 non = =E8 probabile=20 la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di = aria e di=20 sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si=20 verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.
Area in cui =E8 presente in permanenza o per = lunghi=20 periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di = polvere=20 combustibile nell'aria.

Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto = forma=20 di nube di polvere combustibile nell'aria, =E8 probabile che avvenga=20 occasionalmente durante le normali attivit=E0.

Zona 22.
Area in cui durante le normali attivit=E0 = non =E8=20 probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di = polvere=20 combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve = durata.

Note.

1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile = sono=20 considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera=20 esplosiva.
2. Per "normali attivit=E0" si intende la situazione in = cui gli=20 impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la=20 classificazione delle aree si pu=F2 fare riferimento alle norme tecniche = armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) =93Classificazione dei luoghi = pericolosi=94=20 e successive modificazioni.
EN 61241-10 (CEI 31-66) = =93Classificazione delle=20 aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili=94 e = successive=20 modificazioni.
e le relative guide:
CEI 31-35 e CEI 31-56 = =93

e per l=92analisi dei pericoli, valutazione dei = rischi e misure=20 di prevenzione e protezione, alla norma:
EN 1127-1=94Atmosfere = esplosive.=20 Prevenzione dell=92esplosione e protezione contro l=92esplosione. Parte = 1: Concetti=20 fondamentali e metodologia".


ALLEGATO L - (articolo=20 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e = 2) =20

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA = PROTEZIONE DELLA=20 SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL = RISCHIO DI=20 ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si = applicano:

a) alle aree classificate come pericolose in = conformit=E0 dell'allegato=20 XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei = luoghi=20 di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze = impiegate=20 ovvero i pericoli derivanti dalle attivit=E0 correlate al rischio di = atmosfere=20 esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di = esplosione=20 che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle = attrezzature che=20 si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi.

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed = adeguata=20 formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori = impegnati in=20 luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le=20 esplosioni:

a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo = le=20 istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) =E8 applicato = un=20 sistema di autorizzazioni al lavoro per le attivit=E0 pericolose e per = le=20 attivit=E0 che possono diventare pericolose quando interferiscono con = altre=20 operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima = dell'inizio dei=20 lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, = vapori, nebbie=20 o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono = opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ci=F2 non = =E8=20 realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con = altri=20 metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga pi=F9 tipi = di gas,=20 vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di = protezione=20 devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, = conformemente=20 all'articolo=20 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che = provengono dai=20 lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi = portatori di=20 carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati = indumenti di=20 lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche = elettrostatiche che=20 possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e = tutti i loro=20 dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal = documento=20 sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere = utilizzati=20 senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ci=F2 vale anche per = attrezzature di=20 lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o = sistemi=20 di protezione ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano = rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di = essere=20 incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per = evitare il=20 rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per = garantire=20 che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a=20 disposizione dei lavoratori, nonch=E9 la struttura del luogo di lavoro = siano state=20 progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e = utilizzate in=20 modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa = dovesse=20 verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione=20 all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di = lavoro=20 si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti = sanitari di=20 una esplosione sui lavoratori.

2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con = dispositivi=20 ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per = un'esplosione siano=20 raggiunte.

2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro = le=20 esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione = per=20 garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi = rapidamente=20 e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta = di luoghi=20 di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere = esplosive, =E8=20 verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le = esplosioni.=20 Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le = esplosioni sono=20 mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni =E8 = effettuata da=20 persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono = competenti=20 nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del = rischio:

a) deve essere possibile, quando una interruzione di = energia=20 elettrica pu=F2 dar luogo a rischi supplementari, assicurare la = continuit=E0 del=20 funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di = protezione,=20 indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta=20 interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a = funzionamento=20 automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento = previste devono=20 poter essere disinseriti manualmente, purch=E9 ci=F2 non comprometta = la sicurezza.=20 Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale=20 competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia = accumulata deve=20 essere dissipata nel modo pi=F9 rapido e sicuro possibile o isolata in = modo da=20 non costituire pi=F9 una fonte di pericolo.

2.10. Nel caso di impiego di esplosivi =E8 consentito, = nella zona 0=20 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati = tali=20 dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 = del=20 d.p.R. 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta=20 elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire = dal=20 sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo = sotterraneo una=20 concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per = cento in=20 volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, = mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento = della=20 percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale = deve=20 essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo = provvedimento deve=20 essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni = di=20 sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in = sotterraneo=20 solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e = quelli=20 indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilit=E0 delle = armature=20 degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto = numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione,=20 comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere = prelevati=20 dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del d.P.R. n. 320 del 1956 = per le=20 squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI=20 PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le = esplosioni basato=20 sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree = in cui=20 possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi = di=20 protezione conformi alle categorie di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. = 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti = categorie=20 di apparecchi, purch=E9 adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o = nebbie e/o=20 polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di = categoria 1;
-=20 nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria = 2;
-=20 nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o = 3.

Nota agli artt. 1.1 e 2.2

Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di = realizzare=20 e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi=20 classificati, si pu=F2 fare riferimento alle norme tecniche armonizzate = relative=20 ai settori specifici quali le seguenti:

EN 60079-14 (CEI 31-.33)=94 Costruzioni elettriche = per atmosfere=20 esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei = luoghi con=20 pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle = miniere)=94

EN 61241-14 =93Costruzioni elettriche destinate ad = essere=20 utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed=20 installazione=94

EN 60079-17 =93Costruzioni elettriche per atmosfere = esplosive per=20 la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti = elettrici=20 nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi = dalle=20 miniere)=94

EN 61241-17 =93Costruzioni elettriche destinate ad = essere=20 utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e=20 manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di = esplosione=20 (diversi dalle miniere)=94

EN 60079-19 =93Atmosfere esplosive. Parte 17: = Riparazioni,=20 revisione e ripristino delle apparecchiature.


ALLEGATO LI - (articolo=20 293, comma 3)

Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui = possono=20 formarsi atmosfere esplosive

Area in cui pu=F2 formarsi un'atmosfera esplosiva

Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di = esso=20 devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e = DANGER=20 EXPLOSION.

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