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Provincia Autonoma di Trento - Sicurezza sul lavoro

 
 
 
18/11/2015

TEMPO DI RIUNIONI PERIODICHE - Sono iniziate le riunioni periodiche 2015

La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, prevista all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, è indetta obbligatoriamente dal datore di lavoro almeno una volta l'anno.

 

La riunione periodica
Dove:Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori
Nelle aziende e nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Quando:Almeno una volta l’anno.
In occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Chi partecipa:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

c) il medico competente, ove nominato; 

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Argomenti da trattare:

a) il documento di valutazione dei rischi

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Vanno individuati:Codici di comportamento e buona prassi ai fini della prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
In occasione della riunione annuale il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera i).

Alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi partecipano obbligatoriamente le figure professionali di seguito descritte:

Il datore di lavoro o un suo rappresentante.

La norma attribuisce al datore di lavoro il compito di convocare e gestire la riunione periodica di sicurezza, direttamente o attraverso il servizio di prevenzione e protezione. A tal fine egli è chiamato a definirne i contenuti nel rispetto delle direttive di fondo emanate dal legislatore, a presentarne le tematiche da esaminare, a verbalizzarne i risultati e a tenere il verbale a disposizione dei partecipanti per eventuali consultazioni.
Relativamente al rappresentante del datore di lavoro, vale la pena precisare che, poiché ha il potere di assumere decisioni per suo conto, non può coincidere con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che è già, e con altre funzioni, tra i soggetti chiamati a partecipare alla riunione. Piuttosto, considerati i temi all’ordine del giorno, il rappresentante del datore di lavoro deve essere individuato tra le altre persone qualificate che avendolo coadiuvato negli adempimenti previsti dalla normativa sono in grado di sostituirlo.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Il RSPP partecipa alla riunione in ragione dei compiti attribuiti al servizio di cui è coordinatore. Il servizio di prevenzione e protezione infatti è tenuto a individuare e a valutare i rischi; ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie realtà aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a fornire ai lavoratori le informazioni in tema di salute e sicurezza (artt. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/08); in ultimo, ovviamente, partecipare alla riunione periodica di sicurezza.

Il medico competente (ove previsto).

La presenza del Medico Competente durante la riunione periodica di sicurezza è obbligatoria solo nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria in azienda. In particolare, nel corso della riunione il medico competente è tenuto a comunicare al rappresentante per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato degli stessi.
La presenza del medico competente nella riunione periodica di sicurezza è comunque importante in relazione alla collaborazione che egli presta al datore di lavoro per predisporre e attuare le misure di tutela della salute, compresi i piani di formazione e informazione dei lavoratori, le cui linee programmatiche sono sottoposte all’esame dei partecipanti nella suddetta riunione.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

L'RLS partecipa alla riunione in ragione del ruolo che riveste e in coerenza con le tematiche oggetto d’esame in tale ambito. 

 
 
 
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